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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
21.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4231/2024 R.G.L., promossa da
(nato a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Biase Parte_1
Prudente
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'invalidità civile e condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L104/92
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L104/92, negato in sede amministrativa e in fase di CP_ ATP, con decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con varie motivazioni, che il TU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutandole. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP disposte due integrazioni alla TU al fine di riscontrare i motivi del dissenso, atteso il deposito di nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c. , all'udienza odierna all'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n.
118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso. Le dette prestazioni sono ora compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento delle stesse.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico - sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n.
62/2024).
Il testo, del citato articolo, così come modificato, così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.” Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Nel caso di specie il TU , dott specialista in neurologia Anestesia e Persona_1
Rianimazione, ha riscontrato i motivi del dissenso, a mezzo n.2 integrazioni peritali depositate telematicamente, rispettivamente, in data 8.7.2024 e 23.1.2025, confermando le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP R.G. n. 3700/2023 e, con un'analisi puntuale ed esaustiva, ha accertato che le patologie da cui risulta affetto il ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare la totale inabilità e la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92.
Segnatamente il TU così ha concluso nell'elaborato peritale depositato in fase di AT :
“…. Il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità:Esiti di tiroidectomia totale per pregresso carcinoma della tiroide, eutiroideo in terapia ormonale sostitutiva, in follow up negativo per ripresa di malattia (cod. 9323, val. 70%). Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di medio-grave entità (cod.4002, val. 21%). Sindrome ansioso-depressiva di lieve entità (cod.2204, val. 10%).
Ipertrofia prostatica benigna con riferito mitto ipovalido (cod.6203, val. 11%). Discopatie cervicali con nessun impatto funzionale sulla mobilità del rachide e degli arti superiori.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il ricorrente, di anni 60, non Parte_1
possiede i requisiti medico-legali per la corresponsione della pensione di inabilità civile. Le infermità di cui è portatore non hanno una connotazione di gravità. L'istante, nel mese di agosto del 2022, è stato sottoposto ad un intervento di tiroidectomia totale con successiva radioterapia per un carcinoma follicolare della tiroide. Attualmente è in follow up oncologico, negativo per ripresa di malattia. L'apparato osteo-articolare risulta integro, come rilevato all'esito dell'esame obiettivo cui si rimanda, al pari di quello neuropsichico, eccezione fatta per una documentata sindrome ansioso depressiva endoreattiva, ben compensata con terapia ansiolitica.
Gli ultimi certificati depositati attestano una ipoacusia neurosensoriale bilaterale di medio- grave entità, ed una ipertrofia prostatica benigna con conseguente mitto ipovalido. L'insieme delle infermità descritte sono valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43 approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica (pag. 12 del suddetto DM), con calcolo espresso in decimali:
IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2). Le suddette infermità comportano una invalidità così determinabile:
(0,70+ 0,21) - (0,70 x 0,21) = 0,77 (0,77+ 0,11) - (0,77 x 0,11) = 0,80 (0,80+ 0,10) - (0,80 x
0,10) = 0,83 L'invalidità, in conclusione, è valutabile in misura pari al 83%. RISPOSTA AI
QUESITI In relazione a quanto dettagliatamente esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che , di anni 60, sia invalido in misura pari all'83%; non Parte_1
si riconoscono i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile. Si conferma una condizione di handicap senza connotazione di gravità.” (cfr elaborato peritale depositato dal TU in ATP R.G. n. 3700/2023).
Parte ricorrente ha, quindi, proposto dissenso eccependo che, stanti le osservazioni alla bozza peritale formulate dal CTP, relative alla errata valutazione delle patologie riscontrate, il TU le avesse sottovalutate, giungendo a non riconoscere la totale inabilità lavorativa oltre che la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92 almeno per un anno dalla data della domanda ammnistrativa
Ne consegue che le motivazioni del dissenso, stante la coincidenza dell'individuazione delle patologie da cui è risultato affetto il ricorrente tra quelle individuate dal medesimo e quelle considerate dal TU, sono riconducibili esclusivamente al calcolo effettuato dal TU che, a dire del ricorrente, avrebbe errato nell' individuazione dei codici di riferimento contenuti nel D.M. del 1992 e nella conseguente percentuale attribuita.
Sul punto occorre rilevare che già in fase di AT il TU aveva riscontrato le osservazioni del consulente di parte così argomentando: “…Il CTP di parte attrice, Dott.ssa , Persona_2
ritiene che il ricorrente, a causa della aggressività patologica del suo pregresso tumore, un carcinoma papillare della tiroide con infiltrazione capsulare e metastasi linfonodali (asportato chirugicamente nel mese di agosto del 2022), debba essere considerato un invalido grave dalla domanda amministrativa (settembre 2022) fino al mese di agosto del 2023, condividendo la valutazione del sotttoscritto CTu solo dal mese di settembre del 2023. Questo alla luce dell' « incertezza oncologica » della diagnosi di un tumore « a prognosi infausta o probabilmente sfevorevole » anche radio e chemio-trattato sui residui tiroidei post chirurgici. Tanto premesso, si contesta l'affermazione secondo cui il carcinoma papillare della tiroide sia una neoplasia a prognosi infausta/probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione chirurgica. Al contrario, tale tipo di tumore ha una prognosi migliore rispettto agli altri tipi di tumore della tiroide, con una sopravvivenza a 10 anni pari ai soggetti normali se la neoplasia è confinata alla tiroide. La sopravvivenza a 5 anni scende all'85% in caso di estensione extratiroidea. Le metastasi linfonodali, invece, non modificano la prognosi (da et al, Oncologia medica, CP_2
Masson ottava edizione). Inoltre, la validità del periziato non risulta particolarmente inficiata, attesa la compensazione farmacologica degli ormoni tiroidei. Pertanto, considerata la scarsa incidenza funzionale della malattia oncologica sul sig. e la favorevole Parte_1
prognosi oncologica (85% a 5 anni) il sottoscritto TU conferma quanto già redatto nel suo elaborato peritale, ovvero che il ricorrnete, di anni 60, sia invalido in misura pari all'83%; non si riconoscono i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile. Si conferma una condizione di handicap senza connotazione di gravità.” (cfr elaborato peritale depositato in fase di AT)
Disposta integrazione peritale sul dissenso, supportato da nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., il TU ha così replicato: “…Alla luce dell'unica nuova documentazione sanitaria depositata e visionata, il sottoscritto TU conferma il giudizio medico-legale precedentemente espresso. La documentazione in esame redatta presso la Casa
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (dott. ) riporta il racconto Persona_3
anmnestico del paziente nelle fasi cliniche precedenti al ricovero ed una serie di controlli ambulatoriali di follow up post chirurgici, l'ultimo redatto in data 19.04.24. Orbene, quest'ultimo controllo ambulatoriale laboratoristico-ecografico, conferma la terapia con
EU e documenta (ecograficamente) la presenza al collo di linfonodi di aspetto reattivo – non oncologico-. Ciò dimostra, fortunatamente, la stabilità clinica della patologia tumorale
(carcinoma della tiroide) eradicata chirurgicamente, in attuale follow up, negativo per ripresa di malattia locale o a distanza. Lo stesso specialista consiglia una visita di controllo ambulatoriale ad un anno dalla predetta, a riprova di una stabilità clinica che, allo stato, non desta neanche eccessiva preocccupazione. Si ribadisce che il ricorrente potrà ritenersi guarito
a cinque anni dalla diagnosi oncologica, e che tale tipo di tumore, statisticamente, ha una prognosi favorevole a 5 anni pari all'85 %. Per il resto, si conferma quanto già redatto nella risposta alle osservazioni all'ATP in data 26.01.24.. Il ricorrente, , di anni Parte_1
60, è un soggetto invalido in misura pari all'83%; non si riconoscono i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile. Si conferma una condizione di handicap senza connotazione di gravità” ( cfr integrazione peritale depositata in data 8.7.2024).
Tali conclusioni non sono state modificate neanche in sede di secondo deposito peritale integrativo del 23.1.2025 disposto a seguito di deposito di ulteriore documentazione medica.
Invero in tale integrazione si legge : “….Documentazione depositata 1) 22.10.24, copia referto esofagogastroduodenoscopia effettuata presso AOU Foggia Dott.ssa con diagnosi di Per_4
“esofagite di grado B secondo Los Angeles con ernia iatale da scivolamento.” La predetta nuova documentazione depositata non cambia il giudizio medico-legale redatto dal sottoscritto TU.
L'esofagite, nel caso di specie secondaria ad ernia iatale, è una patologia benigna dovuta ad un reflusso dei succhi acidi gastrici nell'esofago a causa di una incontinenza della valvola di contenimento esofagea. Trattasi di una patologia benigna, controllata nel 90%1 dei casi con farmaci anti-acidi (inibitori di pompa acida) neanche tabellata nelle tabelle di riferimento ministeriali. Si conferma, pertanto, una invalidità pari all'83%; non si riconoscono i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile. Si conferma, altresì, una condizione di handicap senza connotazione di gravità.” (cfr II integrazione peritale del 25.1.2025)
Con riferimento, poi, alla documentazione medica datata 24.10.2024 e 27.11.2024, depositata dopo l'udienza del 17.1.2025, occorre rilevare in primis che la stessa è stata tardivamente depositata poiché, quella del 24.10.2024 avrebbe dovuto essere depositata per l'udienza del 22.11.2024 e, quella del 27.11.2024, prima dell'udienza del 17.1.2025 (tanto assume maggior rilevanza ove si consideri che nelle more sono state disposte ed espletate ben due integrazioni peritali); in secundis che tale documentazione, certificando un'infezione da helicobacter pylori, prescrive una cura per la sua eradicazione con conseguente controllo successivo di 4-6 settimane per verificarne l'esito; tale certificazione non risulta depositata in atti, pertanto, allo stato, la certificazione depositata il 17.1.2025 nulla aggiunge alle precedenti valutazioni.
Tanto premesso, occorre rilevare che il ricorrente si duole del fatto che il c.t.u. abbia valutato erroneamente le sue condizioni fisiche depositando a supporto la CTP ma sul punto deve dedursi che il rilievo non può essere condiviso, avendo il c.t.u. valutato esaustivamente tutte le patologie rilevate e documentate in atti.
Occorre aggiungere, inoltre, che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., n. 5687/2001).
Pertanto le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Segnatamente, premesso che, conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte dai quali questo giudice non ha motivo di scostarsi, secondo i quali “Nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità
5 febbraio 1992, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto…” ( cfr Cass Civ . n. 6652/2004) il TU, coerentemente, ha spiegato il criterio di calcolo utilizzato e i codici di riferimento contenuti nelle tabelle del 1992 presi in considerazione, pertanto, si deve concordare con le conclusioni dal medesimo raggiunte.
Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011). Pertanto, le contestazioni sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Conclusivamente, dovendosi ritenere che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c.
CP_
Le spese di TU vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così decide: Parte_2
- rigetta la domanda
- nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di TU liquidate con separato decreto.
Foggia, 21.2.2025 ore 14.00
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, avv Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
21.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4231/2024 R.G.L., promossa da
(nato a [...] il [...]) rapp. e dif. dall' Avv. Biase Parte_1
Prudente
RICORRENTE contro
in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'invalidità civile e condizione di disabilità ex art 3 comma 3 L104/92
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L104/92, negato in sede amministrativa e in fase di CP_ ATP, con decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con varie motivazioni, che il TU nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate sottovalutandole. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP disposte due integrazioni alla TU al fine di riscontrare i motivi del dissenso, atteso il deposito di nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c. , all'udienza odierna all'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, occorre premettere che la pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n.
118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso. Le dette prestazioni sono ora compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa residua, precisando che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento delle stesse.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico - sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n.
62/2024).
Il testo, del citato articolo, così come modificato, così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.” Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Nel caso di specie il TU , dott specialista in neurologia Anestesia e Persona_1
Rianimazione, ha riscontrato i motivi del dissenso, a mezzo n.2 integrazioni peritali depositate telematicamente, rispettivamente, in data 8.7.2024 e 23.1.2025, confermando le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP R.G. n. 3700/2023 e, con un'analisi puntuale ed esaustiva, ha accertato che le patologie da cui risulta affetto il ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare la totale inabilità e la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92.
Segnatamente il TU così ha concluso nell'elaborato peritale depositato in fase di AT :
“…. Il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità:Esiti di tiroidectomia totale per pregresso carcinoma della tiroide, eutiroideo in terapia ormonale sostitutiva, in follow up negativo per ripresa di malattia (cod. 9323, val. 70%). Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di medio-grave entità (cod.4002, val. 21%). Sindrome ansioso-depressiva di lieve entità (cod.2204, val. 10%).
Ipertrofia prostatica benigna con riferito mitto ipovalido (cod.6203, val. 11%). Discopatie cervicali con nessun impatto funzionale sulla mobilità del rachide e degli arti superiori.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Il ricorrente, di anni 60, non Parte_1
possiede i requisiti medico-legali per la corresponsione della pensione di inabilità civile. Le infermità di cui è portatore non hanno una connotazione di gravità. L'istante, nel mese di agosto del 2022, è stato sottoposto ad un intervento di tiroidectomia totale con successiva radioterapia per un carcinoma follicolare della tiroide. Attualmente è in follow up oncologico, negativo per ripresa di malattia. L'apparato osteo-articolare risulta integro, come rilevato all'esito dell'esame obiettivo cui si rimanda, al pari di quello neuropsichico, eccezione fatta per una documentata sindrome ansioso depressiva endoreattiva, ben compensata con terapia ansiolitica.
Gli ultimi certificati depositati attestano una ipoacusia neurosensoriale bilaterale di medio- grave entità, ed una ipertrofia prostatica benigna con conseguente mitto ipovalido. L'insieme delle infermità descritte sono valutate secondo il DM 5 febbraio 1992 n. 43 approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, secondo la formula riduzionistica (pag. 12 del suddetto DM), con calcolo espresso in decimali:
IT=IP1+IP2 – (IP1 x IP2). Le suddette infermità comportano una invalidità così determinabile:
(0,70+ 0,21) - (0,70 x 0,21) = 0,77 (0,77+ 0,11) - (0,77 x 0,11) = 0,80 (0,80+ 0,10) - (0,80 x
0,10) = 0,83 L'invalidità, in conclusione, è valutabile in misura pari al 83%. RISPOSTA AI
QUESITI In relazione a quanto dettagliatamente esposto nei precedenti paragrafi della presente relazione, si ritiene che , di anni 60, sia invalido in misura pari all'83%; non Parte_1
si riconoscono i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile. Si conferma una condizione di handicap senza connotazione di gravità.” (cfr elaborato peritale depositato dal TU in ATP R.G. n. 3700/2023).
Parte ricorrente ha, quindi, proposto dissenso eccependo che, stanti le osservazioni alla bozza peritale formulate dal CTP, relative alla errata valutazione delle patologie riscontrate, il TU le avesse sottovalutate, giungendo a non riconoscere la totale inabilità lavorativa oltre che la condizione di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92 almeno per un anno dalla data della domanda ammnistrativa
Ne consegue che le motivazioni del dissenso, stante la coincidenza dell'individuazione delle patologie da cui è risultato affetto il ricorrente tra quelle individuate dal medesimo e quelle considerate dal TU, sono riconducibili esclusivamente al calcolo effettuato dal TU che, a dire del ricorrente, avrebbe errato nell' individuazione dei codici di riferimento contenuti nel D.M. del 1992 e nella conseguente percentuale attribuita.
Sul punto occorre rilevare che già in fase di AT il TU aveva riscontrato le osservazioni del consulente di parte così argomentando: “…Il CTP di parte attrice, Dott.ssa , Persona_2
ritiene che il ricorrente, a causa della aggressività patologica del suo pregresso tumore, un carcinoma papillare della tiroide con infiltrazione capsulare e metastasi linfonodali (asportato chirugicamente nel mese di agosto del 2022), debba essere considerato un invalido grave dalla domanda amministrativa (settembre 2022) fino al mese di agosto del 2023, condividendo la valutazione del sotttoscritto CTu solo dal mese di settembre del 2023. Questo alla luce dell' « incertezza oncologica » della diagnosi di un tumore « a prognosi infausta o probabilmente sfevorevole » anche radio e chemio-trattato sui residui tiroidei post chirurgici. Tanto premesso, si contesta l'affermazione secondo cui il carcinoma papillare della tiroide sia una neoplasia a prognosi infausta/probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione chirurgica. Al contrario, tale tipo di tumore ha una prognosi migliore rispettto agli altri tipi di tumore della tiroide, con una sopravvivenza a 10 anni pari ai soggetti normali se la neoplasia è confinata alla tiroide. La sopravvivenza a 5 anni scende all'85% in caso di estensione extratiroidea. Le metastasi linfonodali, invece, non modificano la prognosi (da et al, Oncologia medica, CP_2
Masson ottava edizione). Inoltre, la validità del periziato non risulta particolarmente inficiata, attesa la compensazione farmacologica degli ormoni tiroidei. Pertanto, considerata la scarsa incidenza funzionale della malattia oncologica sul sig. e la favorevole Parte_1
prognosi oncologica (85% a 5 anni) il sottoscritto TU conferma quanto già redatto nel suo elaborato peritale, ovvero che il ricorrnete, di anni 60, sia invalido in misura pari all'83%; non si riconoscono i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile. Si conferma una condizione di handicap senza connotazione di gravità.” (cfr elaborato peritale depositato in fase di AT)
Disposta integrazione peritale sul dissenso, supportato da nuova documentazione medica utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., il TU ha così replicato: “…Alla luce dell'unica nuova documentazione sanitaria depositata e visionata, il sottoscritto TU conferma il giudizio medico-legale precedentemente espresso. La documentazione in esame redatta presso la Casa
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (dott. ) riporta il racconto Persona_3
anmnestico del paziente nelle fasi cliniche precedenti al ricovero ed una serie di controlli ambulatoriali di follow up post chirurgici, l'ultimo redatto in data 19.04.24. Orbene, quest'ultimo controllo ambulatoriale laboratoristico-ecografico, conferma la terapia con
EU e documenta (ecograficamente) la presenza al collo di linfonodi di aspetto reattivo – non oncologico-. Ciò dimostra, fortunatamente, la stabilità clinica della patologia tumorale
(carcinoma della tiroide) eradicata chirurgicamente, in attuale follow up, negativo per ripresa di malattia locale o a distanza. Lo stesso specialista consiglia una visita di controllo ambulatoriale ad un anno dalla predetta, a riprova di una stabilità clinica che, allo stato, non desta neanche eccessiva preocccupazione. Si ribadisce che il ricorrente potrà ritenersi guarito
a cinque anni dalla diagnosi oncologica, e che tale tipo di tumore, statisticamente, ha una prognosi favorevole a 5 anni pari all'85 %. Per il resto, si conferma quanto già redatto nella risposta alle osservazioni all'ATP in data 26.01.24.. Il ricorrente, , di anni Parte_1
60, è un soggetto invalido in misura pari all'83%; non si riconoscono i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile. Si conferma una condizione di handicap senza connotazione di gravità” ( cfr integrazione peritale depositata in data 8.7.2024).
Tali conclusioni non sono state modificate neanche in sede di secondo deposito peritale integrativo del 23.1.2025 disposto a seguito di deposito di ulteriore documentazione medica.
Invero in tale integrazione si legge : “….Documentazione depositata 1) 22.10.24, copia referto esofagogastroduodenoscopia effettuata presso AOU Foggia Dott.ssa con diagnosi di Per_4
“esofagite di grado B secondo Los Angeles con ernia iatale da scivolamento.” La predetta nuova documentazione depositata non cambia il giudizio medico-legale redatto dal sottoscritto TU.
L'esofagite, nel caso di specie secondaria ad ernia iatale, è una patologia benigna dovuta ad un reflusso dei succhi acidi gastrici nell'esofago a causa di una incontinenza della valvola di contenimento esofagea. Trattasi di una patologia benigna, controllata nel 90%1 dei casi con farmaci anti-acidi (inibitori di pompa acida) neanche tabellata nelle tabelle di riferimento ministeriali. Si conferma, pertanto, una invalidità pari all'83%; non si riconoscono i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile. Si conferma, altresì, una condizione di handicap senza connotazione di gravità.” (cfr II integrazione peritale del 25.1.2025)
Con riferimento, poi, alla documentazione medica datata 24.10.2024 e 27.11.2024, depositata dopo l'udienza del 17.1.2025, occorre rilevare in primis che la stessa è stata tardivamente depositata poiché, quella del 24.10.2024 avrebbe dovuto essere depositata per l'udienza del 22.11.2024 e, quella del 27.11.2024, prima dell'udienza del 17.1.2025 (tanto assume maggior rilevanza ove si consideri che nelle more sono state disposte ed espletate ben due integrazioni peritali); in secundis che tale documentazione, certificando un'infezione da helicobacter pylori, prescrive una cura per la sua eradicazione con conseguente controllo successivo di 4-6 settimane per verificarne l'esito; tale certificazione non risulta depositata in atti, pertanto, allo stato, la certificazione depositata il 17.1.2025 nulla aggiunge alle precedenti valutazioni.
Tanto premesso, occorre rilevare che il ricorrente si duole del fatto che il c.t.u. abbia valutato erroneamente le sue condizioni fisiche depositando a supporto la CTP ma sul punto deve dedursi che il rilievo non può essere condiviso, avendo il c.t.u. valutato esaustivamente tutte le patologie rilevate e documentate in atti.
Occorre aggiungere, inoltre, che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., n. 5687/2001).
Pertanto le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Segnatamente, premesso che, conformemente agli insegnamenti della Suprema Corte dai quali questo giudice non ha motivo di scostarsi, secondo i quali “Nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità
5 febbraio 1992, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto…” ( cfr Cass Civ . n. 6652/2004) il TU, coerentemente, ha spiegato il criterio di calcolo utilizzato e i codici di riferimento contenuti nelle tabelle del 1992 presi in considerazione, pertanto, si deve concordare con le conclusioni dal medesimo raggiunte.
Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011). Pertanto, le contestazioni sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Conclusivamente, dovendosi ritenere che il ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c.
CP_
Le spese di TU vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così decide: Parte_2
- rigetta la domanda
- nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di TU liquidate con separato decreto.
Foggia, 21.2.2025 ore 14.00
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella