Decreto decisorio 7 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 07/05/2021, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/05/2021
N. 01788/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2005, proposto da
Carraro Fratelli s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Micozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, 7;
contro
Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pata, Paolo Voci e Patrizia Carbone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Pata in Padova;
Comune di Campodarsego, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
per l'annullamento
del decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Padova di data 26/05/2005 - prov. n. 4980/EC/2005 - recante il "diniego di approvazione del progetto e di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi", costituiti da inerti provenienti da demolizioni e costruzioni, da realizzarsi in Comune di Campodarsego;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 2, 71, comma 1, 83 e 85, comma 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso in epigrafe è stato cancellato dal ruolo all’udienza pubblica del 22 gennaio 2020;
Rilevato altresì che dal 23 gennaio 2020 - data di consegna della comunicazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo alle parti costituite, ma non presenti all’udienza del 22 gennaio 2020 - non è stata presentata istanza di fissazione di udienza nel termine annuale ai sensi dell’art. 71, comma 1, del cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate;
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti
Così deciso il giorno 6 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO