Articolo 47 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 46
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19 aprile 1958
Art. 47.

L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale puo' ordinare ispezioni sul suo funzionamento.
In caso di gravi e riscontrate irregolarita' amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attivita' agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.
La gestione commissariale non potra' avere una durata superiore a un anno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1958