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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. Nella controversia iscritta al n. 999/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 16.05.2024 da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Pt_4
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati digitalmente presso il suo indirizzo PEC
Email_1 contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- contumace –
OGGETTO: carta docente. CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
1 IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015 n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il , in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, ad assegnare a ciascun ricorrente la predetta “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuno di essi le somme indicate qui di seguito, e precisamente:
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_1
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_2
per € 1.000,00 (2 anni 2022/2023 e 2023/2024) Parte_3
per € 500,00 (1 anno 2022/2023), Parte_4
maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio dovesse accertarsi che uno o più o tutti i ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento delle somme Controparte_1
indicate “in principalità” deve intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascun ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascun ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: il sottoscritto procuratore dei ricorrenti non ritiene di dover formulare alcuna istanza istruttoria, trattandosi di causa di puro diritto, già compiutamente istruita in via documentale.
IN OGNI CASO: spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali
(15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore dei ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Le parti ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso dei seguenti aa.ss.: 2022/2023 e 2023/2024, Parte_1 Parte_2
2022/2023 e 2023/2024, per 2022/2023 e 2023/2024 e Parte_3 [...]
2022/2023, ed agivano in giudizio nei confronti del Pt_4 Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto
[...]
titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. Depositati dalle parti ricorrenti i contratti di lavoro riferiti all'a.s. in corso e la prova di immissione in ruolo relativamente alla ricorrente , la causa non necessitando di Pt_4
attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
3 5. Va premesso che le parti ricorrenti lamentano il mancato accredito sulla “Carta
elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti aa.ss. ed incarichi a tempo determinato:
- : as.ss. 2022/2023 e 2023/2024 entrambi fino al termine delle attività Parte_1
didattiche.
- : as.ss. 2022/2023 e 2023/2024 entrambi fino al termine delle attività Parte_2
didattiche.
- : as.ss. 2022/2023 e 2023/2024 entrambi fino al termine delle attività Parte_3
didattiche.
- a.s. 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche. Parte_4
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di tutte le parti ricorrenti nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratti di supplenza per l'a.s. in corso, ad eccezione della ricorrente per la quale risulta invece dall'immissione Pt_4
in ruolo.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15
del D.L. 69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24,
ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale,
laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in
4 ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a loro favore, per i seguenti importi: CP_1
- : € 1.000,00 Parte_1
- : € 1.000,00 Parte_2
- : € 1.000,00 Parte_3
- € 500,00 Parte_4
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica dei seguenti importi:
- : € 1.000,00 Parte_1
- : € 1.000,00 Parte_2
- : € 1.000,00 Parte_3
- € 500,00 Parte_4
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla CP_1
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore delle parti ricorrenti – che si è CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 2.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Venezia, 15/01/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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