Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.854 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: Codice Fiscale 1 1) nato a [...] il [...], residente in
Roccella Jonica, c.da Calcinara n. 5, rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall' Avv. Luigi
Giuseppe Greco e dall' Avv. Francesca Lancia nel cui studio sito in Caulonia via Piano Baglio n. 11 è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E C.F. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppa Romano per delega in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito a Bovalino;
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento danni da insidia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato come da note ex art. 127 ter cpc.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore, con azione ordinaria ex artt. 2051 c.c. e in via subordinata ex art.2043 c.c., agiva in giudizio contro il Controparte 1 "quale proprietario della strada via Zirgone per sentirlo
L'ospedale locrese diagnosticava: "distrazione muscolare gamba dx post-traumatica. Prognosi gg.7."
Tuttavia la malattia perdurava fino al 5.11.2020. Il danno non patrimoniale subito veniva quantificato nell'importo sopra specificato che l'attore richiedeva al CP 1 come risarcimento.
Si costituiva in giudizio l'ente comunale che contestava la domanda proposta nei suoi confronti chiedendone il rigetto. Deduceva che l'attore non era stato accorto per cui andava applicato il principio di autoresponsabilità e comunque la buca non era insidiosa o non visibile. Contestava la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, dopo istruzione della causa mediante assunzione di prova testimoniale richiesta da parte attrice, il giudice ammetteva la CTU medico- legale i cui esiti non venivano contestati da entrambe le parti che non presentavano al CTU alcuna osservazione. La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. e successivamente assunta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in decisione.
La domanda attorea va accolta per le ragioni e con le precisazioni di seguito esposte.
Dall'esame complessivo della prova, si ritiene che sia stato in primo luogo dimostrato il fatto storico, ovvero che il giorno 15 agosto 2020 verso le ore 20.30 circa si è verificato l'incidente per cui è causa su quel tratto di strada. I testimoni escussi Tes_1 e Tes_2, rispettivamente moglie e cognato dell'attore, sentiti all'udienza del 4.11.2022 davano una medesima versione dei fatti. In particolare entrambi dichiaravano che la buca non era visibile in quanto si confondeva con il manto stradale fatto di pietra e anche a causa dell'orario serale inoltrato. Entrambi i testi confermano l'assenza di marciapiede e che il leggero sprofondamento del manto stradale era al centro della strada, riconoscendo il luogo dalle fotografie mostrate.
La dinamica per come accertata mediante la prova orale e corredata anche dalle fotografie che rappresentano i luoghi di causa perfettamente riconosciute dai testi, comprova che la presenza di un avvallamento con anche la rottura delle pietre che sono state utilizzate per la pavimentazione del manto stradale. Indubbiamente il CP 1 va ritenuto, quale custode ed ente proprietario, responsabile del sinistro causato dalla buca non riparata. Per meglio intenderci, l'azione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine ex art.2043 c.c, implica che non sia necessario, assumendo la responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c., invocare il principio della visibilità della buca, tenuto conto che il fruitore della strada nel transitare, esprime un affidamento sulla manutenzione della cosa pubblica uti cives. In virtù del principio della responsabilità oggettiva, quello che va invocato è se l'ente proprietario e custode, sia in grado di dimostrare il caso fortuito. Il criterio distintivo appena richiamato è stato ribadito più volte dalla
Suprema Corte che a tal proposito ha statuito: "L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c.dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. "(cfr. Cass. Ord. N.2481 del 2018 e Cass., ord.n.
9315/2019).
Da tali pronunce è inevitabile trarre spunto sull'applicabilità dell'art. 1227 c.c. al caso in esame, nel senso se è ipotizzabile che la condotta dell'attore sia stata imprudente e che tale imprudenza abbia inciso in modo causalmente determinante da interrompere il nesso di causalità di cui all'art.2051 c.c.
Ritiene questo giudice che la condotta assunta dall'attore non sia fatto automaticamente idoneo ad interrompere il nesso di causalità con la res, ma al più, possa valutarsi ai sensi dell'art. 2056 c.c. in fase di liquidazione del danno (in conformità cfr Cass., ord. 39965/2021). Tuttavia, ai fini dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 1227 c.c. e 2056 c.c. al caso specifico, non può non evidenziarsi che la buca, oltre a non essere segnalata, non era visibile a causa della scarsa illuminazione naturale e dell'assenza di illuminazione pubblica visto che ancora non si era attivata in ragione dell'orario estivo. Alla luce di tali risultanze, non ritiene questo giudice applicabile l'art. 1227
c.c. ai fini di una riduzione del quantum debeatur, proprio perché il manto stradale in quel punto non era uniformemente allineato a causa dell'avvallamento e della rottura di alcune pietre di cui era costituita la pavimentazione.
Venendo all'entità del danno patito dall'attore, la CTU medico-legale ha accertato la compatibilità della lesione riportata con la caduta accidentale per come descritta dall'attore e che sono residuati postumi permanenti nella percentuale dell' 1,5%, una ITP assoluta di 0 gg, una ITP al 75% di 7 gg, una ITP al 50% di 60 gg ed infine una ITP al 25% di 10 gg. Le valutazioni medico-legali che hanno confermato in ogni caso la compatibilità eziologica sotto il profilo medico-legale tra l'evento e le lesioni riportate, sono condivisibili. L'entità pertanto del danno non patrimoniale è pari ad €. 3.411,53 di cui €. 1.326,22 a titolo di danno biologico ed €.2.085,31 a titolo di ITP. Nulla a titolo di danno morale non avendo l'attore allegato fatti specifici incidenti sull'attività dinamico-relazionale.
Quanto al danno patrimoniale, vanno riconosciute le spese mediche pari ad €.424,24 per come accertato dal consulente.
Sulla somma dovuta vanno aggiunti -trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore- gli interessi cd da “lucro cessante", avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del danneggiato, mentre gli interessi hanno funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro. Questi ultimi, da individuarsi al tasso legale, nelle varie epoche di riferimento, vanno computati sulla minor somma ottenuta dalla devalutazione e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a quella di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez un. 1712/1995; Cass. 492/2001).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Vanno liquidate applicando i parametri minimi per le questioni trattate di facile soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna il Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di
€.3.835,77 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in parte motiva;
b) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.278,00 per compensi ed €.125,00 per spese di C.U e diritti, oltre spese generali, iva (se dovuta) e cap come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati che ne hanno fatto richiesta quali antistatari.
c) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con apposito decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 26 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis