Articolo 7 della Legge 1 giugno 1971, n. 425
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 luglio 1971
Art. 7.
Per i comuni o frazioni di comune ove in particolari ricorrenti periodi dell'anno si verifica un eccezionale flusso turistico, il sindaco, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, la camera di commercio e gli enti turistici locali, puo' emanare ordinanze di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per periodi complessivamente non superiori a giorni novanta per ogni anno solare.
E' data facolta' al sindaco di emanare ordinanze di deroga temporanea all'obbligo della chiusura settimanale in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico. Tali deroghe non potranno essere superiori complessivamente a giorni cinque per ogni anno solare.
Entrata in vigore il 21 luglio 1971