Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.158 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.07.1980), rappresentata e difesa dall'avv. Elia Bueti, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Villa San Giovanni (RC), alla Via Torre Telegrafo snc, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...]_2 CodiceFiscale_2
l'11.02.1981), rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Pagano, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Bova Marina (RC), alla Via Trav. I n. 22, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
Calabria in data 11.02.2016;
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”, onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria in data 11.02.2016; b) dal matrimonio sono nate due figlie: (18.03.2016) e Per_1
(24.10.2018), entrambe minorenni;
c) con sentenza n. 1769/2023 pubbl. il Per_2
29.12.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale giudiziale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla
Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge
06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha
“vistato” in data 14.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 22.01.2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria in data
11.02.2016 tra e , il cui atto risulta trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 16, parte 1, u. 1, anno 2016, alle seguenti condizioni:
“-Beatrice e sono affidate in via esclusiva alla madre, IG.ra che Per_2 Parte_1
eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di maggior interesse che saranno adottate congiuntamente dai genitori;
-le minori sono collocate presso l'abitazione materna sita in Saline Joniche alla Via
Campolo, n. 2;
-il IG. avrà diritto, previo accordo con la IG.ra e compatibilmente con le Parte_2 Pt_1
eIGenze delle minori e salvo, comunque, diverso accordo o diversa volontà delle minori, di vedere e tenere con sé le figlie e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
a) gli spostamenti a mezzo autovettura delle minori per raggiungere i1 padre e/o durante il periodo di visita giornaliero sono unicamente a carico della madre;
b) durante il periodo scolastico: 1 giorno alla settimana, durante l'orario pomeridiano, dalle 18:00 alle 20:00 con possibilità per le minori di poter cenare con il padre che le riaccompagnerà presso l'abitazione familiare non più tardi delle 22:00;
c) durante il periodo non scolastico: 1 giorno alla settimana con pernottamento e rientro il mattino successivo presso l'abitazione familiare;
-il IG. avrà, altresì, il diritto di far pernottare le minori presso la propria Parte_2
abitazione, salvo comunque diverso accordo o diversa volontà delle minori:
a) durante il periodo scolastico e non: 1 volta ogni 15 giorni, precisamente il sabato e la domenica, con rientro delle minori dopo cena, non più tardi delle 22:00, presso la casa familiare;
- In caso di malattia, il padre potrà esercitare il diritto di visita presso il domicilio della minore, previo accordo con la IG.ra o recuperare le ore non usufruite durante le Pt_1
settimane successive.
-le minori, inoltre:
a) trascorreranno la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre, la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno con il padre, e così anche le festività
Pasquali, salvo diverso accordo o diversa volontà dele minori;
b) durante le vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, trascorreranno insieme al padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, salvo diverso accordo o diversa volontà delle minori;
c) passeranno il giorno del compleanno della madre insieme alla stessa ed il giorno del compleanno del padre insieme allo stesso, salvo diverso accordo o diversa volontà delle minori;
d) festeggeranno il giorno del proprio compleanno a pranzo con la madre ed a cena con il padre e/o viceversa, salvo diverso accordo o diversa volontà delle minori;
-il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento di e , sino al Parte_2 Per_1 Per_2
raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna di esse:
a) versando alla IG.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, Parte_1
in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di euro 300,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 600,00, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla IG.ra per il caso di Parte_1
anticipazione, il 50 % dele spese straordinarie, giusto Protocollo redatto dal Tribunale di
Reggio Calabria che si intende ivi riportato e trascritto e, nello specifico, sono da intendersi per spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi, le seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby setting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto). Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione ricevimenti: celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia. -al fine di considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, viene determinato in giorni
20 il termine per consentire all'altro genitore di esprimere il proprio dissenso dall'invio della richiesta. Per quanto concerne le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non
è richiesta la previa concertazione: libri scolastici ed universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
-il IG. si obbliga a versare alla IG.ra a titolo di assegno Parte_2 Parte_1 ex art. 5, 1. n. 898/1970 e in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di euro 50,00, importo sottoposto a rivalutazione ex indici ISTAT”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 14.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna