Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
Le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell'immobile (nella specie, pianerottoli di prolungamento dei balconi e "setti" in cemento armato), costituiscono con questo una costruzione unitaria, ampliandone la superficie o la funzionalità e vanno computate ai fini delle distanze fissate dall'art. 873 c.c. o dalle norme regolamentari integrative, specie ove queste ultime non prevedano espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.
Commentario • 1
- 1. Distanze minime recinzioni metalliche e riconfinamento fondi contiguiStudio Legale Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 29 giugno 2017
Si ponga il caso di due proprietari confinanti che decidano di rinnovare la rete di confine ma, anzichè installarne una sola, decidano di mettere ciascuno la propria. Le due reti si troveranno a distanza di pochi centimetri l'una dall'altra, creando un'intercapedine impossibile da ripulire da tutto ciò che vi crescerà all'interno. Il questito cui si tenterà di dare risposta è il seguente: il vicino che ha innalzato in un secondo tempo la nuova rete avrebbe dovuto mantenersi ad una distanza minima da quella già esistente? * * * * * La norma di riferimento, per quanto riguarda le distanze minime tra le costruzioni, è l'art. 873 C.C., il quale recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2016, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
6 1 / 0 5 8 0 0 0 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *DIRITTI REALI Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - Dott. LINA MATERA - Consigliere - Ud. 16/12/2015 - PU Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere - Ciar.859 R.G.N. 28256/2009 Dott. ELISA PICARONI - Consigliere - Dott. ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere - CI. Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28256-2009 proposto da: ZO DA [...], IN GI BRCNGL42D2819911, DO NE [...], RU AR [...], VI LL [...], AL ZI [...], IN LE H [...], elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentati e difesi dall'avvocato TIBERIO BARONI;
- ricorrenti -
contro
BA RU, RU NG, TO SRL;
2447/15 IL NA, OR TA, AT OB, IG NO, FALLIMENTO EUROCOSTRUZIONI SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1506/2008 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l'Avvocato Tiberio Baroni per i ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO, che si è opposto alla presentazione di documentazione perché tardiva ed ha concluso per il rigetto del ricorso H Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18/1/1995 AR UN e IA NG premettevano: di essere proprietari della porzione di terreno censita al NCT del Comune di Sabbiano, foglio 49, particella 264; che sulle confinanti particelle 263, n. 437 e subalterni, n. 438 e subalterni, di proprietà della Srl Eurocostruzioni nonché di GI VA, AC BR, RL LL, TI ER e GI AL, e n. 437 sub 3, di proprietà di RC QU, RU IA e RC IO, erano stati realizzati due fabbricati di civile abitazione a distanza inferiore a quella di metri 5 dal confine prescritta dall' art. 60 del regolamento edilizio comunale;
che, in particolare, la struttura portante verticale in corrispondenza degli angoli dei fabbricati era costituita da "setti" in cemento armato che, con la relativa copertura, fuoriuscivano dalla sagoma delle costruzioni per oltre metri 1 e distavano dal confine circa metri 4,20, mentre le scale di accesso e i pianerottoli di arrivo agli alloggi del primo piano erano realizzati intorno ai "setti" in cemento armato, con ulteriore diminuzione della distanza dal confine sino a metri 3 circa. Ciò premesso, gli attori convenivano in giudizio i proprietari confinanti sopra indicati chiedendo che fosse accertato che i fabbricati di questi ultimi erano stati realizzati a distanza inferiore a 5 metri dal confine, con conseguente condanna H alla riduzione in pristino ed alla demolizione di tutte le parti di tali fabbricati site a distanza inferiore di metri 5 dal medesimo, oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa. Si costituivano i convenuti, eccependo la regolarità urbanistica degli edifici, assentiti dal Comune di Sabbiano, e deducendo che le sporgenze indicate dagli attori costituivano elementi architettonici Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -3- con funzione decorativa, non computabili ai fini delle distanze, giusta l'art. 60 del regolamento edilizio. Il CTU incaricato dal Tribunale, accertato il confine a metri 5 dalla linea dei fabbricati dei convenuti, affermava che i "setti" in in quanto realizzati in cemento armato, posti dalla questione - fondazione fino alla copertura, e dello spessore di cm. 33 in un edificio e di cm. 41 nell'altro, aggettanti dalla sagoma dei fabbricati per cm. 86 non avessero una funzione meramente decorativa, - costituendo, piuttosto, elementi strutturali aventi funzione portante, giacchè destinati a sopportare i carichi trasmessi dalla muratura di tamponamento, dalle travi perimetrali, nonché dalla scala non realizzata. Il perito calcolava che i "setti" distassero dal confine metri 4,14, ed aggiungeva che intorno ad essi erano stati realizzati due pianerottoli, equiparabili a balconi, aggettanti oltre i "setti" per metri 1,20, e fuoriuscenti dalla sagoma del fabbricato per metri 2,06, in contrasto con la prescrizione del regolamento edilizio per cui lo sbalzo non poteva superare metri 1,20. Con sentenza del 14/11/2000 l'adito Tribunale di Arezzo, per quanto qui ancora rilevi, accoglieva la domanda degli attori, condannando i convenuti a demolire "i setti rettangolari dei due edifici per quanta parte fuoriescono dalla sagoma del fabbricato verso la proprietà degli attori, e precisamente per cm 86, per tutto il loro spessore dalla fondazione 什 alla copertura" nonché " i pianerottoli di accesso alle scale edificati nel fabbricato rettangolare più grande, per quanta parte fuoriescono dalla sagoma del fabbricato stesso verso la proprietà degli attori e precisamente per ml. 2,06". Proponevano appello RC IO, RC QU, RU AN IA, AC BR, RL LL, GI AL, Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -4- TI ER e GI VA, contestando, sempre per quanto qui rilevi, che i "setti" non avessero funzione portante, ma solo decorativa, per cui non andavano computati ai fini della distanza minima dal confine. Gli appellanti lamentavano ancora le carenze dell'elaborato peritale, non avendo esso accertato le misure della porzione portante e di quella aggiuntiva dei setti, onde individuare quali fossero gli elementi strutturali del fabbricato. Si criticava che la sentenza del Tribunale sarebbe stata viziata per ultra petizione. La Corte d'appello di Firenze dispose il rinnovo della CTU, al fine di far specificare al nuovo ausiliare se i setti avessero o meno una funzione portante o meramente decorativa, nonchè le caratteristiche dei pianerottoli. Anche il secondo elaborato peritale concludeva che le parti dei "setti" sporgenti dal filo dell'edificio, seppur progettate come elementi decorativi, erano poi state realizzate in congiunzione coi pilastri portanti, con conseguente funzione strutturale. Quanto ai pianerottoli, il CTU nominato dal giudice del gravame, stante la mancata realizzazione delle scale di accesso dal giardino sottostante e le chiusure con parapetti in cemento armato o ringhiera, qualificava gli stessi come ampliamenti e prolungamenti dei balconi del primo piano. La Corte di Firenze, con sentenza n. 1506/2008 del 21/10/2008, rigettava l'appello. La Corte di merito dapprima respingeva l'istanza 付 di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di separata causa pendente davanti al Tribunale di Arezzo per l'accertamento dell'esatto confine tra le due proprietà, argomentando come fosse stato prodotto soltanto l'atto di citazione dell'assunto processo pregiudiziale, laddove la notificazione della citazione, non seguita dall'iscrizione a ruolo, nè dalla costituzione Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -5- delle parti, non è dato sufficiente ai fini della sospensione necessaria. Aggiungeva la Corte di merito che l'accertamento del confine fra le due proprietà era stato stabilito dal CTU di primo grado a metri 5 dalla sagoma dei due fabbricati, con indicazione poi recepita dal Tribunale nella decisione in ordine alla misura dell'arretramento delle costruzioni realizzate nella proprietà dei convenuti, senza che vi fossero stati motivi di appello quanto all'individuazione della linea di confine tra i due fondi, sicché la questione era da ritenersi coperta da giudicato interno. Veniva dalla Corte toscana negato il vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale accolto l'espressa domanda contenuta in citazione di demolire i "setti" e i pianerottoli (balconi) costruiti a distanza inferiore a metri 5 dal confine in violazione dell'art. 60 del regolamento edilizio comunale, chiedendo l'arretramento delle parti del fabbricato che fossero risultate a distanza non consentita. Si aggiungeva dai giudici d'appello che gli appellanti non avessero svolto alcun motivo di censura con riguardo ai cd. pianerottoli, con conseguente giudicato sul punto. Quanto ai "setti" posti agli angoli dei fabbricati di proprietà dei convenuti, estendendosi in altezza dalla fondazione alla copertura degli edifici, essi, per la Corte di Firenze, non potevano considerarsi all'evidenza come semplici Н "elementi decorativi", avendo il CTU a confermato che si trattasse di pilastri unici in cemento armato aventi funzione portante dell'edificio, con la conseguenza che di essi si dovesse tener conto nel calcolo delle distanze alla stregua dell'art. 60 del regolamento edilizio comunale. La Corte d'appello dissentiva, invece, dalla considerazione del Consulente tecnico di parte convenuta, secondo cui i manufatti in Ric. 2009 n. 28256 sez. 52 ud. 16-12-2015 -6- questione manterrebbero comunque una funzione anche ornamentale, essendo gli stessi, al contrario, aggetti strutturali facenti parte del corpo di fabbrica e perciò del "corpo più sporgente del fabbricato", dal quale vanno misurate le distanze secondo la previsione regolamentare. Si negava dalla sentenza di appello ogni rilevanza sia all'obiezione secondo cui l'arretramento avrebbe comportato problemi statici per i fabbricati dei convenuti, sia alla richiesta di individuazione dell'intervento più adeguato o meno costoso per eliminare le porzioni dei "setti fuori sagoma. Le ulteriori deduzioni svolte dalla difesa dei convenuti nel verbale di udienza dell'8 maggio 1996, come anche la richiesta di prova testimoniale, si davano dalla Corte di merito per superate dagli esiti della consulenza tecnica d' ufficio espletata in appello, non interessando le ragioni per le quali i "setti" vennero progettati e costruiti in un corpo unico in cemento armato e con funzione portante. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi ZO DA, IN GI, DO NE, RU AR, VI LL, AL ZI e IN LE nei soli confronti di BA RU, RU NG e TO SRL. Con H ordinanza del 16 giugno 2015 questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331, comma 1, c.p.c., nei confronti di IL NA, OR TA, AT OB, IG NO e del FALLIMENTO EUROCOSTRUZIONI SRL. MOTIVI DELLA DECISIONE Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 ud. 16-12-2015 -7- Il primo motivo di ricorso denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 295, 307 e 279 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si assume che nella richiesta di sospensione del processo fosse stato dato atto sia della notifica della citazione del processo connotato dalla pretesa pregiudizialità, sia dell'avvenuta costituzione dei convenuti, del numero di ruolo assunto dalla causa e della fase istruttoria in cui questa versava, condizioni sufficienti per dichiarare la sospensione ex art. 295 c.p.c. Il secondo motivo di ricorso critica la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché ancora l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver la Corte di Firenze erroneamente ritenuto ormai coperto da giudicato interno l'accertamento del confine tra le proprietà limitrofe, laddove lo stesso era stato oggetto proprio di quesito rivolto in sede di gravame al nuovo CTU. Assumono i ricorrenti che, essendo stata oggetto di motivo di appello l'interpretazione dell' art. 60 del regolamento edilizio comunale, doveva ritenersi ancora in discussione pure in sede di gravame la distanza tra i fabbricati, non essendo questa oggetto di un capo autonomo della sentenza di primo grado. Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Dica la Corte se si è formato giudicato ex art. 324 c.p.c. circa l'accertamento del confine H tra le proprietà oggetto di causa e se sotto tale profilo pertanto la sentenza dovrà esser riformata" Il terzo motivo censura la violazione dell'art. 112 c.p.c. Si sostiene che AR UN e IA NG avessero domandato in citazione soltanto di dichiarare che i fabbricati dei convenuti fossero realizzati a distanza inferiore, e neppure avessero specificato in citazione quali parti dei fabbricati, assertivamente realizzati in Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 ud. 16-12-2015 -8- violazione delle distanze legali, fossero da demolire. Il motivo si conclude col seguente quesito: "Dica la Corte di Cassazione se è stato rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, previsto dall'art. 112 c.p.c. e in particolare se il giudice ha attribuito alla parte un bene non richiesto o comunque ha emesso una statuizione che non trova corrispondenza nella domanda interferendo altresì nel potere dispositivo delle parti alterando alcuni degli elementi identificativi dell'azione (petitum, causa petendi)". Il quarto motivo di ricorso censura l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la natura dei setti, o sporti. I ricorrenti si riportano alla loro richiesta di rinnovo della consulenza tecnica, non avendo i periti nominati nei due gradi di merito riferito se i setti siano stati realizzati in unica sezione portante o in una duplice sezione, di cui una portante ed una decorativa. Vengono richiamati stralci della consulenza di parte appellante. Si chiede quindi di cassare la sentenza impugnata affinché il giudice di rinvio disponga un'ulteriore CTU e richieda all'ausiliare di verificare se il fabbricato di proprietà RC nel frazionamento del 1978 risultasse a cinque metri dai setti oggetto di causa, laddove dai periti nominati nelle fasi di merito era stato preso a riferimento il confine risultante dalla pratica edilizia 2340/1993. H Un successivo paragrafo numerato come 5 della sezione Motivi di ricorso, si esaurisce, in realtà, in un'istanza conclusiva di annullamento della sentenza, con rinvio della causa alla Corte d'Appello ai fini dell'integrazione dell'istruttoria in punto sia di chiarimenti al CTU quanto alle caratteristiche dei setti che di ammissione ed escussione dei testimoni già richiesti. Trattasi, all'evidenza, di enunciazione che non possiede alcuno dei caratteri Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 ud. 16-12-2015 -9- di tassatività e di specificità del ricorso per cassazione, in quanto non denuncia alcun vizio della sentenza impugnata rientrante nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. Non è stato, in ogni caso, utilizzato per la presente decisione alcun nuovo documento alla cui produzione in udienza discussione si è opposto il Procuratore Generale. Va premesso che, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza depositata il 21 ottobre 2008, opera "ratione temporis" il disposto dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, ovvero del momento di sintesi, secondo la duplice previsione di tale norma. Possono essere congiuntamente decisi il primo ed il secondo motivo di ricorso, in quanto entrambi rivolti avverso la statuizione di rigetto della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., operata dalla Corte di Firenze. Tali motivi sono infondati. La Corte di merito ha negato la sospensione sul duplice concorrente assunto: 1) che non risultasse documentata l'iscrizione a ruolo, né la costituzione dei convenuti nella causa pregiudicante, avente ad oggetto l'accertamento dell'esatto confine tra le rispettive proprietà dei contendenti;
2) che comunque tale ultimo dato sull'individuazione della linea di confine H tra i fondi, verificato dal Tribunale ai fini della resa pronuncia di arretramento delle costruzioni realizzate nella proprietà dei convenuti, non era stato seguito da alcuno specifico motivo di appello, sicché era ormai coperto da giudicato interno. I ricorrenti si limitano sul punto a dedurre di aver "dato atto” mediante “indicazione” nella richiesta di sospensione della costituzione in giudizio e del numero di ruolo della causa;
laddove i precedenti di Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -10- questa Corte, cui correttamente si richiama la Corte di Firenze, gravano la parte che chieda la sospensione di provare la pendenza di un'altra controversia, essendo, a tal fine, insufficiente la produzione dell'atto di citazione relativo all'altro giudizio, e, piuttosto indispensabile almeno la documentazione della costituzione della parte più diligente, perché solo per effetto di tale ulteriore atto di impulso processuale diventano attuali l'obbligo del giudice di decidere la causa ed il potenziale conflitto di giudicati che l'istituto della sospensione tende ad evitare" (Cass. 17 maggio 1997, n. 4399; Cass. 3 settembre 2014, n. 18649). Peraltro, in astratto può convenirsi sul carattere di pregiudizialità necessaria del giudizio vertente sull'accertamento dell'esatta linea di confine tra le proprietà limitrofe rispetto alla causa avente ad oggetto la determinazione delle distanze legali tra le costruzioni (Cass. 4 maggio 2006, n. 10268). E' pure corretto affermare che l'accertamento dei confini correnti fra i fondi limitrofi, ai fini del calcolo delle distanze legali tra costruzioni, non costituisce, rispetto alla declaratoria di illegittimità di queste ultime, una parte della relativa sentenza avente carattere autonomo ed individualità a sé stante, sicchè non è rispetto ad essa pertinente invocare la H progressiva formazione del giudicato ex art. 329, comma 2, c.p.c., agli effetti dell'impugnazione parziale e della conseguente acquiescenza tacita qualificata. Non può, infatti, ravvisarsi un giudicato parziale quanto all'accertamento dei confini dei fondi in una controversia in tema di distanze legali, giacchè esso concerne unicamente una premessa logica della statuizione in tema di inosservanza degli artt. 873 e seguenti c.c. Questa iniziale conclusione va però unita con quella secondo cui vi sono parti di Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -11- una sentenza che, pur escludendosi rispetto ad esse la configurabilità dell'acquiescenza e del giudicato, non appartengono necessariamente all'ambito cognitivo del giudice dei gradi successivi, e ciò in conseguenza non del formarsi del giudicato, appunto, quanto delle preclusioni che maturano nel corso delle impugnazioni alla luce della progressiva riduzione del "thema decidendum", collegata, a sua volta, all'onere imposto alle parti dagli artt. 329, 342, 360, 346 c.p.c. di coltivare le questioni. In particolare, il thema decidendum del giudizio d'appello resta fissato in base ai motivi di gravame, quali enunciati nell'atto con cui è stata proposta l'impugnazione, principale od incidentale. Ne consegue che, ove una causa in materia di distanze tra costruzioni sia stata definita in primo grado con declaratoria di illegittimità delle stesse per la loro collocazione rispetto al confine presupposto fra i fondi limitrofi, l'appello motivato con riguardo soltanto alla natura dei manufatti ed all'interpretazione della norma del regolamento locale integrativa della disciplina codicistica (come, per di più, i ricorrenti deducono nel secondo motivo, senza nemmeno adempiere all'onere, imposto dal principio di autosufficienza, di trascrivere il contenuto del mezzo di gravame nella misura necessaria ad evidenziarne H l'effettiva devoluzione alla Corte d'appello) non riapre al giudice dell'impugnazione il riesame sulla questione del posizionamento dei confini, in quanto la stessa, giacchè non specificamente coinvolta nei motivi di appello, è ormai sottratta al ridefinito "petitum” di causa. Ciò esclude, pertanto, che possa comunque ravvisarsi, nella specie, l'assunto nesso di pregiudizialità tra la causa pendente davanti alla Corte d'Appello di Firenze, per come rimodulata dai motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c., e la causa di accertamento Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -12- di confini che si diceva introdotta davanti al Tribunale di Arezzo nel 2007. E' infondato il terzo motivo di ricorso. Al riguardo, i ricorrenti si limitano a denunciare il vizio di ultrapetizione, senza, peraltro, indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui si richiede il riesame: sarebbe stato piuttosto necessario che nel ricorso, per il principio di autosufficienza, fosse stato riportato puntualmente, nei suoi esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del suo contenuto, il petitum della domanda formulata dagli attori. In ogni caso, tanto la sentenza di primo quanto quella di secondo grado ribadiscono come gli attori stessi avessero chiesto la demolizione delle opere nei limiti eccedenti le distanze, facendo per di più in citazione espresso riferimento ai setti ed ai pianerottoli. Né la domanda di demolizione di costruzioni per la violazione delle norme in tema di distanze legali, quale espressione della facoltà di chiedere la riduzione in pristino ex art. 872 c.c., impone all'attore la specifica indicazione delle parti del manufatto da demolire, ovvero la precisazione delle singole opere di cui sia chiesta la rimozione, sempreché la portata ff della domanda possa ricavarsi dall'esame congiunto del petitum e della causa petendi, e rimanendo al giudice consentito di individuare la soluzione necessaria a ristabilire il rispetto del limite legale, senza che per questo incorra in violazione dell'art. 112 c.p.c. Il quarto motivo di ricorso è articolato in modo complesso e contiene varie critiche circa la funzione meramente decorativa e non strutturale dei setti, e circa ipotetiche incongruenze dell'elaborato peritale. Essendo con tale motivo dedotto un vizio di motivazione Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -13- della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366-bis c.p.c. (come visto, applicabile nella specie ratione temporis), dovrebbe intendersi qui adempiuto sulla base dell'indicazione riassuntiva e sintetica posta dai ricorrenti al termine della illustrazione del motivo. Tale sintesi, nella specie, si sostanzia in una richiesta di rinviare nuovamente la causa alla Corte d'Aeppllo di Firenze perché venga disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio per verificare se il fabbricato di proprietà RC nel frazionamento del 1978 risultasse a cinque metri dai setti oggetto di causa. Il motivo è del tutto infondato. Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è ft censurabile in sede di legittimità (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355). Quanto al resto, essendo mossi, sotto il profilo dell'omesso o insufficiente esame di fatti e circostanze, rilievi alle risultanze di ordine tecnico e al procedimento tecnico seguito dal c.t.u., la Corte d'appello di Firenze, nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità in quanto correttamente motivato, ha fatto applicazione del consolidato Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 ud. 16-12-2015 -14- principio di questa Corte, secondo il quale, ai fini del calcolo delle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici integrativi, occorre qualificare come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato, che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato. Così, quando, come nel caso di specie, risulti realizzato un edificio dotato di pianerottoli di prolungamento dei balconi e di setti in cemento armato, questi, ove non presentino funzione complementare meramente decorativa ma dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati nell'immobile, come congruamente motivato dalla Corte di merito, vengono a costituire accessori o pertinenze, di guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, sicché assumono il carattere di costruzione e se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze;
e ciò a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. 28 settembre 2007, n. 20574; Cass. 27 marzo 2002, n. 4372; Cass. 15 H febbraio 2001, n. 2228). Consegue in definitiva il rigetto del ricorso. Non occorre provvedere in ordine alle spese processuali di questo giudizio, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P. Q. M.
Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -15- La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2015. Il Consigliere estensore Dott, Antonio Scarpa "Qutems Sage Il Presidente Dott. Ettore Bucciante Ettore Buccionte DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, .19 CEM 2018 Ric. 2009 n. 28256 sez. S2 - ud. 16-12-2015 -16-