Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 05/06/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01995/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02140/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2024 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Verdini, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia 41/A;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento notificato in data 11.06.2024 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione - Prefettura di Milano (-OMISSIS-), con cui veniva rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma I, D.L. 34/2020, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1157 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Visto il deposito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 26/5/2025 di avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare con sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso a seguito della nuova convocazione in data 12/12/2024;
Vista la richiesta di cessazione della materia del contendere depositata da parte ricorrente il 27/5/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 15/6/2020 la sig.ra-OMISSIS- presentava istanza di regolarizzazione in favore della ricorrente, ma è intervenuto il provvedimento di archiviazione sul presupposto della mancata presentazione delle parti all’appuntamento asseritamente fissato per il 23/1/2024. Si sono dedotti violazione di legge dell’art.103 del D.L. n.34/2020, carenza di istruttoria ed insufficiente motivazione.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre che la lettera di convocazione sarebbe stata trasmessa regolarmente.
1.2 Con ordinanza del 9/10/2024, n.1157 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché il rigetto è stato motivato con esclusivo riguardo alla mancata comparizione per la firma del contratto il giorno 23 gennaio 2024, giusta comunicazione – quale sarebbe stata inviata all’indirizzo -OMISSIS- - che sia parte ricorrente (-OMISSIS-) sia la datrice di lavoro (-OMISSIS-) sostengono di non aver mai ricevuto;
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Prefettura di Milano, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Prefettura di Milano provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Prefettura di Milano è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 4 giugno 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza di riesame della domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 4 giugno 2025.”
2. Alla Camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 26/5/2025 di avvenuta esecuzione dell’ordinanza cautelare con sottoscrizione del contratto di soggiorno e rilascio del permesso a seguito della nuova convocazione in data 12/12/2024.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO