Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05386/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5386 del 2024, proposto da
Palazzo Pecci S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Leucio del Sannio, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pellegrino Cavuoto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento del 3.08.2024, a firma del Responsabile dell’UTC del Comune di San Leucio del Sannio, con il quale è stato disposto “che la richiesta di P. di C. prot. 5049 del 31.07.2024, non formalizza l’ottemperanza all’ordinanza 4/2024 e che per le carenze documentali di cui innanzi, il procedimento istruttorio è considerato improcedibile, restando in essere allo stato l’inottemperanza all’ordine 4/2024, con le conseguenze in essa richiamate”; 2) ove occorra e per quanto di ragione, del “verbale di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di ripristino stato dei luoghi” redatto il 28.09.2024 dalla Polizia Municipale e dall’UTC di San Leucio del Sannio, in relazione all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 4 del 9.5.2024; 3) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Leucio del Sannio, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa GA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento emesso il 3 agosto 2024 con il quale il Comune di San Leucio del Sannio ha rigettato la richiesta di permesso di costruire, presentata il 31 luglio 2024, per la realizzazione di “un parcheggio a servizio esclusivo della struttura ristorativa denominata Palazzo Pecci Srl con interventi di messa in sicurezza del lotto”, estendendo, altresì, l’impugnativa al verbale di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi, redatto il 28.09.2024 dalla polizia municipale e dall’UTC di San Leucio del Sannio, in relazione all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 4 del 9 maggio 2024;
Specificato parte ricorrente in fatto che:
a) il parcheggio da realizzarsi è individuato in un’area destinata, secondo il P.U.C. vigente nel Comune di San Leucio del Sannio, a zona “B1 – Riqualificazione del Centro Urbano consolidato”, sulla quale “sono consentite le destinazioni d’uso di cui al precedente art. 7, punto a” (art. 9 NTA) che espressamente consente, inter alia , le destinazioni a “commercio (coerentemente con il SIAD ex art. 13 L.R. n. 1/2000)” e a “pubblici esercizi”; l’area in questione è ubicata nel centro abitato di San Leucio del Sannio, in adiacenza della centralissima Piazza Municipio, di via G. Zamparelli ed in prossimità della SP “Ciardelli”, non è assoggettata ad alcun vincolo, è di forma trapezoidale, con dimensioni medie di mt. 47 x 47,00, ed orograficamente presenta un dislivello medio di circa 15,00 mt;
b) reputando che si trattasse di un intervento rientrante nell’ambito dell’edilizia libera, agli inizi del 2024 la stessa parte eseguiva dei movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di un cd. “parcheggio green” al servizio della predetta struttura ricettiva, mediante il rimodellamento del terreno naturale, senza alcun utilizzo di materiali artificiali e senza realizzazione di opere d’arte, facendo ricorso alla tecnica delle c.d. “terre armate”;
c) il Comune di San Leucio del Sannio, previa sospensione dei lavori, con ordinanza n. 4 del 9/5/2024, disponeva il ripristino dello stato dei luoghi;
d) con istanza del 31/07/2024 (prot. 5049) l’esponente società ha, quindi, richiesto all’intimato Comune il rilascio di un permesso di costruire (PdC) diretto, da un lato, all’accertamento di conformità delle opere già realizzate ed oggetto della predetta ordinanza ripristinatoria n. 4 del 9/5/2024 e, dall’altro, alla realizzazione delle opere di completamento del “parcheggio green”. All’istanza di permesso di costruire ha allegato i seguenti documenti: “relazione tecnica illustrativa”; - “inquadramento territoriale”; - “rilievo tacheometrico: planimetria”; - “rilievo tacheometrico: sezioni”; - “rilievo fotografico”; - “grafici di progetto: planimetria”; - “grafici di progetto: sezioni”; - “grafici di progetto: particolari costruttivi”. Sia nell’istanza del permesso di costruire (cfr. la sezione “Relazione Tecnica Asseverata”, punto 1.14), sia nella “Relazione tecnica illustrativa” (cfr. pagg. 12-13) è chiarito che: - “preliminarmente alla sistemazione del terreno, è stato previsto un intervento di messa in sicurezza del muro perimetrale della stessa ditta, nella parte in cui incide, ovvero aderisce ad un’area pubblica”, originata anche da un precedente intervento di movimento terra (contromuro in cls armato realizzato su pali; muro in cls armato di altezza non superiore a m. 2,50); - “la morfologia del terreno è stata assecondata dall’intervento progettuale al fine di evitare impatti visivi e di conservare il contesto morfologico, mediante la realizzazione di due terrazzamenti, a diversa quota”; - “la morfologia esistente, … alterata dal movimento terra di cui innanzi descritto, è stata recuperata al piede di ogni singolo terrazzamento da opere di sostegno tramite elementi di ingegneria naturalistica (c.d. Terre Armate), in alternativa alle opere in cls armato, al fine di evitare impatti visivi”; - “la pavimentazione dell’intera area è prevista in misto di cava stabilizzato, ovvero fortemente permeabile alle acque meteoriche”, specificando altresì che “a monte dei terrazzamenti, saranno previsti elementi di protezione con staccionate in legno”; -“in definitiva il progetto non concretizza alcuna dimensione di superfici, di altezze e di volumi di qualsivoglia destinazione d’uso, ma configura semplicemente una “manipolazione della terra” dell’intera area secondo i criteri di ingegneria naturalistica per dare luogo alla sosta delle autovetture degli ospiti di Palazzo Pecci per i ricevimenti” (cfr. pagg. 12-13 “Relazione Tecnica Asseverata” in atti, e relativi grafici progettuali);
e) con l’impugnato provvedimento del 3.08.2024, a firma del Responsabile del Settore Tecnico, il Comune di San Leucio del Sannio ha disposto “che la richiesta di P. di C. prot. 5049 del 31.07.2024, non formalizza l’ottemperanza all’ordinanza 4/2024” (“viceversa, ne propone una trasformazione con modifica urbanisticamente rilevante;”) e che per le carenze documentali di cui innanzi, il procedimento istruttorio è considerato improcedibile, restando in essere allo stato l’inottemperanza all’ordine 4/2024, con le conseguenze in essa richiamate”.
Si specifica, inoltre, nel medesimo provvedimento di improcedibilità gravato quanto segue:
-“ la richiesta va riformulata in P. di C. in sanatoria;
-“è necessario acquisire la documentazione sismica per il parere preventivo da parte della commissione comunale, sia per la parte in c.a. che per le opere green;
- è necessario integrare gli atti di una relazione specialistica tecnico-ambientale esplicativa della gestione delle acque di dilavamento delle aree a parcheggio ai sensi del Dlgs 152/06;
- è necessario integrare la richiesta di P. di C. con un elaborato “rendering” a restituzione grafica con mitigazione dell’intervento nel contesto circostante, al fine di sottoporla al parere degli organi competenti;
- è necessario relazionare in merito alla verifica di stabilità del pendio oggetto di intervento;
- è necessario acquisire l’elaborato relativo al costo di costruzione delle opere a farsi;
- è necessario acquisire una tavola sinottica esplicativa, riportante le superfici destinate a parcheggio, le aree a verdi, le aree di circolazioni, gli impianti tecnologici (illuminazione, raccolta e trattamento acque con indicazione della destinazione finale);
- è necessario allegare le foto aree di epoca recente”;
f) in data 28.9.2024 ha quindi fatto seguito la redazione, a cura della Polizia Municipale e dell’UTC di San Leucio del Sannio, di un “verbale di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di ripristino stato dei luoghi”, in relazione all’ordine ripristinatorio disposto con l’ordinanza n. 4 del 9.5.2024;
Ritenuti fondati ed assorbenti il primo e secondo motivo di ricorso con i quali parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del dPR n. 380/2001 e dell’art. 36 del dPR n. 380/2001 ed il difetto di istruttoria e di motivazione, nelle dirimenti seguenti considerazioni:
1. in primo luogo, la richiesta di permesso di costruire presentata dalla ricorrente il 31.07.2024 (prot. 5049), diversamente da quanto asserito nel provvedimento impugnato (“la richiesta andrebbe “riformulata in P. di C. in sanatoria”), è diretta anche all’accertamento di conformità, ex art. 36 del dPR n. 380/2001, in sanatoria, delle opere oggetto dell’ordinanza ripristinatoria n. 4 del 9.05.2024, pur essendo contestualmente finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per l’esecuzione delle ulteriori opere necessarie per la realizzazione del “parcheggio green”. Ed invero, nella domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente è stato “fleggato” il punto a.3 “intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta”;
2. in secondo luogo, le carenze documentali, ove non rendano del tutto inammissibile la domanda, fattispecie che non si ravvisa nel caso all’esame, non possono portare, in via automatica, alla dichiarazione d’improcedibilità di un’istanza di permesso di costruire, ove non sia previamente esperita la procedura d’integrazione documentale di cui all’art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 e comunque solo se, a fronte della richiesta d’integrazione documentale, il privato non abbia provveduto. L'eventuale incompletezza della documentazione allegata alla domanda di permesso di costruire avrebbe, al più, esonerato il Comune di San Leucio del Sannio dall'obbligo di pronunciarsi in maniera espressa su di essa entro i prescritti termini procedimentali (cfr. art. 20, commi 3, 4, 5, 7 e 8, d.p.r. n. 380/2001);
Ritenuto, infatti, che “La carenza documentale, nell'ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla l. n. 241 del 1990, può dar luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell'istanza del privato solo laddove la P.A. abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria (in base alla legge, o agli atti regolamentari o generali della medesima Amministrazione). Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria di opere edilizie abusive motivato con esclusivo riferimento all'incompletezza della documentazione depositata dall'istante, trattandosi di circostanza che può legittimare solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente a pronunciare sulla domanda” (T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 5/12/2016, n. 2813);
Stimato che pertanto è illegittima la comunicazione di mera improcedibilità della richiesta del titolo edilizio abilitativo genericamente motivata da carenze prettamente documentali senza che l'Amministrazione abbia previamente attivato il dovere di soccorso istruttorio di cui all' articolo 6 l. n. 241/1990, istituto generale del procedimento amministrativo che può essere utilmente invocato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa;
Considerato nella specie che “L'articolo 6, comma 1, lett. b), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere” (T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, 15/04/2024, n. 2473);
Stimata la causa matura per la decisione;
Valutato che, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso sia meritevole di accoglimento con annullamento dei provvedimenti impugnati, viziati, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione, anche per illegittimità derivata;
Stimato equo compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA LA AD, Presidente
GA RI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RI | MA LA AD |
IL SEGRETARIO