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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6654/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 margine del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., dagli avv.ti Ruggiero e
Marco Marzocca, presso il cui studio in Barletta, alla via Regina
Margherita n. 13, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 8 gennaio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 10.09.2024 parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno ordinario di invalidità, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa del ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata nella fase sommaria e gli esiti della stessa.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 Legge n. 222/84. Com'è noto, l'art. 1 della l. n. 222/1984 definisce invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la Controparte_1 cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Il diritto a percepire l'assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versa in una condizione clinica tale da ridurre in maniera permanente a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali
(impiantista termoidraulico) e non presenta, quindi, un quadro clinico che lo rende invalido sotto il profilo sanitario in relazione alla prestazione richiesta (cfr.
CTU in atti).
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , Persona_1 specializzato in medicina del lavoro, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da
“infezione sars cov2 complicata da polmonite interstiziale e deficit ventilatorio restrittivo di grado moderato ad evoluzione fibrotica in portatore di sarcoidosi polmonare. cardiopatia sclero-ipertensiva classe i° nyha. ricorrenti episodi di lombosciatalgia e gonalgia bilaterali”.
Più specificamente, per quanto concerne la sussistenza o meno del requisito sanitario dell'assegno ordinario di invalidità, il consulente d'ufficio ha osservato che “do, tenuto conto della sua età anagrafica e del suo grado di scolarizzazione.
Fatta quest'importante premessa, riteniamo di dover concordare con le valutazioni espresse in più occasioni dall'ente previdenziale, negando la concessione del beneficio richiesto. La nostra opinione deriva dalla considerazione che, se da lato
3 siamo sicuramente di fronte ad un lavoratore dalle oramai definite specificità operative, dall'altro tenendo bene a mente quali siano le particolari e spesso non agevoli condizioni di svolgimento di alcune attività (posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi, micro e macroclima), avremmo necessità di riscontrare morbosità significativamente incidenti sulle personali capacità lavorative. In tal senso quanto emerso sia esaminando i vari referti sia soprattutto visitando il ricorrente con maggior attenzione sull'apparato muscolo-scheletrico di sicuro molto sollecitato per le motivazioni testé esposte, non sono ancora apparse importanti limitazioni. Analogo ragionamento vale a proposito delle problematiche attinenti tanto l'apparato respiratorio quanto il sistema cardiocircolatorio, minimamente interessati l'uno da un processo fibrotico e l'altro da una cardiopatia sclero-ipertensiva aventi altrettanto minimi effetti clinici.”, concludendo, quindi, nel senso che “Alla luce di ciò dunque abbiamo fondate ragioni di ritenere come ad esse non abbia mai corrisposto una perdita superiore ai 2/3 della capacità di lavoro del periziando in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Il consulente d'ufficio, quindi, previo esame della documentazione medica, puntualmente richiamata, ha evidenziato che il complessivo quadro patologico da cui risulta affetto il ricorrente non è tale da riflettersi in una rilevante menomazione della capacità lavorativa che giustifichi il riconoscimento del requisito sanitario richiesto, escludendo, in particolare, l'incidenza delle patologie riconosciute sulla capacità lavorativa specifica.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono condivisibili perché, considerando la capacità lavorativa specifica (impiantista termoidraulico) e i settori interessati dalle patologie riscontrate dal c.t.u. e la non considerevole gravità delle stesse, deve effettivamente escludersi che determinino una riduzione a meno di un terzo della stessa, il che giustificherebbe il riconoscimento dell'assegno ordinario.
Né può ritenersi che i rilievi formulati alla c.t.u. nel ricorso siano tali da inficiare la complessiva valutazione svolta dal consulente d'ufficio, che ha già adeguatamente considerato il quadro clinico del ricorrente come risulta dalla documentazione medica e dall'esame diretto, che in questo tipo di accertamenti assume rilievo centrale.
4 Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere l'assegno di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 e la domanda va rigettata.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione per il relativo esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6654/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 8.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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