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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3845/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Campagner Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3845/2017 promossa da:
Parte_1
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Giobba, Roberto Limitone, Silvia Frigo e
Mario Ravinale con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Arturo Mazza, con
Studio in Venezia-Mestre, Galleria Teatro Vecchio
ATTORE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Pavane ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cucco Giacomo in San Polo 2580 30125 Venezia
CONVENUTO
e con l'intervento di
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Pedersoli , Elena Marinucci, Alessandra
Fotticchia e Laura Munari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Venezia, Piazzale Roma n. 464,
INTERVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, contrariis reiectis:
a) nel merito, in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998
n. 58 dei dedotti contratti di compravendita dei titoli Controparte_1
intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio in data 18.12.2012 quanto a n. 49.640 azioni, e nel corso del 2014 quanto a n.
6.211 azioni, e per l'effetto dichiararsi che nulla deve a in ragione delle Controparte_3 Controparte_1
predette operazioni, con ogni conseguente statuizione;
b) nel merito, sempre in via principale, previo accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra i dedotti contratti di finanziamento concessi a CP_3
da in funzione della stipula dei richiamati contratti
[...] Controparte_1
di compravendita dei titoli dichiararsi la nullità di tutti i Controparte_1 suddetti contratti ex artt. 2358 e 1418 cod. civ., ovvero ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., e per l'effetto dichiararsi che nulla deve a Controparte_3 [...]
in ragione delle predette operazioni, con ogni conseguente statuizione;
CP_1
c) nel merito, sempre in via principale, per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di Controparte_1
agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21
e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg. n. 16190/2007, dichiararsi la nullità ex CP_4
art. 1418 c.c. ovvero risolversi ex art. 1453 cod. civ. i dedotti contratti di compravendita dei titoli azionari intercorsi tra le parti Controparte_1 dell'odierno giudizio tra il 2012 ed il 2014, e per essi il cd. “contratto quadro” per la gestione dei servizi di investimento e negoziazione titoli, e per l'effetto e per l'effetto dichiararsi che nulla deve a Controparte_3 CP_1
in ragione delle predette operazioni;
[...]
d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che fossero ritenute di diritto, risolversi e/o annullarsi i dedotti contratti di compravendita dei titoli intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2012 e il Controparte_1
2014, condannando in ogni caso alla refusione in favore Controparte_1 dell'attore di qualunque esborso e/o onere economico dallo stesso sostenuto in pagina 2 di 17 ragione di detti rapporti, oltre interessi dalla data del dovuto pagamento sino al saldo, con ogni conseguente statuizione;
e) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
f) in via istruttoria, come da foglio di precisazione delle conclusioni
Per in LCA Controparte_1
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via preliminare:
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta nei confronti di in LCA per tutti i motivi di cui in Controparte_1
atti; nel merito: respingere, con ogni migliore formula, tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di in LCA in quanto infondate in fatto ed in diritto Controparte_1
e, in subordine, nelle denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di nullità/annullamento/risoluzione degli acquisti dei titoli, condannare l'attrice alla restituzione delle relative azioni oggetto del presente CP_1
giudizio; in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di causa.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, sia di merito sia istruttoria, nel merito:
- respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.3.2017, regolarmente notificato,
[...]
premesso di essere società Parte_1
cooperativa solidale a mutualità prevalente, senza scopo di lucro, la cui compagine sociale è composta da piccole e medie imprese e il cui oggetto sociale è la prestazione di garanzie al sistema bancario, al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole medie imprese e premesso altresì di essere stata classificata ed iscritta tra gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e di essere tenuta al rispetto dei requisiti prudenziali imposti dall'Autorità di Vigilanza, allegava di aver avviato e coltivato negli anni relazioni continuative con oltre 70 istituti di credito, tra cui alla quale si era rivolta nel 2012 e nel 2014, stante la necessità di CP_1
consolidare i propri coefficienti patrimoniali ed incrementare il proprio patrimonio di vigilanza, mantenendolo al di sopra della soglia di vigilanza, in un contesto caratterizzato, per effetto della crisi del sistema bancario e del credito, dalla notevole riduzione dei ricavi derivanti dalle commissioni applicate alle prestazioni di garanzia in favore delle piccole medie imprese e dall'incremento delle insolvenze.
In particolare, allegava di aver richiesto a un CP_3 CP_1 finanziamento nel corso del 2012, richiesta favorevolmente accolta dall'istituto di credito, che, tuttavia, condizionava l'erogazione all'utilizzo dell'intera provvista per l'acquisto di un equivalente ammontare di azioni rappresentative del capitale sociale dell'istituto di credito e di cui assicurava il rimborso CP_1
proporzionalmente al rientro del capitale finanziato, secondo le medesime scadenze. Deduceva, inoltre, che, in vista dell'operazione, i funzionari di CP_1
compilavano integralmente i questionari MIFID, apponendovi la data del
[...]
17.12.2012 ed indicandovi in modo inveritiero una propensione al rischio “medio – alta” al solo scopo di rendere adeguata l'operazione, pur essendo individuata la profilatura dell'attrice presso altri istituti come “prudente” o “moderata” o
“conservativa” e pur avendo l'attrice nel proprio portafoglio esclusivamente obbligazioni e titoli di Stato. Allegava, quindi, di aver concluso in data 18.12.2012, presso la sede torinese dell' , un contratto di finanziamento per Parte_2
euro 2.000.000,00.=, con ammortamento in sessanta mesi e cinque pagamenti rateali annui, nonché la richiesta di acquisto di n. 49.640 azioni di al CP_1 pagina 4 di 17 prezzo unitario di euro 40,25.=, per complessivi euro 2.022.000,00.=, seguendo il giorno dopo l'accredito su conto corrente del finanziamento e l'addebito relativo al prezzo dell'acquisto azionario.
Allegava inoltre di aver negoziato, attesa la necessità di proseguire negli CP_3
interventi di rafforzamento del proprio patrimonio di vigilanza in parte eroso dagli accantonamenti prudenziali necessari a far fronte all'incremento del credito deteriorato, un nuovo finanziamento subordinato con e che la banca CP_1
stessa individuava quale opportunità per proporre ad di partecipare CP_3 all'aumento di capitale in corso.
Allegava, quindi, che, in data 27.6.2014, interveniva nuova richiesta di acquisto delle azioni, pur se a condizioni di tempo e luogo differenti rispetto a quelle risultanti dall'atto predisposto dalla banca, essendo la negoziazione intervenuta successivamente e presso la sede di medesima, nonché a mezzo di CP_3 finanziamento per complessivi euro 1.300.000,00.=, ottenuto a patto che l'attrice desistesse dalla propria volontà di liquidare le azioni già acquistate con la prima operazione. lamentava che, in realtà, il valore patrimoniale delle partecipazioni CP_3
acquistate sarebbe stato del tutto inveritiero, come emerso successivamente, e tale da rendere vani gli sforzi di patrimonializzazione dell'attrice medesima, ingiustificatamente indebitatasi in ragione dei finanziamenti rammentati, rimanendo da rimborsarsi le ultime due rate del primo e le ultime quattro rate del secondo.
Fatte dette premesse, l'attrice ha affermato l'invalidità degli atti di acquisto di azioni per violazione dell'art. 30 TUF, perfezionatisi al di fuori dei locali dell'istituto di credito senza l'indicazione della facoltà di recesso nei moduli e formulari in atti, con conseguente obbligo da parte della banca di restituire il prezzo esborsato per detti acquisti azionari.
In ogni caso, ha censurato la validità degli atti negoziali dedotti in atti, in CP_3
quanto tra loro collegati, per violazione delle disposizioni imperative previste in materia, quali l'art. 2358 cc che vieterebbe alle società di capitali di accordare prestiti per l'acquisto di proprie azioni. In alternativa, l'attrice ha affermato la nullità delle operazioni negoziali richiamate per frode alle legge, in quanto elusive del divieto di capitale finanziato nelle società, con ogni conseguenza, anche di pagina 5 di 17 condanna di alla restituzione delle somme già versate in CP_1
adempimento degli atti in questione. Peraltro, sul presupposto della condotta decettiva della banca che avrebbe rappresentato in modo inveritiero la sua solidità patrimoniale e finanziaria, ha affermato l'annullabilità delle operazioni di acquisto, con le conseguenze restitutorie di quanto esborsato per gli acquisti medesimi.
Infine, parte attrice ha lamentato l'evidente inadempimento da parte della banca, in qualità di intermediaria, vista la condotta connotata da malafede della convenuta, in ragione della violazione degli obblighi sanciti dall'art. 21 TUF, così come ulteriormente esplicitati dal Reg. n. 16190/2007, non essendole stata CP_4 fornita adeguata informazione in riferimento all'acquisto azionario, non essendo l'investimento neppure adeguato o appropriato al proprio profilo di rischio ed essendo sottaciuta la situazione di conflitto di interesse in cui si sarebbe trovata la banca intermediaria, conseguendo la richiesta di condanna di alla CP_1
restituzione delle somme pagate in esecuzione dei citati contratti di acquisto.
In ogni caso, convenendo in giudizio parte attrice ne ha chiesto Controparte_1
la condanna al risarcimento dei danni sopportati, eventualmente anche per responsabilità precontrattuale. si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle Controparte_1
domande di controparte, prima tra tutte quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc, in ragione del fatto che il finanziamento sarebbe stato erogato al fine di rafforzare il patrimonio della finanziata, senza riferimento alcuno all'acquisto delle azioni che sarebbe stata scelta autonoma dell'attrice e avvenuto inoltre con l'impiego di risorse proprie, risultanti in conto corrente, così da non risultare necessario alcun prestito per eseguire l'operazione. Quanto al secondo acquisto azionario, derivato dall'adesione all'aumento di capitale del 2014, la convenuta ha evidenziato che, rispetto al contratto di finanziamento, non sussisterebbe neppure la contestualità, essendo quest'ultimo rapporto negoziale assai successivo all'acquisto dei titoli partecipativi, nonché di importo assai maggiore rispetto all'acquisto medesimo. ha inoltre contestato l'affermata nullità degli atti di acquisto Controparte_1 azionario per violazione dell'art. 30 TUF, e quanto alle violazioni relative agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti di investimento, la convenuta ha negato gli inadempimenti allegati da controparte, privi di riscontro pagina 6 di 17 probatorio, considerata la documentazione dimessa in atti.
Infine, ha negato qualsivoglia fondatezza delle domande di CP_1 risarcimento e restituzione, sottolineando, tra l'altro, che in caso di accoglimento delle domande di nullità degli acquisti azionari l'attrice dovrebbe restituire i titoli, mentre in caso di accoglimento delle pretese risarcitorie si dovrebbe tenere conto del valore dei titoli medesimi ai fini della determinazione del credito di controparte. ha, quindi, concluso per il rigetto delle pretese di parte attrice e, in CP_1
via riconvenzionale, per la condanna di alla restituzione delle azioni, in CP_3
caso di denegato accoglimento delle domande di nullità, annullamento o risoluzione degli acquisti medesimi.
***
Nel corso del giudizio, è stata sottoposta a liquidazione coatta CP_1
amministrativa, conseguendo la declaratoria di interruzione del processo, riassunto da parte di che ha riproposto nei confronti della liquidazione le domande CP_3
originariamente introdotte di nullità, annullamento e risoluzione, salvo precisare di agire onde ottenere la declaratoria di nulla dovere in ragione dei contratti oggetto di lite.
A loro volta, si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori, riportandosi nel merito alle difese già spese dalla banca in bonis, e in rito eccependo l'improcedibilità delle domande avversarie.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, alla luce delle questioni preliminari sollevate in atti.
Con sentenza non definitiva dell'1/4/2020 il Tribunale dichiarava improseguibili le domande attoree di nullità, annullamento e risoluzione aventi ad oggetto i negozi di acquisto delle partecipazioni azionarie oggetto di lite e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria e ammetteva le prove orali.
Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 co 3 cpc, depositata in data
2/7/2021, interveniva in giudizio , quale cessionaria di tutti i Controparte_5 crediti della LCA ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 99/2017, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle pretese degli azionisti di e che ogni eventuale credito restitutorio o risarcitorio di CP_1 CP_3
Co fosse verso la LCA e non verso , in ragione del divieto di cessione delle pagina 7 di 17 passività connesse all'acquisto di azioni di sancito dall'art. 3 co 1 CP_1
Co DL 99/2017. Contestava che ancorché fosse intervenuta la cessione in corso di
Co causa dalla LCA a del credito verso le si potesse opporre in CP_3
compensazione il credito restitutorio o risarcitorio da questa vantato in relazione all'acquisto di azioni. Nel merito affermava la piena validità dei contratti di finanziamento subordinato e di acquisti di azioni di intercorsi tra CP_1
questa ed CP_3
La causa è stata istruita con l'assunzione della prova orale e rimessa in decisione all'udienza del 3/7/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
***
Deve intendersi integralmente richiamata la sentenza non definitiva dell'1/4/2020, nella quale, in particolare, si osservava che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Veniva, inoltre, osservato che rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove esse siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale. Ciò posto, tenuto conto delle domande emendate formulate da parte attrice nel procedimento riassunto, volte alla più limitata pretesa di accertamento di nulla dovere alla banca in liquidazione coatta amministrativa, è stata esclusa la procedibilità della domanda volta all'accertamento della nullità dei negozi di acquisto dei titoli azionari per violazione dell'art. 30 TUF e della domanda di declaratoria di risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli azionari di sulla scorta dell'affermato CP_1 inadempimento agli obblighi incombenti sull'intermediario per tutte le ragioni pagina 8 di 17 dedotte nella sentenza non definitiva, da ritenersi qui integralmente richiamate.
E' stata, invece, affermata la procedibilità della domanda relativa all'accertamento del collegamento negoziale tra i contratti di acquisto azionario ed i finanziamenti dedotti in giudizio e la conseguente pretesa declaratoria di nullità dei contratti collegati medesimi, ai sensi degli artt. 2358, 1418 e 1344 cc, con declaratoria di nulla dovere in forza dei finanziamenti oggetto di lite, essendo detta richiesta chiaramente diretta a liberare la debitrice dall'obbligo residuo di CP_3
restituire quanto ottenuto in finanziamento in ragione dei titoli contrattuali asseritamente nulli.
***
Nel merito va preliminarmente osservato che è principio consolidato quello per cui l'art. 2358 cc è applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma (Cass. 372/2025).
L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede, infatti, che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè̀ il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°,
c.c.).
Ed invero, come osservato da Cass. 372/2025, l'art. 2358 cc, volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni “quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'AL a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e
l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne pagina 9 di 17 eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività
(cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n.
180/2015)”.
Come, infatti, osservato dalla Suprema Corte, le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
Ciò posto, l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso
“articolo”, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni legittimanti stabilite dalla stessa e che venga adottato il procedimento ivi previsto) e detta una norma imperativa di grado elevato, la cui violazione
(compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie in mancanza delle condizioni di cui all'art. 2358 cc) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
Come, infatti, recentemente ribadito da Cass. 28148/2023 “si tratta di un divieto di fonte legale a presidio di interessi generali, quali indubbiamente sono quelli dei terzi (e dei creditori) all'integrità patrimoniale della società”, di talché pagina 10 di 17 “l'operazione realizzata in violazione dell'art. 2358 dà luogo all'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato”, dovendosi, quindi, confermare anche alla luce del nuovo testo dell'art. 2358 cc l'orientamento tradizionale per cui il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell'operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso.
Pertanto, essendo il divieto di cui all'art. 2358 finalizzato a impedire quei prestiti che siano preordinati all'acquisto di azioni proprie, la sanzione della nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni, alla specifica condizione che sia individuabile il collegamento funzionale tra l'acquisto delle azioni e la erogazione del finanziamento (Cass. 28148/2023).
Come sostenuto dall'Intestato Tribunale “affinchè la violazione di detta norma, che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produca effetti non solo in ambito “endosocietario” ma anche la nullità negoziale nel rapporto tra Banca e cliente non basta che vi sia stato un autonomo utilizzo da parte di del cliente di un finanziamento per l'acquisto azionario, ma necessita che vi sia per l' appunto un collegamento tra negozi tale da realizzare attraverso detto collegamento il perseguimento di uno specifico comune interesse ovvero quello di acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione della norma imperativa di cui all'art
2358 cc.. Necessita insomma che vi sia la prova che l'assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse per l'appunto quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa imperativa de qua, non essendo sufficiente che in autonomia e senza averlo preventivamente concordato, il cliente che abbia ottenuto un finanziamento abbia deciso da sé l'impiego della somma” (Trib. Venezia sent. n. 1828/2022).
Ciò posto, osservato che “La prova del collegamento funzionale, per quanto non necessariamente emergente dai contratti e suscettibile di palesarsi in base a indici anche presuntivi, deve in ogni caso essere fornita a onere di chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso” (Cass. 28148/2023), nel caso di specie la prova del collegamento negoziale deve dirsi raggiunta solo per la prima operazione dedotta dall'attore, mentre non sussiste in relazione alla seconda operazione. pagina 11 di 17 Prima operazione
La prova del collegamento negoziale tra il finanziamento di € 2.000.000 concesso in data 18/12/2012 (doc. 10 attoreo) e l'acquisto di 49.690 azioni di CP_1 per un controvalore di € 2.000.022,50 si evince non solo dalla contiguità temporale tra finanziamento ed acquisto delle azioni, ma anche dalle risultanze delle testimonianze assunte.
Va, infatti, osservato sotto il profilo temporale che il contratto di prestito subordinato (doc. 10 attoreo), avente ad oggetto il finanziamento dell'importo di €
2.000.000,00 veniva concluso tra e in data 18/12/2012. In CP_3 CP_1
pari data inoltrava alla Banca la richiesta di sottoscrizione di 49.680 CP_3
azioni (doc. 11 attoreo), con addebito avvenuto in conto corrente il successivo
28/12/2012, come emerge dall'estratto conto depositato sub doc. 12 attoreo.
Per quanto riguarda le risultanze della prova orale, il teste Testimone_1 all'epoca direttore generale di , ha dichiarato di aver avuto, tra Parte_1
novembre e dicembre del 2012, contatti con istituto di credito con CP_1
cui già da tempo lavorava, al fine di richiedere la concessione di un CP_3
finanziamento subordinato, volto ad incrementare il patrimonio della cooperativa e segnatamente il suo patrimonio di vigilanza e che “Già da subito le trattative relative alla concessione del finanziamento evidenziarono la richiesta di CP_1
a che l'importo che si sarebbe dovuto finanziare fosse utilizzato per
[...]
l'acquisto di azioni della banca medesima”. Il teste ha inoltre dichiarato di aver aderito, a forte di detta prospettiva rappresentata dalla banca, “ alla operazione di concessione del finanziamento da utilizzare per l'acquisto di azioni della banca finanziatrice, operazione che venne così perfezionata utilizzando il finanziamento per l'acquisto azionario, rapporti che vennero perfezionati nel medesimo torno di tempo”, precisando inoltre “che si era concordato a che, alla scadenza delle rate del finanziamento, la banca avrebbe provveduto a riacquistare le sue azioni in modo da estinguere le rate medesime”.
Le dichiarazioni rese dal teste hanno trovato conferma in quanto Tes_1
dichiarato dal teste , Presidente del Consiglio di amministrazione di Testimone_2
il quale ha confermato che “Per quello che mi riferì il signor CP_3 Tes_1
la trattative si sono svolte in modo tale che, una volta ricevuta comunicazione da parte di della concedibilità del finanziamento, lo stesso istituto di CP_1 pagina 12 di 17 credito comunicò che il finanziamento fosse condizionato all'acquisto da parte di
e per pari importo di azioni della banca medesima. Per quel che posso CP_3 riferire, l'accensione del finanziamento avvenne contestualmente all'acquisto azionario. Sempre per quanto riferitomi dal signor secondo quanto Tes_1 richiesto dalla banca, il finanziamento doveva essere utilizzato per l'acquisto delle ridette azioni”.
Il collegamento negoziale tra il finanziamento concesso da e CP_1
l'acquisto delle azioni della banca stessa da parte di trova, quindi, CP_3
conferma sia nella contiguità temporale delle operazioni sia nelle dichiarazioni rese dai testi, laddove come osservato da Cass. 28148/2023 la prova del collegamento
“è semplice ove vi sia contestualità”.
Non valgono, infatti, a smentire dette risultanze le circostanze allegate da CP_1
secondo cui avrebbe acquistato le azioni con denaro proprio, con
[...] CP_3
provvista presente sul conto corrente in forza di tre giroconti del valore complessivo di € 1.600.000 di data 28/12/2012 e secondo cui nel contratto veniva indicato che il finanziamento era richiesto al precipuo fine di rafforzare il patrimonio di vigilanza dell'attrice.
La richiesta di sottoscrizione di azioni della è, infatti, avvenuta il CP_1
18/12/2012, in pari data rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento e il solo addebito in conto corrente è successivo. La provvista per l'acquisto dei titoli azionari all'epoca della richiesta di acquisto delle azioni non poteva, pertanto, che essere rappresentata dal finanziamento, essendo di data successiva gli accrediti per complessivi € 1.600.000. Vi è, poi, coincidenza tra l'importo finanziato e il valore delle azioni acquistate.
Il fatto, poi, che nel contratto di finanziamento fosse indicato che il prestito subordinato veniva concesso al fine di rafforzare la struttura patrimoniale del debitore ed in particolare al fine di aumentarne il patrimonio di vigilanza avvalora la conclusione per cui tali fossero le effettive ragioni sottese alla richiesta di finanziamento e induce a ritenere che se effettivamente, come affermato da entrambe le parti, la necessità di era quella di rafforzare il proprio CP_3
patrimonio, la stessa non avrebbe acquistato azioni della banca, se non a ciò indotta. Ed infatti l'acquisto azionario, in una situazione di rafforzamento del patrimonio, non si spiega a meno che non si ritenga che vi sia stata CP_3 pagina 13 di 17 costretta.
Né depongono in senso contrario le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_3
dirigente di VB fino al 31/12/2016 , il quale, pur ricordando di aver
[...]
concesso un finanziamento a ha dichiarato di non ricordare che tale CP_3 finanziamento fosse subordinato o condizionato ad alcunché, affermando che “mi sembra che in quel periodo stesse cercando di migliorare i propri ratios CP_3 patrimoniali, quindi, di conseguenza, presumo l'incremento del patrimonio di vigilanza” e concludendo affermando che “la Banca erogò il prestito, senza condizioni;
escludo nello specifico l'operazione di cui mi si chiede;
durante la mia direzione non sono mai state eseguite operazioni consimili”. Si tratta, infatti, di dichiarazioni che, oltre ad essere alquanto generiche, risultano sconfessate dalle risultanze documentali, laddove, ad esempio, il teste afferma di non ricordare che si trattasse di finanziamenti subordinati.
Infine alcun valore assume nel senso preteso da la missiva di Banca CP_1
d'AL dalla stessa prodotta sub doc. 20, dal momento che si tratta di un documento nel quale Banca d'AL si limita a riscontrare elementi di incertezza sull'iniziativa di rafforzamento del patrimonio da parte di del CP_3
18/12/2012, senza, tuttavia, entrare nel merito dell'operazione.
Va, quindi, accertato il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento del
18/12/2012 e l'acquisto di 49.680 azioni, per un controvalore di € 2.000.022,00, e che nulla è dovuto da parte attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti da detto contratto di finanziamento per la parte ad oggi residua.
Seconda operazione
Va, invece, escluso il collegamento negoziale tra l'acquisto di azioni di CP_1 da parte di avvenuto in data 26/7/2014 al prezzo di € 223.596,00
[...] CP_3 oltre al mancato disinvenstimento delle azioni per € 400.000 – che parte attrice afferma non essere avvenuto a causa del comportamento della – ed il CP_1 finanziamento di € 1.300.000,00 del 23/12/2014 (doc. 30 attoreo).
Il collegamento negoziale, oltre a non essere stato da parte attrice compiutamente allegato, non risulta nemmeno provato.
Non solo, infatti, non vi è contiguità temporale tra l'acquisto delle azioni ed il finanziamento, essendo l'acquisto peraltro di sei mesi antecedente rispetto al pagina 14 di 17 prestito concesso, ma non vi è nemmeno corrispondenza tra l'importo finanziato e il valore complessivo dell'acquisto azionario. Inoltre, il teste sentito sul Tes_1 punto ha dichiarato “Posso riferire che il nuovo finanziamento erogato ad nel corso del 2014 non venne correlato all'acquisto di nuove azioni CP_3 mediante la partecipazione all'aumento di capitale, ma semplicemente al fine di tacitare le continue richieste di relative al riacquisto delle azioni relative CP_3 all'operazione del 2012, il cui finanziamento era stato in parte estinto”.
Il fatto, poi, che il finanziamento sia stato concesso ad a fronte della CP_3 rinuncia dell'opzione put rispetto alle azioni acquistate con il primo finanziamento esula dall'ambito di applicazione dell'art. 2358 cc, non venendo in rilievo una sostituzione del primo finanziamento con il secondo finanziamento del 2014.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata rispetto alla seconda operazione.
Sull'intervento di Intesa San Paolo
Intesta San Paolo ha spiegato intervento adesivo, in qualità di cessionaria in corso di causa dei crediti verso allegando, da un lato, che è errato ritenere che CP_3
la LCA sia titolare dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento, trattandosi di
Co credito ceduto a in esecuzione del contratto di cessione del 26 giugno 2017 e, dall'altro lato, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai pretesi debiti Co delle stesse liquidazioni coatte amministrative, non potendo essere chiamata a rispondere degli addebiti su cui poggia la domanda di nullità di CP_3
Al riguardo va osservato che il DL n. 99/2017, con cui è stato disciplinato “l'avvio
e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_7
e di “nonché le modalità e le condizioni delle
[...] Controparte_1
misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”, ha disposto che i commissari liquidatori provvedano a cedere, a soggetti individuati in base all'offerta vincolante ritenuta più conveniente,
“l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse”( art. 2, art. 3, comma 1, DL n. 99/2017).
Si tratta di disciplina che – come affermato a più riprese anche dall'Intestato
Tribunale - trova origine in un contesto di grave e conclamata crisi degli Istituti coinvolti ed è stata adottata al fine di preservare, ove possibile, la continuità di pagina 15 di 17 alcuni rami dell'azienda, così limitando, per quanto possibile, il grave turbamento che avrebbe potuto comportare all'economia l'immediata disgregazione e fuoriuscita dal mercato delle banche stesse, ispirata quanto agli investitori al principio comunitario del “burden sharing” secondo cui gli investitori nelle banche in dissesto devono partecipare ai costi di ristrutturazione.
In ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) e dell'art. 3, comma 1 del
D.L. 99 del 25 giugno 2017, i Commissari Liquidatori di hanno CP_1
stipulato con un contratto di cessione, che ha avuto ad oggetto Controparte_2 un “Insieme Aggregato” di beni, diritti, rapporti giuridici, attività, passività Co (contratto di cessione del 26 giugno 2017, doc. 1 ).
Per quel che qui rileva, l'art. 3 del DL 99/2017 ha previsto che restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile, alla lett. b)
“i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” e alla lett. c) “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa,
e le relative passività”.
In conformità a detta disposizione l'art.
3.1.4. lett. b) del contratto di cessione prevede che per “Passività escluse” si intendono (iv) “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017, nonché i relativi fondi” e (vi)
“qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal
Contezioso Pregresso”, laddove il Contenzioso Pregresso rientra tra le “Passività
Incluse”, ai sensi dell'art.
3.1.2 lett b) (vii) ove riferito ai contenziosi civili relativi a giudizio già pendenti alla data di esecuzione del contratto, “diversi da controversie con azionisti delle Banche il LCA e con obbligazionisti convertibili
e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi pagina 16 di 17 dalle offerte di transazione presentate dalla Banche il LCA e dai c.d. “Incentivi
Welfare”. Non rientrano quindi nelle passività incluse e sono pertanto estranei al contratto di cessione i contenziosi relativi all'acquisto di azioni della CP_1
pendenti al momento della cessione. Co Consegue che, per le ragioni esposte, mentre difetta di legittimazione passiva sostanziale rispetto alla prima operazione dedotta in giudizio da nella CP_3
quale viene in rilievo una domanda di nullità, annullamento ovvero di risoluzione legata ad operazioni di acquisto di azioni della stessa Banca convenuta, trattandosi di passività esclusa dall'ambito della cessione, risulta invece legittimata rispetto alla seconda operazione, relativa ad una “Passività Inclusa” in quanto non afferente ad un credito deteriorato ai sensi dell'art. 3 lett. b) DL 99/2017.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del contratto di finanziamento del 18/12/2012 concluso tra parte attrice e e dell'acquisto di 49.640 azioni e per l'effetto dichiara CP_1
che nulla è dovuto da parte attrice in adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di finanziamento;
2) rigetta nel resto le domande attoree;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Venezia, 19/03/2025
Il Giudice est.
Dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Chiara Campagner
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Campagner Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3845/2017 promossa da:
Parte_1
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Giobba, Roberto Limitone, Silvia Frigo e
Mario Ravinale con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Arturo Mazza, con
Studio in Venezia-Mestre, Galleria Teatro Vecchio
ATTORE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Pavane ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cucco Giacomo in San Polo 2580 30125 Venezia
CONVENUTO
e con l'intervento di
Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Pedersoli , Elena Marinucci, Alessandra
Fotticchia e Laura Munari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Venezia, Piazzale Roma n. 464,
INTERVENUTO
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, contrariis reiectis:
a) nel merito, in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998
n. 58 dei dedotti contratti di compravendita dei titoli Controparte_1
intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio in data 18.12.2012 quanto a n. 49.640 azioni, e nel corso del 2014 quanto a n.
6.211 azioni, e per l'effetto dichiararsi che nulla deve a in ragione delle Controparte_3 Controparte_1
predette operazioni, con ogni conseguente statuizione;
b) nel merito, sempre in via principale, previo accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra i dedotti contratti di finanziamento concessi a CP_3
da in funzione della stipula dei richiamati contratti
[...] Controparte_1
di compravendita dei titoli dichiararsi la nullità di tutti i Controparte_1 suddetti contratti ex artt. 2358 e 1418 cod. civ., ovvero ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., e per l'effetto dichiararsi che nulla deve a Controparte_3 [...]
in ragione delle predette operazioni, con ogni conseguente statuizione;
CP_1
c) nel merito, sempre in via principale, per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di Controparte_1
agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21
e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg. n. 16190/2007, dichiararsi la nullità ex CP_4
art. 1418 c.c. ovvero risolversi ex art. 1453 cod. civ. i dedotti contratti di compravendita dei titoli azionari intercorsi tra le parti Controparte_1 dell'odierno giudizio tra il 2012 ed il 2014, e per essi il cd. “contratto quadro” per la gestione dei servizi di investimento e negoziazione titoli, e per l'effetto e per l'effetto dichiararsi che nulla deve a Controparte_3 CP_1
in ragione delle predette operazioni;
[...]
d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che fossero ritenute di diritto, risolversi e/o annullarsi i dedotti contratti di compravendita dei titoli intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio tra il 2012 e il Controparte_1
2014, condannando in ogni caso alla refusione in favore Controparte_1 dell'attore di qualunque esborso e/o onere economico dallo stesso sostenuto in pagina 2 di 17 ragione di detti rapporti, oltre interessi dalla data del dovuto pagamento sino al saldo, con ogni conseguente statuizione;
e) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
f) in via istruttoria, come da foglio di precisazione delle conclusioni
Per in LCA Controparte_1
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, in via preliminare:
- dichiararsi improcedibile e/o inammissibile e/o improseguibile ogni domanda proposta nei confronti di in LCA per tutti i motivi di cui in Controparte_1
atti; nel merito: respingere, con ogni migliore formula, tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di in LCA in quanto infondate in fatto ed in diritto Controparte_1
e, in subordine, nelle denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda di nullità/annullamento/risoluzione degli acquisti dei titoli, condannare l'attrice alla restituzione delle relative azioni oggetto del presente CP_1
giudizio; in ogni caso: con rifusione di spese e compensi di causa.
In via istruttoria come da foglio di precisazione delle conclusioni
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, sia di merito sia istruttoria, nel merito:
- respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
- emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e compensi.
pagina 3 di 17 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 22.3.2017, regolarmente notificato,
[...]
premesso di essere società Parte_1
cooperativa solidale a mutualità prevalente, senza scopo di lucro, la cui compagine sociale è composta da piccole e medie imprese e il cui oggetto sociale è la prestazione di garanzie al sistema bancario, al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole medie imprese e premesso altresì di essere stata classificata ed iscritta tra gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB e di essere tenuta al rispetto dei requisiti prudenziali imposti dall'Autorità di Vigilanza, allegava di aver avviato e coltivato negli anni relazioni continuative con oltre 70 istituti di credito, tra cui alla quale si era rivolta nel 2012 e nel 2014, stante la necessità di CP_1
consolidare i propri coefficienti patrimoniali ed incrementare il proprio patrimonio di vigilanza, mantenendolo al di sopra della soglia di vigilanza, in un contesto caratterizzato, per effetto della crisi del sistema bancario e del credito, dalla notevole riduzione dei ricavi derivanti dalle commissioni applicate alle prestazioni di garanzia in favore delle piccole medie imprese e dall'incremento delle insolvenze.
In particolare, allegava di aver richiesto a un CP_3 CP_1 finanziamento nel corso del 2012, richiesta favorevolmente accolta dall'istituto di credito, che, tuttavia, condizionava l'erogazione all'utilizzo dell'intera provvista per l'acquisto di un equivalente ammontare di azioni rappresentative del capitale sociale dell'istituto di credito e di cui assicurava il rimborso CP_1
proporzionalmente al rientro del capitale finanziato, secondo le medesime scadenze. Deduceva, inoltre, che, in vista dell'operazione, i funzionari di CP_1
compilavano integralmente i questionari MIFID, apponendovi la data del
[...]
17.12.2012 ed indicandovi in modo inveritiero una propensione al rischio “medio – alta” al solo scopo di rendere adeguata l'operazione, pur essendo individuata la profilatura dell'attrice presso altri istituti come “prudente” o “moderata” o
“conservativa” e pur avendo l'attrice nel proprio portafoglio esclusivamente obbligazioni e titoli di Stato. Allegava, quindi, di aver concluso in data 18.12.2012, presso la sede torinese dell' , un contratto di finanziamento per Parte_2
euro 2.000.000,00.=, con ammortamento in sessanta mesi e cinque pagamenti rateali annui, nonché la richiesta di acquisto di n. 49.640 azioni di al CP_1 pagina 4 di 17 prezzo unitario di euro 40,25.=, per complessivi euro 2.022.000,00.=, seguendo il giorno dopo l'accredito su conto corrente del finanziamento e l'addebito relativo al prezzo dell'acquisto azionario.
Allegava inoltre di aver negoziato, attesa la necessità di proseguire negli CP_3
interventi di rafforzamento del proprio patrimonio di vigilanza in parte eroso dagli accantonamenti prudenziali necessari a far fronte all'incremento del credito deteriorato, un nuovo finanziamento subordinato con e che la banca CP_1
stessa individuava quale opportunità per proporre ad di partecipare CP_3 all'aumento di capitale in corso.
Allegava, quindi, che, in data 27.6.2014, interveniva nuova richiesta di acquisto delle azioni, pur se a condizioni di tempo e luogo differenti rispetto a quelle risultanti dall'atto predisposto dalla banca, essendo la negoziazione intervenuta successivamente e presso la sede di medesima, nonché a mezzo di CP_3 finanziamento per complessivi euro 1.300.000,00.=, ottenuto a patto che l'attrice desistesse dalla propria volontà di liquidare le azioni già acquistate con la prima operazione. lamentava che, in realtà, il valore patrimoniale delle partecipazioni CP_3
acquistate sarebbe stato del tutto inveritiero, come emerso successivamente, e tale da rendere vani gli sforzi di patrimonializzazione dell'attrice medesima, ingiustificatamente indebitatasi in ragione dei finanziamenti rammentati, rimanendo da rimborsarsi le ultime due rate del primo e le ultime quattro rate del secondo.
Fatte dette premesse, l'attrice ha affermato l'invalidità degli atti di acquisto di azioni per violazione dell'art. 30 TUF, perfezionatisi al di fuori dei locali dell'istituto di credito senza l'indicazione della facoltà di recesso nei moduli e formulari in atti, con conseguente obbligo da parte della banca di restituire il prezzo esborsato per detti acquisti azionari.
In ogni caso, ha censurato la validità degli atti negoziali dedotti in atti, in CP_3
quanto tra loro collegati, per violazione delle disposizioni imperative previste in materia, quali l'art. 2358 cc che vieterebbe alle società di capitali di accordare prestiti per l'acquisto di proprie azioni. In alternativa, l'attrice ha affermato la nullità delle operazioni negoziali richiamate per frode alle legge, in quanto elusive del divieto di capitale finanziato nelle società, con ogni conseguenza, anche di pagina 5 di 17 condanna di alla restituzione delle somme già versate in CP_1
adempimento degli atti in questione. Peraltro, sul presupposto della condotta decettiva della banca che avrebbe rappresentato in modo inveritiero la sua solidità patrimoniale e finanziaria, ha affermato l'annullabilità delle operazioni di acquisto, con le conseguenze restitutorie di quanto esborsato per gli acquisti medesimi.
Infine, parte attrice ha lamentato l'evidente inadempimento da parte della banca, in qualità di intermediaria, vista la condotta connotata da malafede della convenuta, in ragione della violazione degli obblighi sanciti dall'art. 21 TUF, così come ulteriormente esplicitati dal Reg. n. 16190/2007, non essendole stata CP_4 fornita adeguata informazione in riferimento all'acquisto azionario, non essendo l'investimento neppure adeguato o appropriato al proprio profilo di rischio ed essendo sottaciuta la situazione di conflitto di interesse in cui si sarebbe trovata la banca intermediaria, conseguendo la richiesta di condanna di alla CP_1
restituzione delle somme pagate in esecuzione dei citati contratti di acquisto.
In ogni caso, convenendo in giudizio parte attrice ne ha chiesto Controparte_1
la condanna al risarcimento dei danni sopportati, eventualmente anche per responsabilità precontrattuale. si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle Controparte_1
domande di controparte, prima tra tutte quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc, in ragione del fatto che il finanziamento sarebbe stato erogato al fine di rafforzare il patrimonio della finanziata, senza riferimento alcuno all'acquisto delle azioni che sarebbe stata scelta autonoma dell'attrice e avvenuto inoltre con l'impiego di risorse proprie, risultanti in conto corrente, così da non risultare necessario alcun prestito per eseguire l'operazione. Quanto al secondo acquisto azionario, derivato dall'adesione all'aumento di capitale del 2014, la convenuta ha evidenziato che, rispetto al contratto di finanziamento, non sussisterebbe neppure la contestualità, essendo quest'ultimo rapporto negoziale assai successivo all'acquisto dei titoli partecipativi, nonché di importo assai maggiore rispetto all'acquisto medesimo. ha inoltre contestato l'affermata nullità degli atti di acquisto Controparte_1 azionario per violazione dell'art. 30 TUF, e quanto alle violazioni relative agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti di investimento, la convenuta ha negato gli inadempimenti allegati da controparte, privi di riscontro pagina 6 di 17 probatorio, considerata la documentazione dimessa in atti.
Infine, ha negato qualsivoglia fondatezza delle domande di CP_1 risarcimento e restituzione, sottolineando, tra l'altro, che in caso di accoglimento delle domande di nullità degli acquisti azionari l'attrice dovrebbe restituire i titoli, mentre in caso di accoglimento delle pretese risarcitorie si dovrebbe tenere conto del valore dei titoli medesimi ai fini della determinazione del credito di controparte. ha, quindi, concluso per il rigetto delle pretese di parte attrice e, in CP_1
via riconvenzionale, per la condanna di alla restituzione delle azioni, in CP_3
caso di denegato accoglimento delle domande di nullità, annullamento o risoluzione degli acquisti medesimi.
***
Nel corso del giudizio, è stata sottoposta a liquidazione coatta CP_1
amministrativa, conseguendo la declaratoria di interruzione del processo, riassunto da parte di che ha riproposto nei confronti della liquidazione le domande CP_3
originariamente introdotte di nullità, annullamento e risoluzione, salvo precisare di agire onde ottenere la declaratoria di nulla dovere in ragione dei contratti oggetto di lite.
A loro volta, si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori, riportandosi nel merito alle difese già spese dalla banca in bonis, e in rito eccependo l'improcedibilità delle domande avversarie.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, alla luce delle questioni preliminari sollevate in atti.
Con sentenza non definitiva dell'1/4/2020 il Tribunale dichiarava improseguibili le domande attoree di nullità, annullamento e risoluzione aventi ad oggetto i negozi di acquisto delle partecipazioni azionarie oggetto di lite e con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria e ammetteva le prove orali.
Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 co 3 cpc, depositata in data
2/7/2021, interveniva in giudizio , quale cessionaria di tutti i Controparte_5 crediti della LCA ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 99/2017, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle pretese degli azionisti di e che ogni eventuale credito restitutorio o risarcitorio di CP_1 CP_3
Co fosse verso la LCA e non verso , in ragione del divieto di cessione delle pagina 7 di 17 passività connesse all'acquisto di azioni di sancito dall'art. 3 co 1 CP_1
Co DL 99/2017. Contestava che ancorché fosse intervenuta la cessione in corso di
Co causa dalla LCA a del credito verso le si potesse opporre in CP_3
compensazione il credito restitutorio o risarcitorio da questa vantato in relazione all'acquisto di azioni. Nel merito affermava la piena validità dei contratti di finanziamento subordinato e di acquisti di azioni di intercorsi tra CP_1
questa ed CP_3
La causa è stata istruita con l'assunzione della prova orale e rimessa in decisione all'udienza del 3/7/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
***
Deve intendersi integralmente richiamata la sentenza non definitiva dell'1/4/2020, nella quale, in particolare, si osservava che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Veniva, inoltre, osservato che rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove esse siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale. Ciò posto, tenuto conto delle domande emendate formulate da parte attrice nel procedimento riassunto, volte alla più limitata pretesa di accertamento di nulla dovere alla banca in liquidazione coatta amministrativa, è stata esclusa la procedibilità della domanda volta all'accertamento della nullità dei negozi di acquisto dei titoli azionari per violazione dell'art. 30 TUF e della domanda di declaratoria di risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli azionari di sulla scorta dell'affermato CP_1 inadempimento agli obblighi incombenti sull'intermediario per tutte le ragioni pagina 8 di 17 dedotte nella sentenza non definitiva, da ritenersi qui integralmente richiamate.
E' stata, invece, affermata la procedibilità della domanda relativa all'accertamento del collegamento negoziale tra i contratti di acquisto azionario ed i finanziamenti dedotti in giudizio e la conseguente pretesa declaratoria di nullità dei contratti collegati medesimi, ai sensi degli artt. 2358, 1418 e 1344 cc, con declaratoria di nulla dovere in forza dei finanziamenti oggetto di lite, essendo detta richiesta chiaramente diretta a liberare la debitrice dall'obbligo residuo di CP_3
restituire quanto ottenuto in finanziamento in ragione dei titoli contrattuali asseritamente nulli.
***
Nel merito va preliminarmente osservato che è principio consolidato quello per cui l'art. 2358 cc è applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma (Cass. 372/2025).
L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede, infatti, che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè̀ il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°,
c.c.).
Ed invero, come osservato da Cass. 372/2025, l'art. 2358 cc, volto alla tutela dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio, è compatibile tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni “quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'AL a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e
l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne pagina 9 di 17 eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività
(cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n.
180/2015)”.
Come, infatti, osservato dalla Suprema Corte, le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni, “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
Ciò posto, l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso
“articolo”, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni legittimanti stabilite dalla stessa e che venga adottato il procedimento ivi previsto) e detta una norma imperativa di grado elevato, la cui violazione
(compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie in mancanza delle condizioni di cui all'art. 2358 cc) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
Come, infatti, recentemente ribadito da Cass. 28148/2023 “si tratta di un divieto di fonte legale a presidio di interessi generali, quali indubbiamente sono quelli dei terzi (e dei creditori) all'integrità patrimoniale della società”, di talché pagina 10 di 17 “l'operazione realizzata in violazione dell'art. 2358 dà luogo all'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato”, dovendosi, quindi, confermare anche alla luce del nuovo testo dell'art. 2358 cc l'orientamento tradizionale per cui il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell'operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso.
Pertanto, essendo il divieto di cui all'art. 2358 finalizzato a impedire quei prestiti che siano preordinati all'acquisto di azioni proprie, la sanzione della nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni, alla specifica condizione che sia individuabile il collegamento funzionale tra l'acquisto delle azioni e la erogazione del finanziamento (Cass. 28148/2023).
Come sostenuto dall'Intestato Tribunale “affinchè la violazione di detta norma, che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produca effetti non solo in ambito “endosocietario” ma anche la nullità negoziale nel rapporto tra Banca e cliente non basta che vi sia stato un autonomo utilizzo da parte di del cliente di un finanziamento per l'acquisto azionario, ma necessita che vi sia per l' appunto un collegamento tra negozi tale da realizzare attraverso detto collegamento il perseguimento di uno specifico comune interesse ovvero quello di acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione della norma imperativa di cui all'art
2358 cc.. Necessita insomma che vi sia la prova che l'assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse per l'appunto quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa imperativa de qua, non essendo sufficiente che in autonomia e senza averlo preventivamente concordato, il cliente che abbia ottenuto un finanziamento abbia deciso da sé l'impiego della somma” (Trib. Venezia sent. n. 1828/2022).
Ciò posto, osservato che “La prova del collegamento funzionale, per quanto non necessariamente emergente dai contratti e suscettibile di palesarsi in base a indici anche presuntivi, deve in ogni caso essere fornita a onere di chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso” (Cass. 28148/2023), nel caso di specie la prova del collegamento negoziale deve dirsi raggiunta solo per la prima operazione dedotta dall'attore, mentre non sussiste in relazione alla seconda operazione. pagina 11 di 17 Prima operazione
La prova del collegamento negoziale tra il finanziamento di € 2.000.000 concesso in data 18/12/2012 (doc. 10 attoreo) e l'acquisto di 49.690 azioni di CP_1 per un controvalore di € 2.000.022,50 si evince non solo dalla contiguità temporale tra finanziamento ed acquisto delle azioni, ma anche dalle risultanze delle testimonianze assunte.
Va, infatti, osservato sotto il profilo temporale che il contratto di prestito subordinato (doc. 10 attoreo), avente ad oggetto il finanziamento dell'importo di €
2.000.000,00 veniva concluso tra e in data 18/12/2012. In CP_3 CP_1
pari data inoltrava alla Banca la richiesta di sottoscrizione di 49.680 CP_3
azioni (doc. 11 attoreo), con addebito avvenuto in conto corrente il successivo
28/12/2012, come emerge dall'estratto conto depositato sub doc. 12 attoreo.
Per quanto riguarda le risultanze della prova orale, il teste Testimone_1 all'epoca direttore generale di , ha dichiarato di aver avuto, tra Parte_1
novembre e dicembre del 2012, contatti con istituto di credito con CP_1
cui già da tempo lavorava, al fine di richiedere la concessione di un CP_3
finanziamento subordinato, volto ad incrementare il patrimonio della cooperativa e segnatamente il suo patrimonio di vigilanza e che “Già da subito le trattative relative alla concessione del finanziamento evidenziarono la richiesta di CP_1
a che l'importo che si sarebbe dovuto finanziare fosse utilizzato per
[...]
l'acquisto di azioni della banca medesima”. Il teste ha inoltre dichiarato di aver aderito, a forte di detta prospettiva rappresentata dalla banca, “ alla operazione di concessione del finanziamento da utilizzare per l'acquisto di azioni della banca finanziatrice, operazione che venne così perfezionata utilizzando il finanziamento per l'acquisto azionario, rapporti che vennero perfezionati nel medesimo torno di tempo”, precisando inoltre “che si era concordato a che, alla scadenza delle rate del finanziamento, la banca avrebbe provveduto a riacquistare le sue azioni in modo da estinguere le rate medesime”.
Le dichiarazioni rese dal teste hanno trovato conferma in quanto Tes_1
dichiarato dal teste , Presidente del Consiglio di amministrazione di Testimone_2
il quale ha confermato che “Per quello che mi riferì il signor CP_3 Tes_1
la trattative si sono svolte in modo tale che, una volta ricevuta comunicazione da parte di della concedibilità del finanziamento, lo stesso istituto di CP_1 pagina 12 di 17 credito comunicò che il finanziamento fosse condizionato all'acquisto da parte di
e per pari importo di azioni della banca medesima. Per quel che posso CP_3 riferire, l'accensione del finanziamento avvenne contestualmente all'acquisto azionario. Sempre per quanto riferitomi dal signor secondo quanto Tes_1 richiesto dalla banca, il finanziamento doveva essere utilizzato per l'acquisto delle ridette azioni”.
Il collegamento negoziale tra il finanziamento concesso da e CP_1
l'acquisto delle azioni della banca stessa da parte di trova, quindi, CP_3
conferma sia nella contiguità temporale delle operazioni sia nelle dichiarazioni rese dai testi, laddove come osservato da Cass. 28148/2023 la prova del collegamento
“è semplice ove vi sia contestualità”.
Non valgono, infatti, a smentire dette risultanze le circostanze allegate da CP_1
secondo cui avrebbe acquistato le azioni con denaro proprio, con
[...] CP_3
provvista presente sul conto corrente in forza di tre giroconti del valore complessivo di € 1.600.000 di data 28/12/2012 e secondo cui nel contratto veniva indicato che il finanziamento era richiesto al precipuo fine di rafforzare il patrimonio di vigilanza dell'attrice.
La richiesta di sottoscrizione di azioni della è, infatti, avvenuta il CP_1
18/12/2012, in pari data rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento e il solo addebito in conto corrente è successivo. La provvista per l'acquisto dei titoli azionari all'epoca della richiesta di acquisto delle azioni non poteva, pertanto, che essere rappresentata dal finanziamento, essendo di data successiva gli accrediti per complessivi € 1.600.000. Vi è, poi, coincidenza tra l'importo finanziato e il valore delle azioni acquistate.
Il fatto, poi, che nel contratto di finanziamento fosse indicato che il prestito subordinato veniva concesso al fine di rafforzare la struttura patrimoniale del debitore ed in particolare al fine di aumentarne il patrimonio di vigilanza avvalora la conclusione per cui tali fossero le effettive ragioni sottese alla richiesta di finanziamento e induce a ritenere che se effettivamente, come affermato da entrambe le parti, la necessità di era quella di rafforzare il proprio CP_3
patrimonio, la stessa non avrebbe acquistato azioni della banca, se non a ciò indotta. Ed infatti l'acquisto azionario, in una situazione di rafforzamento del patrimonio, non si spiega a meno che non si ritenga che vi sia stata CP_3 pagina 13 di 17 costretta.
Né depongono in senso contrario le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_3
dirigente di VB fino al 31/12/2016 , il quale, pur ricordando di aver
[...]
concesso un finanziamento a ha dichiarato di non ricordare che tale CP_3 finanziamento fosse subordinato o condizionato ad alcunché, affermando che “mi sembra che in quel periodo stesse cercando di migliorare i propri ratios CP_3 patrimoniali, quindi, di conseguenza, presumo l'incremento del patrimonio di vigilanza” e concludendo affermando che “la Banca erogò il prestito, senza condizioni;
escludo nello specifico l'operazione di cui mi si chiede;
durante la mia direzione non sono mai state eseguite operazioni consimili”. Si tratta, infatti, di dichiarazioni che, oltre ad essere alquanto generiche, risultano sconfessate dalle risultanze documentali, laddove, ad esempio, il teste afferma di non ricordare che si trattasse di finanziamenti subordinati.
Infine alcun valore assume nel senso preteso da la missiva di Banca CP_1
d'AL dalla stessa prodotta sub doc. 20, dal momento che si tratta di un documento nel quale Banca d'AL si limita a riscontrare elementi di incertezza sull'iniziativa di rafforzamento del patrimonio da parte di del CP_3
18/12/2012, senza, tuttavia, entrare nel merito dell'operazione.
Va, quindi, accertato il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento del
18/12/2012 e l'acquisto di 49.680 azioni, per un controvalore di € 2.000.022,00, e che nulla è dovuto da parte attrice a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali derivanti da detto contratto di finanziamento per la parte ad oggi residua.
Seconda operazione
Va, invece, escluso il collegamento negoziale tra l'acquisto di azioni di CP_1 da parte di avvenuto in data 26/7/2014 al prezzo di € 223.596,00
[...] CP_3 oltre al mancato disinvenstimento delle azioni per € 400.000 – che parte attrice afferma non essere avvenuto a causa del comportamento della – ed il CP_1 finanziamento di € 1.300.000,00 del 23/12/2014 (doc. 30 attoreo).
Il collegamento negoziale, oltre a non essere stato da parte attrice compiutamente allegato, non risulta nemmeno provato.
Non solo, infatti, non vi è contiguità temporale tra l'acquisto delle azioni ed il finanziamento, essendo l'acquisto peraltro di sei mesi antecedente rispetto al pagina 14 di 17 prestito concesso, ma non vi è nemmeno corrispondenza tra l'importo finanziato e il valore complessivo dell'acquisto azionario. Inoltre, il teste sentito sul Tes_1 punto ha dichiarato “Posso riferire che il nuovo finanziamento erogato ad nel corso del 2014 non venne correlato all'acquisto di nuove azioni CP_3 mediante la partecipazione all'aumento di capitale, ma semplicemente al fine di tacitare le continue richieste di relative al riacquisto delle azioni relative CP_3 all'operazione del 2012, il cui finanziamento era stato in parte estinto”.
Il fatto, poi, che il finanziamento sia stato concesso ad a fronte della CP_3 rinuncia dell'opzione put rispetto alle azioni acquistate con il primo finanziamento esula dall'ambito di applicazione dell'art. 2358 cc, non venendo in rilievo una sostituzione del primo finanziamento con il secondo finanziamento del 2014.
La domanda di parte attrice va, pertanto, rigettata rispetto alla seconda operazione.
Sull'intervento di Intesa San Paolo
Intesta San Paolo ha spiegato intervento adesivo, in qualità di cessionaria in corso di causa dei crediti verso allegando, da un lato, che è errato ritenere che CP_3
la LCA sia titolare dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento, trattandosi di
Co credito ceduto a in esecuzione del contratto di cessione del 26 giugno 2017 e, dall'altro lato, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai pretesi debiti Co delle stesse liquidazioni coatte amministrative, non potendo essere chiamata a rispondere degli addebiti su cui poggia la domanda di nullità di CP_3
Al riguardo va osservato che il DL n. 99/2017, con cui è stato disciplinato “l'avvio
e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_7
e di “nonché le modalità e le condizioni delle
[...] Controparte_1
misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”, ha disposto che i commissari liquidatori provvedano a cedere, a soggetti individuati in base all'offerta vincolante ritenuta più conveniente,
“l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse”( art. 2, art. 3, comma 1, DL n. 99/2017).
Si tratta di disciplina che – come affermato a più riprese anche dall'Intestato
Tribunale - trova origine in un contesto di grave e conclamata crisi degli Istituti coinvolti ed è stata adottata al fine di preservare, ove possibile, la continuità di pagina 15 di 17 alcuni rami dell'azienda, così limitando, per quanto possibile, il grave turbamento che avrebbe potuto comportare all'economia l'immediata disgregazione e fuoriuscita dal mercato delle banche stesse, ispirata quanto agli investitori al principio comunitario del “burden sharing” secondo cui gli investitori nelle banche in dissesto devono partecipare ai costi di ristrutturazione.
In ottemperanza al disposto dell'art. 2, comma 1, lett. c) e dell'art. 3, comma 1 del
D.L. 99 del 25 giugno 2017, i Commissari Liquidatori di hanno CP_1
stipulato con un contratto di cessione, che ha avuto ad oggetto Controparte_2 un “Insieme Aggregato” di beni, diritti, rapporti giuridici, attività, passività Co (contratto di cessione del 26 giugno 2017, doc. 1 ).
Per quel che qui rileva, l'art. 3 del DL 99/2017 ha previsto che restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile, alla lett. b)
“i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” e alla lett. c) “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa,
e le relative passività”.
In conformità a detta disposizione l'art.
3.1.4. lett. b) del contratto di cessione prevede che per “Passività escluse” si intendono (iv) “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017, nonché i relativi fondi” e (vi)
“qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal
Contezioso Pregresso”, laddove il Contenzioso Pregresso rientra tra le “Passività
Incluse”, ai sensi dell'art.
3.1.2 lett b) (vii) ove riferito ai contenziosi civili relativi a giudizio già pendenti alla data di esecuzione del contratto, “diversi da controversie con azionisti delle Banche il LCA e con obbligazionisti convertibili
e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi pagina 16 di 17 dalle offerte di transazione presentate dalla Banche il LCA e dai c.d. “Incentivi
Welfare”. Non rientrano quindi nelle passività incluse e sono pertanto estranei al contratto di cessione i contenziosi relativi all'acquisto di azioni della CP_1
pendenti al momento della cessione. Co Consegue che, per le ragioni esposte, mentre difetta di legittimazione passiva sostanziale rispetto alla prima operazione dedotta in giudizio da nella CP_3
quale viene in rilievo una domanda di nullità, annullamento ovvero di risoluzione legata ad operazioni di acquisto di azioni della stessa Banca convenuta, trattandosi di passività esclusa dall'ambito della cessione, risulta invece legittimata rispetto alla seconda operazione, relativa ad una “Passività Inclusa” in quanto non afferente ad un credito deteriorato ai sensi dell'art. 3 lett. b) DL 99/2017.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del contratto di finanziamento del 18/12/2012 concluso tra parte attrice e e dell'acquisto di 49.640 azioni e per l'effetto dichiara CP_1
che nulla è dovuto da parte attrice in adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di finanziamento;
2) rigetta nel resto le domande attoree;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Venezia, 19/03/2025
Il Giudice est.
Dott. Maddalena Bassi Il Presidente
dott. Chiara Campagner
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