Articolo 36 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 35Articolo 37
Versione
17 gennaio 1991
Art. 36. (Irregolarita' rilevate dall'acquirente
o dal conduttore) 1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1991
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