Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/12/2025, n. 23630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23630 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14112/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14112 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
ai sensi degli artt. 29, 40, 55 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, del provvedimento di
inidoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP1 per la seguente causa: "quantiferon
test positivo " rilasciato in data 22.10.2024 dal distaccamento selettivo concorsuale VFP
3 Blocco Foligno e notificato in pari data, nonché di ogni altro provvedimento connesso,
presupposto o conseguente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\2\2025:
- del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – -OMISSIS- di prot. pubblicato il 20.12.2024 (doc.), che ha approvato ai sensi dell’articolo 11 del Bando di reclutamento, per il 2024, di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell’Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2023 (Pubblicato nel portale InPA il 18 ottobre 2023), la graduatoria finale di merito relativa al 3° blocco 2024, dei VFI dell’Esercito per incarico principale, nonché dell’elenco dei convocati e dei relativi documenti, dell’”allegato E” e dell’integrazione del 21 gennaio 2024 (doc.) dell’elenco dei convocati;
- del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – -OMISSIS-di prot. pubblicato il 24.01.2025 (doc.) con il quale i posti a concorso di cui al Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2023 e successive modifiche, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale è stato indetto il bando di reclutamento, per il 2024, di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell’Esercito, sono elevati, da 6.200 (seimiladuecento) a 6.698 (seimilaseicentonovantotto), nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la memoria 14.10.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione dei gravami in epigrafe;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. EN De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa, veniva trattenuta in decisione preso atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse della parte propria assistita alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti con richiesta di condanna alle spese della controparte pubblica per soccombenza virtuale.
Reputa il Collegio che debba dichiararsi l’improcedibilità dei gravami per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), CPA.
Si ritiene poi che, in considerazione di tutte le circostanze e dell’esito in rito del giudizio per scelta del ricorrente che ha perseguito e conseguito un’equipollente utilità in successivo e diverso concorso, si prospetti equa la compensazione tra le parti delle spese di lite, fatte salve, tuttavia, quelle della verificazione disposta in corso di lite -quantificate dall’Ausiliario nell’importo di euro 500,00 omnicomprensivo non contestato dalle parti- da porsi a carico del resistente Ministero in considerazione dell’esito sfavorevole alle sue ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
--li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
--compensa tra le parti le spese processuali;
--condanna il Ministero della difesa al pagamento all’Ausiliario designato, Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare in Roma, delle spese della verificazione condotta in corso di lite, liquidate nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00) omnicomprensivo, da versarsi a Difesa Servizi spa come da nota depositata in atti da detto Ausiliario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IA, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
EN De TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN De TI | GI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.