Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00500/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2025, proposto dal sig. FE MA, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Boianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro del 3 maggio 2023, n. 531, intervenuta sul ricorso n.R.G. n. 709/2023 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 del cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro del 3 maggio 2023, n. 531, pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che così ha statuito:
“ … Sulla base delle argomentazioni espresse si ritiene che debba essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato il diritto di usufruire del beneficio economico di euro 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Nella specie, è incontestato e documentalmente provato che la ricorrente ha concluso con il Miur contratti a tempo determinato per supplenze annuali negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 221/2022.
Va pertanto dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per le finalità e secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del Miur alla attivazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un importo nominale di euro 3.000,00.
In conclusione il ricorso va accolto…” .
2 – Tale sentenza nelle forme di legge è stata notificata al Ministero soccombente: i) una prima volta, il 26 maggio 2023 nel domicilio eletto ex lege , ai fini del decorso del termine di cui all’art. 434 del cod.proc.civ.; ii) una seconda volta, l’11 luglio 2024 al Ministero stesso ai fini esecutivi e, in particolare, del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, d. l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997.
3 - In atti vi è anche l’attestazione degli Uffici competenti del 17 febbraio 2025, relativa al passaggio in giudicato della citata pronuncia.
4 – La ricorrente, nel rappresentare che l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso ha domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’ordine di esecuzione della suindicata sentenza;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
5 – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
6 – Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 – Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod.proc.amm..
8 - Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “ al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
9 - Il ricorso è, altresì, fondato.
Il Ministero intimato non ha difatti fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato.
10 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro del 3 maggio 2023, n. 531, passata in giudicato e quindi di procedere all’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati e al riconoscimento degli importi surriportati, nei modi e nella misura indicati nella sentenza.
L’esecuzione della sentenza ottemperanda dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla sua notifica o dalla sua comunicazione.
11 - In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma o altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
12 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, con l’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, alla sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro del 3 maggio 2023, n. 531, passata in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta , il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma (con possibilità di delega in favore di altro funzionario), affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro del 3 maggio 2023, n. 531, passata in giudicato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di sessanta giorni concesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO