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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12192/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. STEFANELLI LUIGI PANTALEO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASILE GIUSEPPE CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
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FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, dal 07.07.2022 (data in cui è stata presentata la domanda amministrativa), periodo in cui, si rendono più evidenti le difficoltà globali da cui è affetta la ricorrente. In particolare, il ctu ha così concluso: “Sulla base della documentazione prodotta e dell'esame clinico eseguito ritengo di poter concludere che la Sig.ra è affetta Parte_1 dalle patologie riportate di seguito: Grave Disturbo neurocognitivo maggiore;
Sindrome mielodisplastica/proliferativa cronica;
Poliartrosi; Cardiopatia ipertensiva. Tali patologie rendono la Sig.ra “Invalida Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” con decorrenza
07.07.2022. Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento dal 01.08.2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa).
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all' e il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . Pt_2
In considerazione della decorrenza del diritto, le spese di lite seguono la soccombenza.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
03.11.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.08.2022 e condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione oltre interessi o CP_1 rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3900,00 (compresa la fase di CP_1
ATP), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo