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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico,ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1908 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2004, avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni, vertente
TRA
( C.F. ) ED ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di eredi legittimi della sig.ra C.F._2 Persona_1 nata a [...], il [...] e ivi deceduta il 13/10/2015 ed erede testamentari della sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta il 17/04/2017 Persona_2 Parte_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio D'Amato, C.F._3 presso il cui studio elettivamente domiciliati in Salerno, alla via A. Diaz, n. 28, come da mandato in atti;
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Palinuro di Centola alla via Acqua dell'Olmo n. 8 presso lo studio dell'avv. Raffaele
Riccio, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – ATTRICE in riconvenzionale
NONCHE'
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
, elettivamente domiciliate in Vallo della Lucania, alla Via G. Di Vietri n. C.F._5
25 presso lo studio dell'avv. Gennarino Crocamo e rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe
Crescella come da mandato in atti;
TERZE CHIAMATE IN CAUSA
1 DEL ( C.F. ), elettivamente domiciliato in Palinuro CP_4 C.F._6 di Centola alla via Acqua dell'Olmo n. 8 presso lo studio dell'avv. Raffaele Riccio, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO – ATTORE in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7/1/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e e i germani e - premesso di essere Persona_2 Pt_1 Per_1 Pt_3 Parte_2 proprietari in Palinuro alla via Indipendenza n. 2 di un fabbricato, costituito da due livelli fuori terra , oltre ad un garage seminterrato e di alcune zone di terreno circostanti il predetto immobile, confinante ad est e a nord con il complesso residenziale “Morfeo” - convenivano in giudizio la società per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…condannare la società Controparte_1 convenuta a ripristinare lo stato dei luoghi mediante l'eliminazione di tutti quei corpi di fabbrica posti a distanza inferiore a quella legale, con arretramento dei corpi di fabbrica stessi;
vorrà inoltre condannare se non assorbita nella domanda sub 1 che precede alla chiusura delle luci e delle vedute aperte senza il rispetto delle distanze legali;
vorrà altresì condannare alla eliminazione degli impianti pericolosi posti sul confine;
vorrà infine condannare al risarcimento del danno da commisurarsi al deprezzamento della proprietà; vittoria di spese e competenze di cause”.
Lamentavano: 1) che sul confine nord fosse stato realizzato un manufatto in aderenza al muro di confine con una arricciatura in malta cementizia ricadente nella loro proprietà e che tale manufatto in precedenza fosse in gran parte interrato con una fioriera sulla parte terminale;
2) che sempre sul confine nord fosse stato realizzato un ulteriore corpo di fabbrica a distanza di poco superiore a metri due dal confine, che al servizio del locale igienico dell'unità abitativa posta al livello interrato di tale corpo di fabbrica fosse stata aperta una luce, priva dei requisiti di cui all'art. 901 c.c. e che in perfetta simmetria con tale luce fosse stata realizzata una veduta con la trasformazione dell'originario lastrico di copertura in una vera e propria balconata con affaccio sulla loro proprietà; 3) un aumento del numero dei villeggianti che pregiudicava la quiete e violava la loro privacy;
4) che il complesso non fosse conforme alla normativa sugli impianti e sulla sicurezza e 5) che tale situazione determinasse un evidente deprezzamento della loro proprietà.
La società convenuta si costituiva in giudizio, rappresentava di aver regolarizzato tutte le opere oggetto della domanda e deduceva che l'eliminazione della fioriera aveva permesso di evitare
2 incresciosi fenomeni di umidità, che l'ulteriore corpo di fabbrica sul confine Nord era stato realizzato ben prima dell'adozione del PRG del con conseguente applicazione Parte_4 unicamente delle distanze previste nel codice civile, che non sussisteva alcuna violazione dell'art. 901 c.c., che la possibilità di ispectio e prospectio nella proprietà attorea era stata acquistata per usucapione, che non sussisteva alcuna violazione della privacy e non erano realizzati impianti pericolosi.
Concludeva per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, la nocività del manufatto in amianto presente sul tesso della proprietà degli attori e di condannare questi ultimi al risarcimento dei danni conseguenti alla ripercussioni sull'attività del villaggio “ Morfeo” della presenza delle predetta struttura in amianto, con vittoria di spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio;
all'esito della comunicazione da parte del consulente tecnico di ufficio ing. degli esiti delle verifiche catastali, il giudice con provvedimento Persona_3 del 2/10/2014 sospendeva le operazioni peritali e il 9/2/2015 ordinava ai sensi dell'art. 102 c..p.c.
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. e Controparte_2 Controparte_3
Controparte_5
I sigg. e si costituivano in giudizio. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
Le sig.re e – dopo aver rilevato che, a prescindere dal tenore letterale Controparte_2 CP_3 del provvedimento del 9/2/2025, la loro chiamata in giudizio non poteva che integrare un'ipotesi di chiamata in causa di terzi iussu iudicis, non potendosi configurare alcuna ipotesi di litisconsorzio con la società convenuta – eccepivano il difetto di legittimazione attiva degli attori in mancanza di prova in ordine alla titolarità in capo agli stessi del diritto di proprietà e nel merito deducevano che in ordine alla muratura di tompagno con copertura a falda inclinata non vi era contestazione di violazione delle distanze, ma piuttosto un mero accenno ad una presunta attività di invasione arbitraria ed, in ogni caso, di non essere responsabili per aver concesso in comodato il complesso nel 1997, la genericità della domanda avente ad oggetto gli impianti e che per l'ulteriore corpo di fabbrica posto sul lato nord non vi era alcuna violazione delle distanze per essere lo stesso collocato a metri 1,5 dal confine. Aggiungevano che la luce era a servizio di un cosiddetto “vuoto tecnico” relativo ad un impianto di riscaldamento, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell'art. 901 c.c. e che, in ogni caso, trattandosi di locale in parte sottostante la proprietà degli
3 attori il lato inferiore della apertura ivi eventualmente esistente non doveva necessariamente trovarsi ad un'altezza di due metri e mezzo dal suolo e che la luce doveva al massimo essere regolarizzata ed eccepivano in ordine alla veduta l'acquisto per usucapione.
Concludevano come segue: “dichiarare INAMMISSIBILE la domanda proposta dalle originarie parti attrici per la chiusura della luce di cui le medesime nel presente giudizio hanno lamentato l'irregolarità, attesa la possibilità giuridica unicamente di una c.d. regolarizzazione della luce stessa ai sensi dell'art. 902 c.c. ex adverso non richiesta, e nel contempo e comunque RIGETTARE in toto tutte le domande per come proposte ed articolate dalle originarie parti attrici ed all'uopo anche quelle proposte in via riconvenzionale dalla originaria parte convenuta…”.
Il sig. si costituiva e formulava difese e conclusioni sovrapponibili a quelle Controparte_5 articolate nell'interesse della convenuta.
I sigg. e chiedevano ed ottenevano la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 concessione dei termini di cui agli artt. 18 e 184 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile
Successivamente dopo vari rinvii per bonario componimento e ai sensi dell'art. 309 c.p.c., nonché all'esito della riassunzione per il decesso della sig.ra con provvedimento del Persona_1
10/5/2023 il Tribunale provvedeva in ordine alle richieste istruttorie formulate dai sigg.
[...]
e ed disponeva procedersi all'espletamento CP_2 Controparte_3 Controparte_5 di consulenza tecnica di ufficio.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda sottoposta all'esame del tribunale, appare necessario qualificare la chiamata in causa disposta dal precedente titolare del presente procedimento in data 9/2/2015 e verificare le conseguenze della partecipazione al presente giudizio dei sigg. e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
Ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti ( cfr. Cass. civ. n. 4714/2004); l'intervento per ordine del giudice disciplinato dall'art. 107 c.p.c. si fonda, viceversa, unicamente sulla opportunità che il giudizio si svolga nei confronti di terzi, cui lo stesso risulta comune.
Lo scopo essenziale dell'intervento per ordine del giudice è quello di introdurre nella lite pendente un nuovo soggetto per un interesse di ordine pubblico, che trascende quello delle parti ed è
4 diretto a realizzare l'interesse superiore della giustizia di attuare l'economia del giudizio e contrasti fra giudicati;
la valutazione circa la sussistenza di una ipotesi di comunanza di causa è rimessa al giudice di primo grado e l'intervento iussu iudicis ben può essere disposto sulla base di una valutazione, che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, anche nel caso in cui lo stesso ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo ( cfr. Cass. civ. n. 707/2004 e Cass. civ. n. 13907/2007).
Nel caso in esame gli attori chiedevano sia la riduzione in pristino di quanto realizzato nel fondo con il loro confinante in violazione delle distanze legali, sia il risarcimento del danno per il deprezzamento della loro proprietà; come a tutti noto l'azione volta alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, integrando un'actio negatoria servitutis di carattere reale, può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell'immobile, mentre l'azione risarcitoria per il conseguente pregiudizio è esperibile tanto nei confronti di quest'ultimo, quanto dell'autore della violazione, quali responsabili in solido ( cfr. Cass. civ. n. 36511/2023), con la conseguenza che nel caso in esame non pare configurabile fra l'originaria convenuta e i chiamati in causa alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Coglie nel segno, dunque, la difesa delle sig.re e quando Controparte_2 Controparte_3 evidenzia che col provvedimento del 9/2/2015, a prescindere dalla terminologia adoperata, sia stata disposta, in forza di una discrezionale valutazione del giudice, un intervento iussu iudicis.
Una volta qualificata la natura della chiamata in causa, giova ricordare che gli effetti in tal caso sono limitati alla presenza del terzo in giudizio e non si concretano, senza espressa manifestazione della volontà della parte interessata, non assoggettata ad alcun termine perentorio, nella estensione ai terzi delle domande e delle conclusioni in precedenza formulate ( cfr. Cass. civ. n.
2901/2008: “Il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà al riguardo”; Cass. civ.n. 4724/2019: “La manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo”) e, ancora, che, potendo intervenire la chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. in qualsiasi momento e, quindi, anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo non è vincolato
5 all'attività precedentemente svolta e può chiedere di procedere ad una nuova istruttoria della causa ( cfr. Cass. civ. n. 1252/1985: Il giudice di primo grado può ordinare in ogni tempo l'intervento del terzo a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., quando ritenga necessario che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ne consegue che, nel caso in cui l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena libertà di difesa e non è vincolato all'attività probatoria precedentemente svolta, ma se egli non si avvale di tale facoltà, il giudice può desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale già acquisito al processo”).
Nel caso che ci occupa il difensore degli attori nel corso dell'udienza del 6/2/2015 chiedeva di poter chiamare in causa i terzi proprietari e intestatari dei beni, una volta che il consulente tecnico di ufficio aveva comunicato che il fondo confinante con la proprietà dei suoi assistiti, non si apparteneva alla società convenuta, provvedeva alla notificazione dell'atto di chiamata in causa ai sigg. e e all'udienza del 20/11/2015, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 dopo che i terzi chiamati in causa si erano costituiti, avevano eccepito l'inutilizzabilità nei loro confronti degli atti compiuti e avevano formulato nel merito ampie difese aventi ad oggetto anche l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere quanto realizzato ad una distanza inferiore a quella legale, chiedeva di procedere alla rinnovazione degli atti istruttori, cosicchè alcun dubbio residua in ordine alla volontà degli attori di estendere ai terzi le domande e le conclusioni in precedenza formulate
Una volta rilevata la fondatezza dei rilievi operati dai terzi chiamati in causa circa l'attività espletata in loro assenza, il Tribunale concedeva i termini di cui al quinto comma dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 184 c.p.c., ratione temporis applicabile, onde consentire a tutte le parti in causa di articolare le proprie difese all'esito della modifica della situazione susseguente la chiamata in giudizio dei sigg. e e la causa era istruita con Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
l'espletamento di una prova testimoniale e di una consulenza tecnica di ufficio.
Passando all'esame del merito, va innanzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa delle sig.re e Controparte_2 Controparte_3
Gli attori agivano quali proprietari di un immobile sito in Via Indipendenza, n° 2 in Palinuro (SA)
e lamentavano che la proprietà confinante fosse stata teatro nel corso degli anni di illegittimi interventi edificatori.
Unico legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino a seguito di violazione delle distanze legali è il proprietario dell'immobile rispetto al quale la distanza della costruzione eseguita sul fondo finitimo sia inferiore a quella legale ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 5147/2019). Gli originari
6 attori nel costituirsi in giudizio allegavano di essere proprietari del complesso immobiliare sito in
Palinuro di Centola alla via Indipendenza n. 2, confinante con il villaggio turistico “Morfeo” e tale circostanza non era contestata dalla convenuta che anzi, sul Controparte_1 presupposto della sussistenza della legittimazione attiva della controparte, proponeva anche domanda riconvenzionale di usucapione;
successivamente le sig.re e nel Controparte_2 CP_3 costituirsi in giudizio, dopo aver ricevuto la notificazione dell'atto con la quale venivano evocate in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione attiva degli attori in mancanza di prova in ordine alla titolarità in capo agli stessi del diritto di proprietà e i titoli di proprietà erano prodotti nel rispetto dei termini concessi alle parti ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c. ratione temporis applicabili.
Tanto premesso, l'attenzione deve soffermarsi sulle violazioni denunciate dagli attori, che si concretizzavano nell'apertura di una finestra da un vano bagno abusivo edificato a ridosso della linea di confine, nel mutamento della destinazione d'uso di un lastrico solare con l'esercizio abusivo del diritto di affaccio, e veduta, sulla proprietà degli attori, ed infine nella realizzazione di un ulteriore corpo di fabbrica e di un volume sul lato nord della proprietà posto a distanza regolamentare inferiore a quella prevista dalla legge.
Gli attori lamentavano anche la presenza di impianti pericolosi posti sul confine.
I testimoni e , ascoltati nel corso dell'istruttoria, Testimone_1 Testimone_2 successivamente alla chiamata in causa dei germani , confermavano la ricostruzione dei CP_2 fatti contenuta nell'atto introduttivo quanto all'epoca della realizzazione delle trasformazioni edilizie oggetto di causa.
In particolare il testimone nel corso dell'udienza del 28/09/2023 riferiva che i Testimone_1 manufatti pur presenti già dalla fine degli anni '80 avevano assunto negli anni una diversa consistenza, che nel 2001 il corpo di fabbrica che sul confine nord terminava con una fioriera era stato innalzato con la posa in opera di una copertura a falda, che era stato realizzato un ulteriore corpo di fabbrica sul lato nord dotato al piano terra di un bagno con una luce non a norma e che prima di tale intervento tale corpo di fabbrica terminava con un cordolo, sul quale poi era stata apposta una balaustra che consentiva l'affaccio nella proprietà degli attori.
Il testimone nel corso dell'udienza del 16/11/2023 rendeva dichiarazioni Testimone_2 del tutto sovrapponibili a quelle di e chiariva che all'esito della ristrutturazione Testimone_1 erano state create unità del tutto differenti da quelle originarie.
Le deposizioni rese dai testimoni trovano conferma nel verbale di nomina di ausiliario di p.g. del
2/12/1997 e nelle comunicazione A/r in data 18/03/2003 con la quale gli attori denunciavano
7 al Sindaco del Comune di Centola, ai VV.UU ed al la realizzazione di un Controparte_5 intervento di totale ristrutturazione e l'unico testimone indicato da parte convenuta rendeva dichiarazioni fortemente generiche.
In particolare l'ing. nominato ausiliario di p.g., dopo aver accertato che gli Persona_4 interventi nella proprietà di erano stati eseguiti in assenza di concessione Controparte_5 edilizia, riferiva di aver rilevato un manufatto di forma rettangolare allo stato grezzo, la realizzazione di aperture per i realizzandi WC, e la delimitazione di un terrazzo con un muretto di circa sessanta centimetri e ciò dimostra che i lavori di rifacimento del villaggio erano in essere nel dicembre 1997 e non ancora ultimati. Pers Il C.T.U. ing. dopo aver eseguito un rilievo dello stato dei luoghi, procedeva ad una dettagliata ricostruzione degli interventi edilizi realizzati all'interno del complesso “Morfeo”.
Il consulente tecnico di ufficio rilevava che il corpo di fabbrica originariamente caratterizzato dalla presenza di una fioriera e catastalmente individuato al foglio 39 particella 897 sub 5 Cat.
C/2 deposito sup. catastale mq 35, si presenta allo stato attuale parzialmente interrato, realizzato con blocchi di calcestruzzo, che sorreggono una copertura realizzata a doppia falda con tegole in cotto e che il lato sud di tale manufatto posto al confine con la proprietà degli attori, è rifinito con la sola arricciatura. Il tecnico, dopo aver evidenziato che non era stato possibile accedere a tale manufatto, rappresentava che per l'edificazione dello stesso necessitava il rilascio di idonea
Concessione Edilizia.
Quanto al secondo corpo di fabbrica il consulente tecnico di ufficio rilevava che il muro perimetrale dello stesso dista mt 2,30 dal confine, che la luce posta nel wc del locale negozio catastalmente individuato al foglio 39 particella 897 sub 2 Cat. C/1, ha una larghezza di mt 0,55 ed un'altezza di mt 0,35 ed è collocata dal piano di calpestio della proprietà attorea a mt 1,90 con affaccio sulla proprietà degli attori, che non avendo potuto ispezionare il locale non era possibile riferire l'altezza del lato inferiore e che la stessa non è dotata di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati. Riferiva, altresì, che la copertura di tale corpo di fabbrica forma un unico terrazzamento con la restante porzione della corte a servizio del complesso turistico e consente la veduta e l'affaccio sulla proprietà attorea.
Il consulente riferiva che il PRG vigente nel Comune di Centola adottato il 1/6/1997 prevedeva come distanza assoluta dai confini metri cinque e che, dunque, tutti i manufatti realizzati, secondo quanto riferito dai testimoni dopo il 1997, violavano tale disposizione e che per i manufatti
8 realizzati precedentemente il 01.06.1997 vigeva in ogni caso la disposizione del codice civile, che non risultavano in ogni caso rispettate.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio sono pienamente condivise dal
Tribunale.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “..il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”; le censure formulate dalla difesa delle sig.re e sono state superate es esaminate dal Controparte_2 CP_3 consulente tecnico di ufficio.
Alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata la domanda attorea merita parziale accoglimento nei limiti che saranno di seguito indicati.
L'unica nozione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 873 c.c. è quella di
“costruzione”; l'accertamento dell'esistenza di una costruzione è un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito.
La giurisprudenza di legittimità considera costruzione qualsiasi opera che possegga i caratteri della stabilità e della immobilizzazione al suolo, idonea a creare intercapedini dannose e ha ripetutamente affermato che “la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore"(cfr. Cass. Civ. n. 144/2016). I regolamenti locali non possono, dunque, neanche indirettamente incidere sulle nozioni normative di "ristrutturazione"
e di "nuova costruzione" e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati ( Cass. Civ. nn.
17043/2015, 14196/2017 e 6855/2017).
Si evidenzia a titolo meramente esemplificativo che la giurisprudenza ha ritenuto costruzione un vano terraneo emergente di ottanta centimetri dal suolo, ancorchè ricoperto da aiuola con fiori
(Cass. 1614/1981), gli sporti se creano intercapedini dannose o pericolose e non sono meramente ornamentali, le sopraelevazioni di un fabbricato preesistente ( appello Milano 09/07/1976), una soletta rettangolare a sbalzo destinata ad ampliare i vani abitabili del fabbricato (Cass n.
587/1959), una balconata continua ed uniforme su tutti i lati dell'edificio per una sporgenza di più di un metro ( A. Napoli 12/03/1974), le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile
9 (nella specie, pianerottoli di prolungamento dei balconi e "setti" in cemento armato) (Cass.
859/2016), la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione con aumenti di superficie o di volume
(Cass. Civ. n. 17043/2015), un bungalow ( Cass. Civ. 5853/2014), una rampa aerea con uno scivolo carraio ( Cass. Civ. 23189/2012), una scala (Cass. civ.17390/2004).
L'ampliamento realizzato nella proprietà dei terzi chiamati in causa con la sopraelevazione dell'originario locale deposito e la realizzazione di un tetto a falda ( cfr. fotografie nn. 7 e 8 allegate alla consulenza tecnica di parte attrice) presenta le caratteristiche della costruzione ed ad esso, non essendo ancora ultimato nel dicembre del 1997, si applicano le distanze legali previste dal
P.R.G. del Comune di Centola di cinque metri dal confine.
Vi è prova che anche la realizzazione dell'ulteriore corpo di fabbrica sia intervenuta quando era già in vigore il P.R.G. del Comune di Centola e, dunque, anche esso deve essere arretrato fino alla distanza di metri cinque dal confine;
ogni questione in ordine alla regolarizzazione della veduta e alla chiusura della luce rimane assorbita dalla decisione avente ad oggetto l'arretramento del corpo di fabbrica sul quale le stesse insistono.
Non vi è prova dell'acquisto per usucapione di alcuna servitù da parte dei terzi chiamati in causa, stante l'epoca della loro citazione in giudizio e la collocazione temporale delle opere da parte dei testimoni, confermata dall'intervento dell'ing. e la circostanza addotta dalle sig.re Persona_4
Cont e della concessione in comodato del villaggio Morfeo non potrebbe CP_2 CP_3 condurre a conclusioni differenti, atteso che giurisprudenza costante della Suprema Corte di
Cassazione esclude che sussista la legittimazione passiva in ordine alla domanda di riduzione in pristino del titolare di un diretto reale o personale di godimento.
Alle luce delle considerazioni che precedono i sigg. e Controparte_2 Controparte_3 [...] vanno, dunque, condannati all'arretramento fino alla distanza di metri cinque dal CP_5 confine della sopraelevazione del locale al foglio 39 particella 897 sub 5 Cat. C/2 fino all'altezza della confinante terrazza ( cfr. fotografie nn. 7 e 8 della produzione di parte attrice) e alla realizzazione di una fioriera sulla sommità dello stesso e all'arretramento fino a metri cinque dal confine del corpo di fabbrica al foglio 39 particella 897 sub 11 e 13.
La medesima domanda non può che essere rigettata nei confronti dell'originaria convenuta, che, come in precedenza chiarito, difetta di legittimazione passiva in ordine alla richiesta diretta al ripristino dello stato dei luoghi, che integra un'azione di carattere reale che può essere proposta unicamente nei confronti del proprietario dell'immobile.
10 Va rigettata anche la domanda diretta alla eliminazione di impianti pericolosi presenti sul confine, rimasta completamente sfornita di prova e quella di risarcimento dei danni.
Osserva il Tribunale che in caso di violazioni delle norme cui rinvia l'art. 872 c.c. l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore ( cfr. Cass. civ. n. 17758/2024). Se è disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme non rispettate e non del valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile di eliminazione ( cfr. Cass. civ. n. 14294/2018).
Gli elementi raccolti militano per il rigetto della domanda di risarcimento.
Le allegazioni contenute nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi del n. 1 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. sono assolutamente carenti quanto alla destinazione delle aree coinvolte, alla frequenza del loro utilizzo e alle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere abusive.
Va rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata nell'interesse dell'originaria convenuta: non vi è prova dell'esistenza di alcune struttura in amianto nella proprietà degli attori, né che la presenza di tale struttura abbia arrecato danni all'attività gestita dalla società convenuta.
Le spese di lite nel rapporto fra gli attori e la vengono integralmente Controparte_1 compensate in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
Le spese di lite fra gli attori e i terzi chiamati in causa vengono compensate nella misura del 30% in ragione della parziale reciproca soccombenza e poste a carico dei sigg. Controparte_2 [...]
e per la parte residua pari al 70% con liquidazione come da CP_3 Controparte_5 dispositivo;
le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono poste definitivamente a carico dei terzi chiamati in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 10/11/2004 dai sigg. nei confronti della , in persona del legale rappresentante p.t., con la Controparte_1 chiamata in causa dei sigg. e nonché Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 sulla domanda riconvenzionale proposta dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
11 1) rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti della Controparte_1
2) condanna i sigg. e all'arretramento Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 fino alla distanza di metri cinque dal confine con la proprietà attorea della sopraelevazione del locale al foglio 39 particella 897 sub 5 Cat. C/2 fino all'altezza della confinante terrazza e con la realizzazione di una fioriera sulla sommità dello stesso e all'arretramento fino a metri cinque dal confine del corpo di fabbrica al foglio 39 particella 897 sub 11 e 13;
3) rigetta nel resto la domanda attorea;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.;
5) compensa integralmente fra gli attori e la le spese di lite;
Controparte_1
6) compensa nei rapporti fra gli attori e i sigg. e Controparte_2 Controparte_3 CP_5 le spese nella misura del 30% e pone a carico dei sigg.
[...] Controparte_2 CP_3
e il pagamento del 70% delle spese di lite in favore degli attori, che
[...] Controparte_5 liquida in euro 3800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico dei terzi chiamati in causa.
Così deciso in Vallo della Lucania, 7/4/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico,ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1908 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2004, avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni, vertente
TRA
( C.F. ) ED ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e nella qualità di eredi legittimi della sig.ra C.F._2 Persona_1 nata a [...], il [...] e ivi deceduta il 13/10/2015 ed erede testamentari della sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta il 17/04/2017 Persona_2 Parte_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio D'Amato, C.F._3 presso il cui studio elettivamente domiciliati in Salerno, alla via A. Diaz, n. 28, come da mandato in atti;
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Palinuro di Centola alla via Acqua dell'Olmo n. 8 presso lo studio dell'avv. Raffaele
Riccio, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA – ATTRICE in riconvenzionale
NONCHE'
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._4 Controparte_3
, elettivamente domiciliate in Vallo della Lucania, alla Via G. Di Vietri n. C.F._5
25 presso lo studio dell'avv. Gennarino Crocamo e rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe
Crescella come da mandato in atti;
TERZE CHIAMATE IN CAUSA
1 DEL ( C.F. ), elettivamente domiciliato in Palinuro CP_4 C.F._6 di Centola alla via Acqua dell'Olmo n. 8 presso lo studio dell'avv. Raffaele Riccio, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO – ATTORE in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7/1/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e e i germani e - premesso di essere Persona_2 Pt_1 Per_1 Pt_3 Parte_2 proprietari in Palinuro alla via Indipendenza n. 2 di un fabbricato, costituito da due livelli fuori terra , oltre ad un garage seminterrato e di alcune zone di terreno circostanti il predetto immobile, confinante ad est e a nord con il complesso residenziale “Morfeo” - convenivano in giudizio la società per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…condannare la società Controparte_1 convenuta a ripristinare lo stato dei luoghi mediante l'eliminazione di tutti quei corpi di fabbrica posti a distanza inferiore a quella legale, con arretramento dei corpi di fabbrica stessi;
vorrà inoltre condannare se non assorbita nella domanda sub 1 che precede alla chiusura delle luci e delle vedute aperte senza il rispetto delle distanze legali;
vorrà altresì condannare alla eliminazione degli impianti pericolosi posti sul confine;
vorrà infine condannare al risarcimento del danno da commisurarsi al deprezzamento della proprietà; vittoria di spese e competenze di cause”.
Lamentavano: 1) che sul confine nord fosse stato realizzato un manufatto in aderenza al muro di confine con una arricciatura in malta cementizia ricadente nella loro proprietà e che tale manufatto in precedenza fosse in gran parte interrato con una fioriera sulla parte terminale;
2) che sempre sul confine nord fosse stato realizzato un ulteriore corpo di fabbrica a distanza di poco superiore a metri due dal confine, che al servizio del locale igienico dell'unità abitativa posta al livello interrato di tale corpo di fabbrica fosse stata aperta una luce, priva dei requisiti di cui all'art. 901 c.c. e che in perfetta simmetria con tale luce fosse stata realizzata una veduta con la trasformazione dell'originario lastrico di copertura in una vera e propria balconata con affaccio sulla loro proprietà; 3) un aumento del numero dei villeggianti che pregiudicava la quiete e violava la loro privacy;
4) che il complesso non fosse conforme alla normativa sugli impianti e sulla sicurezza e 5) che tale situazione determinasse un evidente deprezzamento della loro proprietà.
La società convenuta si costituiva in giudizio, rappresentava di aver regolarizzato tutte le opere oggetto della domanda e deduceva che l'eliminazione della fioriera aveva permesso di evitare
2 incresciosi fenomeni di umidità, che l'ulteriore corpo di fabbrica sul confine Nord era stato realizzato ben prima dell'adozione del PRG del con conseguente applicazione Parte_4 unicamente delle distanze previste nel codice civile, che non sussisteva alcuna violazione dell'art. 901 c.c., che la possibilità di ispectio e prospectio nella proprietà attorea era stata acquistata per usucapione, che non sussisteva alcuna violazione della privacy e non erano realizzati impianti pericolosi.
Concludeva per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta, la nocività del manufatto in amianto presente sul tesso della proprietà degli attori e di condannare questi ultimi al risarcimento dei danni conseguenti alla ripercussioni sull'attività del villaggio “ Morfeo” della presenza delle predetta struttura in amianto, con vittoria di spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale e l'ammissione di una consulenza tecnica di ufficio;
all'esito della comunicazione da parte del consulente tecnico di ufficio ing. degli esiti delle verifiche catastali, il giudice con provvedimento Persona_3 del 2/10/2014 sospendeva le operazioni peritali e il 9/2/2015 ordinava ai sensi dell'art. 102 c..p.c.
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. e Controparte_2 Controparte_3
Controparte_5
I sigg. e si costituivano in giudizio. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
Le sig.re e – dopo aver rilevato che, a prescindere dal tenore letterale Controparte_2 CP_3 del provvedimento del 9/2/2025, la loro chiamata in giudizio non poteva che integrare un'ipotesi di chiamata in causa di terzi iussu iudicis, non potendosi configurare alcuna ipotesi di litisconsorzio con la società convenuta – eccepivano il difetto di legittimazione attiva degli attori in mancanza di prova in ordine alla titolarità in capo agli stessi del diritto di proprietà e nel merito deducevano che in ordine alla muratura di tompagno con copertura a falda inclinata non vi era contestazione di violazione delle distanze, ma piuttosto un mero accenno ad una presunta attività di invasione arbitraria ed, in ogni caso, di non essere responsabili per aver concesso in comodato il complesso nel 1997, la genericità della domanda avente ad oggetto gli impianti e che per l'ulteriore corpo di fabbrica posto sul lato nord non vi era alcuna violazione delle distanze per essere lo stesso collocato a metri 1,5 dal confine. Aggiungevano che la luce era a servizio di un cosiddetto “vuoto tecnico” relativo ad un impianto di riscaldamento, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell'art. 901 c.c. e che, in ogni caso, trattandosi di locale in parte sottostante la proprietà degli
3 attori il lato inferiore della apertura ivi eventualmente esistente non doveva necessariamente trovarsi ad un'altezza di due metri e mezzo dal suolo e che la luce doveva al massimo essere regolarizzata ed eccepivano in ordine alla veduta l'acquisto per usucapione.
Concludevano come segue: “dichiarare INAMMISSIBILE la domanda proposta dalle originarie parti attrici per la chiusura della luce di cui le medesime nel presente giudizio hanno lamentato l'irregolarità, attesa la possibilità giuridica unicamente di una c.d. regolarizzazione della luce stessa ai sensi dell'art. 902 c.c. ex adverso non richiesta, e nel contempo e comunque RIGETTARE in toto tutte le domande per come proposte ed articolate dalle originarie parti attrici ed all'uopo anche quelle proposte in via riconvenzionale dalla originaria parte convenuta…”.
Il sig. si costituiva e formulava difese e conclusioni sovrapponibili a quelle Controparte_5 articolate nell'interesse della convenuta.
I sigg. e chiedevano ed ottenevano la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 concessione dei termini di cui agli artt. 18 e 184 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile
Successivamente dopo vari rinvii per bonario componimento e ai sensi dell'art. 309 c.p.c., nonché all'esito della riassunzione per il decesso della sig.ra con provvedimento del Persona_1
10/5/2023 il Tribunale provvedeva in ordine alle richieste istruttorie formulate dai sigg.
[...]
e ed disponeva procedersi all'espletamento CP_2 Controparte_3 Controparte_5 di consulenza tecnica di ufficio.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Prima di procedere all'esame del merito della vicenda sottoposta all'esame del tribunale, appare necessario qualificare la chiamata in causa disposta dal precedente titolare del presente procedimento in data 9/2/2015 e verificare le conseguenze della partecipazione al presente giudizio dei sigg. e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
Ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo quando, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti ( cfr. Cass. civ. n. 4714/2004); l'intervento per ordine del giudice disciplinato dall'art. 107 c.p.c. si fonda, viceversa, unicamente sulla opportunità che il giudizio si svolga nei confronti di terzi, cui lo stesso risulta comune.
Lo scopo essenziale dell'intervento per ordine del giudice è quello di introdurre nella lite pendente un nuovo soggetto per un interesse di ordine pubblico, che trascende quello delle parti ed è
4 diretto a realizzare l'interesse superiore della giustizia di attuare l'economia del giudizio e contrasti fra giudicati;
la valutazione circa la sussistenza di una ipotesi di comunanza di causa è rimessa al giudice di primo grado e l'intervento iussu iudicis ben può essere disposto sulla base di una valutazione, che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, anche nel caso in cui lo stesso ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo ( cfr. Cass. civ. n. 707/2004 e Cass. civ. n. 13907/2007).
Nel caso in esame gli attori chiedevano sia la riduzione in pristino di quanto realizzato nel fondo con il loro confinante in violazione delle distanze legali, sia il risarcimento del danno per il deprezzamento della loro proprietà; come a tutti noto l'azione volta alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, integrando un'actio negatoria servitutis di carattere reale, può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell'immobile, mentre l'azione risarcitoria per il conseguente pregiudizio è esperibile tanto nei confronti di quest'ultimo, quanto dell'autore della violazione, quali responsabili in solido ( cfr. Cass. civ. n. 36511/2023), con la conseguenza che nel caso in esame non pare configurabile fra l'originaria convenuta e i chiamati in causa alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Coglie nel segno, dunque, la difesa delle sig.re e quando Controparte_2 Controparte_3 evidenzia che col provvedimento del 9/2/2015, a prescindere dalla terminologia adoperata, sia stata disposta, in forza di una discrezionale valutazione del giudice, un intervento iussu iudicis.
Una volta qualificata la natura della chiamata in causa, giova ricordare che gli effetti in tal caso sono limitati alla presenza del terzo in giudizio e non si concretano, senza espressa manifestazione della volontà della parte interessata, non assoggettata ad alcun termine perentorio, nella estensione ai terzi delle domande e delle conclusioni in precedenza formulate ( cfr. Cass. civ. n.
2901/2008: “Il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà al riguardo”; Cass. civ.n. 4724/2019: “La manifestazione, da parte dell'attore, della volontà di estendere la domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" non è assoggettata ad alcun termine perentorio, potendo essere disposto l'intervento ex art. 107 c.p.c. in ogni momento del processo”) e, ancora, che, potendo intervenire la chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. in qualsiasi momento e, quindi, anche dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo non è vincolato
5 all'attività precedentemente svolta e può chiedere di procedere ad una nuova istruttoria della causa ( cfr. Cass. civ. n. 1252/1985: Il giudice di primo grado può ordinare in ogni tempo l'intervento del terzo a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., quando ritenga necessario che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ne consegue che, nel caso in cui l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena libertà di difesa e non è vincolato all'attività probatoria precedentemente svolta, ma se egli non si avvale di tale facoltà, il giudice può desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale già acquisito al processo”).
Nel caso che ci occupa il difensore degli attori nel corso dell'udienza del 6/2/2015 chiedeva di poter chiamare in causa i terzi proprietari e intestatari dei beni, una volta che il consulente tecnico di ufficio aveva comunicato che il fondo confinante con la proprietà dei suoi assistiti, non si apparteneva alla società convenuta, provvedeva alla notificazione dell'atto di chiamata in causa ai sigg. e e all'udienza del 20/11/2015, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 dopo che i terzi chiamati in causa si erano costituiti, avevano eccepito l'inutilizzabilità nei loro confronti degli atti compiuti e avevano formulato nel merito ampie difese aventi ad oggetto anche l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere quanto realizzato ad una distanza inferiore a quella legale, chiedeva di procedere alla rinnovazione degli atti istruttori, cosicchè alcun dubbio residua in ordine alla volontà degli attori di estendere ai terzi le domande e le conclusioni in precedenza formulate
Una volta rilevata la fondatezza dei rilievi operati dai terzi chiamati in causa circa l'attività espletata in loro assenza, il Tribunale concedeva i termini di cui al quinto comma dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 184 c.p.c., ratione temporis applicabile, onde consentire a tutte le parti in causa di articolare le proprie difese all'esito della modifica della situazione susseguente la chiamata in giudizio dei sigg. e e la causa era istruita con Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
l'espletamento di una prova testimoniale e di una consulenza tecnica di ufficio.
Passando all'esame del merito, va innanzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa delle sig.re e Controparte_2 Controparte_3
Gli attori agivano quali proprietari di un immobile sito in Via Indipendenza, n° 2 in Palinuro (SA)
e lamentavano che la proprietà confinante fosse stata teatro nel corso degli anni di illegittimi interventi edificatori.
Unico legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino a seguito di violazione delle distanze legali è il proprietario dell'immobile rispetto al quale la distanza della costruzione eseguita sul fondo finitimo sia inferiore a quella legale ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 5147/2019). Gli originari
6 attori nel costituirsi in giudizio allegavano di essere proprietari del complesso immobiliare sito in
Palinuro di Centola alla via Indipendenza n. 2, confinante con il villaggio turistico “Morfeo” e tale circostanza non era contestata dalla convenuta che anzi, sul Controparte_1 presupposto della sussistenza della legittimazione attiva della controparte, proponeva anche domanda riconvenzionale di usucapione;
successivamente le sig.re e nel Controparte_2 CP_3 costituirsi in giudizio, dopo aver ricevuto la notificazione dell'atto con la quale venivano evocate in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione attiva degli attori in mancanza di prova in ordine alla titolarità in capo agli stessi del diritto di proprietà e i titoli di proprietà erano prodotti nel rispetto dei termini concessi alle parti ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c. ratione temporis applicabili.
Tanto premesso, l'attenzione deve soffermarsi sulle violazioni denunciate dagli attori, che si concretizzavano nell'apertura di una finestra da un vano bagno abusivo edificato a ridosso della linea di confine, nel mutamento della destinazione d'uso di un lastrico solare con l'esercizio abusivo del diritto di affaccio, e veduta, sulla proprietà degli attori, ed infine nella realizzazione di un ulteriore corpo di fabbrica e di un volume sul lato nord della proprietà posto a distanza regolamentare inferiore a quella prevista dalla legge.
Gli attori lamentavano anche la presenza di impianti pericolosi posti sul confine.
I testimoni e , ascoltati nel corso dell'istruttoria, Testimone_1 Testimone_2 successivamente alla chiamata in causa dei germani , confermavano la ricostruzione dei CP_2 fatti contenuta nell'atto introduttivo quanto all'epoca della realizzazione delle trasformazioni edilizie oggetto di causa.
In particolare il testimone nel corso dell'udienza del 28/09/2023 riferiva che i Testimone_1 manufatti pur presenti già dalla fine degli anni '80 avevano assunto negli anni una diversa consistenza, che nel 2001 il corpo di fabbrica che sul confine nord terminava con una fioriera era stato innalzato con la posa in opera di una copertura a falda, che era stato realizzato un ulteriore corpo di fabbrica sul lato nord dotato al piano terra di un bagno con una luce non a norma e che prima di tale intervento tale corpo di fabbrica terminava con un cordolo, sul quale poi era stata apposta una balaustra che consentiva l'affaccio nella proprietà degli attori.
Il testimone nel corso dell'udienza del 16/11/2023 rendeva dichiarazioni Testimone_2 del tutto sovrapponibili a quelle di e chiariva che all'esito della ristrutturazione Testimone_1 erano state create unità del tutto differenti da quelle originarie.
Le deposizioni rese dai testimoni trovano conferma nel verbale di nomina di ausiliario di p.g. del
2/12/1997 e nelle comunicazione A/r in data 18/03/2003 con la quale gli attori denunciavano
7 al Sindaco del Comune di Centola, ai VV.UU ed al la realizzazione di un Controparte_5 intervento di totale ristrutturazione e l'unico testimone indicato da parte convenuta rendeva dichiarazioni fortemente generiche.
In particolare l'ing. nominato ausiliario di p.g., dopo aver accertato che gli Persona_4 interventi nella proprietà di erano stati eseguiti in assenza di concessione Controparte_5 edilizia, riferiva di aver rilevato un manufatto di forma rettangolare allo stato grezzo, la realizzazione di aperture per i realizzandi WC, e la delimitazione di un terrazzo con un muretto di circa sessanta centimetri e ciò dimostra che i lavori di rifacimento del villaggio erano in essere nel dicembre 1997 e non ancora ultimati. Pers Il C.T.U. ing. dopo aver eseguito un rilievo dello stato dei luoghi, procedeva ad una dettagliata ricostruzione degli interventi edilizi realizzati all'interno del complesso “Morfeo”.
Il consulente tecnico di ufficio rilevava che il corpo di fabbrica originariamente caratterizzato dalla presenza di una fioriera e catastalmente individuato al foglio 39 particella 897 sub 5 Cat.
C/2 deposito sup. catastale mq 35, si presenta allo stato attuale parzialmente interrato, realizzato con blocchi di calcestruzzo, che sorreggono una copertura realizzata a doppia falda con tegole in cotto e che il lato sud di tale manufatto posto al confine con la proprietà degli attori, è rifinito con la sola arricciatura. Il tecnico, dopo aver evidenziato che non era stato possibile accedere a tale manufatto, rappresentava che per l'edificazione dello stesso necessitava il rilascio di idonea
Concessione Edilizia.
Quanto al secondo corpo di fabbrica il consulente tecnico di ufficio rilevava che il muro perimetrale dello stesso dista mt 2,30 dal confine, che la luce posta nel wc del locale negozio catastalmente individuato al foglio 39 particella 897 sub 2 Cat. C/1, ha una larghezza di mt 0,55 ed un'altezza di mt 0,35 ed è collocata dal piano di calpestio della proprietà attorea a mt 1,90 con affaccio sulla proprietà degli attori, che non avendo potuto ispezionare il locale non era possibile riferire l'altezza del lato inferiore e che la stessa non è dotata di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo con maglie non maggiori di tre centimetri quadrati. Riferiva, altresì, che la copertura di tale corpo di fabbrica forma un unico terrazzamento con la restante porzione della corte a servizio del complesso turistico e consente la veduta e l'affaccio sulla proprietà attorea.
Il consulente riferiva che il PRG vigente nel Comune di Centola adottato il 1/6/1997 prevedeva come distanza assoluta dai confini metri cinque e che, dunque, tutti i manufatti realizzati, secondo quanto riferito dai testimoni dopo il 1997, violavano tale disposizione e che per i manufatti
8 realizzati precedentemente il 01.06.1997 vigeva in ogni caso la disposizione del codice civile, che non risultavano in ogni caso rispettate.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio sono pienamente condivise dal
Tribunale.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “..il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili”; le censure formulate dalla difesa delle sig.re e sono state superate es esaminate dal Controparte_2 CP_3 consulente tecnico di ufficio.
Alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata la domanda attorea merita parziale accoglimento nei limiti che saranno di seguito indicati.
L'unica nozione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 873 c.c. è quella di
“costruzione”; l'accertamento dell'esistenza di una costruzione è un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito.
La giurisprudenza di legittimità considera costruzione qualsiasi opera che possegga i caratteri della stabilità e della immobilizzazione al suolo, idonea a creare intercapedini dannose e ha ripetutamente affermato che “la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore"(cfr. Cass. Civ. n. 144/2016). I regolamenti locali non possono, dunque, neanche indirettamente incidere sulle nozioni normative di "ristrutturazione"
e di "nuova costruzione" e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati ( Cass. Civ. nn.
17043/2015, 14196/2017 e 6855/2017).
Si evidenzia a titolo meramente esemplificativo che la giurisprudenza ha ritenuto costruzione un vano terraneo emergente di ottanta centimetri dal suolo, ancorchè ricoperto da aiuola con fiori
(Cass. 1614/1981), gli sporti se creano intercapedini dannose o pericolose e non sono meramente ornamentali, le sopraelevazioni di un fabbricato preesistente ( appello Milano 09/07/1976), una soletta rettangolare a sbalzo destinata ad ampliare i vani abitabili del fabbricato (Cass n.
587/1959), una balconata continua ed uniforme su tutti i lati dell'edificio per una sporgenza di più di un metro ( A. Napoli 12/03/1974), le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile
9 (nella specie, pianerottoli di prolungamento dei balconi e "setti" in cemento armato) (Cass.
859/2016), la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione con aumenti di superficie o di volume
(Cass. Civ. n. 17043/2015), un bungalow ( Cass. Civ. 5853/2014), una rampa aerea con uno scivolo carraio ( Cass. Civ. 23189/2012), una scala (Cass. civ.17390/2004).
L'ampliamento realizzato nella proprietà dei terzi chiamati in causa con la sopraelevazione dell'originario locale deposito e la realizzazione di un tetto a falda ( cfr. fotografie nn. 7 e 8 allegate alla consulenza tecnica di parte attrice) presenta le caratteristiche della costruzione ed ad esso, non essendo ancora ultimato nel dicembre del 1997, si applicano le distanze legali previste dal
P.R.G. del Comune di Centola di cinque metri dal confine.
Vi è prova che anche la realizzazione dell'ulteriore corpo di fabbrica sia intervenuta quando era già in vigore il P.R.G. del Comune di Centola e, dunque, anche esso deve essere arretrato fino alla distanza di metri cinque dal confine;
ogni questione in ordine alla regolarizzazione della veduta e alla chiusura della luce rimane assorbita dalla decisione avente ad oggetto l'arretramento del corpo di fabbrica sul quale le stesse insistono.
Non vi è prova dell'acquisto per usucapione di alcuna servitù da parte dei terzi chiamati in causa, stante l'epoca della loro citazione in giudizio e la collocazione temporale delle opere da parte dei testimoni, confermata dall'intervento dell'ing. e la circostanza addotta dalle sig.re Persona_4
Cont e della concessione in comodato del villaggio Morfeo non potrebbe CP_2 CP_3 condurre a conclusioni differenti, atteso che giurisprudenza costante della Suprema Corte di
Cassazione esclude che sussista la legittimazione passiva in ordine alla domanda di riduzione in pristino del titolare di un diretto reale o personale di godimento.
Alle luce delle considerazioni che precedono i sigg. e Controparte_2 Controparte_3 [...] vanno, dunque, condannati all'arretramento fino alla distanza di metri cinque dal CP_5 confine della sopraelevazione del locale al foglio 39 particella 897 sub 5 Cat. C/2 fino all'altezza della confinante terrazza ( cfr. fotografie nn. 7 e 8 della produzione di parte attrice) e alla realizzazione di una fioriera sulla sommità dello stesso e all'arretramento fino a metri cinque dal confine del corpo di fabbrica al foglio 39 particella 897 sub 11 e 13.
La medesima domanda non può che essere rigettata nei confronti dell'originaria convenuta, che, come in precedenza chiarito, difetta di legittimazione passiva in ordine alla richiesta diretta al ripristino dello stato dei luoghi, che integra un'azione di carattere reale che può essere proposta unicamente nei confronti del proprietario dell'immobile.
10 Va rigettata anche la domanda diretta alla eliminazione di impianti pericolosi presenti sul confine, rimasta completamente sfornita di prova e quella di risarcimento dei danni.
Osserva il Tribunale che in caso di violazioni delle norme cui rinvia l'art. 872 c.c. l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore ( cfr. Cass. civ. n. 17758/2024). Se è disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme non rispettate e non del valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, poiché tale pregiudizio è suscettibile di eliminazione ( cfr. Cass. civ. n. 14294/2018).
Gli elementi raccolti militano per il rigetto della domanda di risarcimento.
Le allegazioni contenute nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi del n. 1 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. sono assolutamente carenti quanto alla destinazione delle aree coinvolte, alla frequenza del loro utilizzo e alle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere abusive.
Va rigettata anche la domanda riconvenzionale formulata nell'interesse dell'originaria convenuta: non vi è prova dell'esistenza di alcune struttura in amianto nella proprietà degli attori, né che la presenza di tale struttura abbia arrecato danni all'attività gestita dalla società convenuta.
Le spese di lite nel rapporto fra gli attori e la vengono integralmente Controparte_1 compensate in considerazione della parziale reciproca soccombenza.
Le spese di lite fra gli attori e i terzi chiamati in causa vengono compensate nella misura del 30% in ragione della parziale reciproca soccombenza e poste a carico dei sigg. Controparte_2 [...]
e per la parte residua pari al 70% con liquidazione come da CP_3 Controparte_5 dispositivo;
le spese di consulenza tecnica di ufficio vengono poste definitivamente a carico dei terzi chiamati in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 10/11/2004 dai sigg. nei confronti della , in persona del legale rappresentante p.t., con la Controparte_1 chiamata in causa dei sigg. e nonché Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 sulla domanda riconvenzionale proposta dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
11 1) rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti della Controparte_1
2) condanna i sigg. e all'arretramento Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 fino alla distanza di metri cinque dal confine con la proprietà attorea della sopraelevazione del locale al foglio 39 particella 897 sub 5 Cat. C/2 fino all'altezza della confinante terrazza e con la realizzazione di una fioriera sulla sommità dello stesso e all'arretramento fino a metri cinque dal confine del corpo di fabbrica al foglio 39 particella 897 sub 11 e 13;
3) rigetta nel resto la domanda attorea;
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.;
5) compensa integralmente fra gli attori e la le spese di lite;
Controparte_1
6) compensa nei rapporti fra gli attori e i sigg. e Controparte_2 Controparte_3 CP_5 le spese nella misura del 30% e pone a carico dei sigg.
[...] Controparte_2 CP_3
e il pagamento del 70% delle spese di lite in favore degli attori, che
[...] Controparte_5 liquida in euro 3800,00, oltre rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico dei terzi chiamati in causa.
Così deciso in Vallo della Lucania, 7/4/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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