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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 498/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro, delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2016/2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato con il Dl n. 123/2019 tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, il versamento delle stesse nella misura solo del 40% delle medesime
La parte ricorrente quindi riteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019 A sostegno della debenza del rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2024 formatasi sul tale materia con riconoscimento anche a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute alla fonte del rimborso del 60% Insisteva quindi per il rimborso della somme che venivano quantificate come da conteggi i e documentazione fiscali in atti
L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia in base al dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. Nel merito l'ufficio tenuto conto, comunque, del cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale di vertice avanzava un proposta di conciliazione che veniva accolta dal ricorrente. Le parti quindi avendo raggiunto accordo stragiudiziale, chiedevano estinzione del giudizio con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto che con l'accordo stragiudiziale sottoscritto tra ufficio e ricorrente, la parte ricorrente ha accolto la proposta del rimborso della minore somma indicata dall'agenzia oltre interessi ex art 44 bis Dpr
602/73.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione stragiudiziale. Spese compensate
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. Roberta Pia Rita Papa.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 498/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro, delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2016/2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato con il Dl n. 123/2019 tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, il versamento delle stesse nella misura solo del 40% delle medesime
La parte ricorrente quindi riteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019 A sostegno della debenza del rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2024 formatasi sul tale materia con riconoscimento anche a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute alla fonte del rimborso del 60% Insisteva quindi per il rimborso della somme che venivano quantificate come da conteggi i e documentazione fiscali in atti
L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia in base al dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. Nel merito l'ufficio tenuto conto, comunque, del cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale di vertice avanzava un proposta di conciliazione che veniva accolta dal ricorrente. Le parti quindi avendo raggiunto accordo stragiudiziale, chiedevano estinzione del giudizio con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice preso atto che con l'accordo stragiudiziale sottoscritto tra ufficio e ricorrente, la parte ricorrente ha accolto la proposta del rimborso della minore somma indicata dall'agenzia oltre interessi ex art 44 bis Dpr
602/73.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione stragiudiziale. Spese compensate
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. Roberta Pia Rita Papa.