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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 508 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ) residente in Controparte_1 C.F._1
Torino (TO) Via Bertola n.4, e (C.F. Controparte_2
residente in [...]
Valperga n.19 ed elettivamente domiciliati in Torino, via Gropello n.
28, presso lo studio degli Avv.ti Simone Bisacca e Maria Spanò, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_3
), in persona del tempore, rappresentato e P.IVA_1 CP_4 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Torino, domiciliataria in via dell'Arsenale n.21
APPELLATO
Oggetto: carta docente
1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Come da ricorso depositato il 28.10.2024
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 10.3.2024
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 286/24, pubblicata il 29.4.2024, il Tribunale di
Ivrea ha riconosciuto il diritto alla carta docente di Controparte_1
(per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023) e (per Controparte_2
gli a.s. 2020/2021 e 2022/2023) avendo i ricorrenti lavorato in forza di supplenze conferite ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 2 L.124/99. Il
Tribunale, richiamati i principi affermati in materia dalla giurisprudenza eurounitaria (C.G. UE del 18.5.2022) e di legittimità
(Cass.n.29961/2023) ha ritenuto la normativa nazionale che riserva la carta docente al solo personale in ruolo (art.1 co.121/124
L.107/2015, D.P.C.M. 23.9.2015 e 28.11.2016), in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, essendo il docente assunto per supplenze annuali (su organico di diritto o di fatto) comparabile con il docente di ruolo. Non così per le supplenze brevi, come avvenuto per il ricorrente CP_1 per l' a.s.2020/2021, durante il quale egli è stato assunto con
[...]
plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, co.3, l.
124/1999), posto che la ratio del beneficio è quella di fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica, su un piano di durata
“annuale”, prospettiva che non ricorre nel caso di supplenze brevi e saltuarie, non paragonabili a quelle rese con incarico fino al termine dell'attività didattica.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello i docenti, il CP_3
si è costituito chiedendo il rigetto del primo motivo mentre sul secondo si è rimesso alla decisione di questa Corte.
2 All'udienza di discussione del 13.3.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
2. Con il primo motivo l'appello censura la sentenza per non aver considerato il primo Giudice che nell'a.s.2020/2021 il docente ha sottoscritto plurimi contratti di lavoro dal Controparte_1
25.11.2020 al 12.6.2021 ma senza soluzione di continuità, prestando ininterrottamente attività di insegnamento presso lo stesso istituto, per la stessa cattedra e con orario completo, trovandosi così in situazione equiparabile a quella del docente che abbia svolto, in forza di contratto ex art 4 c. 1 e 2 l. 124/1999 la propria attività lavorativa per un intero anno scolastico, in forza di unico contratto di lavoro. Afferma quindi che il docente ha svolto l'attività lavorativa per tutta la durata delle lezioni, partecipando a tutta l'attività di programmazione e di valutazione previste per i colleghi in ruolo, con i quali in definitiva deve ritenersi comparabile.
2.1 Il motivo è meritevole di accoglimento.
Quanto dedotto in fatto è documentato dallo stato matricolare già prodotto in prime cure e, pertanto, occorre verificare se - sulla scorta della linea ermeneutica tracciata da Cassazione n.29961/2023 per le supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, ribadita da Cassazione n.7524/2024 - nel caso in esame sono ravvisabili gli elementi che hanno condotto la S.C. ad affermare la spettanza della carta docente anche al personale non di ruolo ma ad esso ritenuto comparabile, in quanto incaricato di supplenza annuale.
Ritiene il Collegio che al quesito possa darsi risposta positiva.
Nel caso di specie l'attività di insegnamento non si è risolta nello svolgimento di attività espletata in via provvisoria e/o saltuaria ma di attività continuativamente svolta, senza interruzione alcuna, per tutto l'anno scolastico (presso lo stesso istituto, per la stessa cattedra e
3 con orario completo) ed è pertanto riscontrabile la connessione temporale tra lo specifico strumento di sostegno alla formazione - costituito appunto dalla carta docente e dalla legge regolato per
“anno scolastico” - e la didattica, in ragione dell'analogo periodo di durata di quest'ultima che, come affermato dalla S.C. nelle sentenze citate, il legislatore ha posto nell'esercizio della scelta di discrezionalità normativa, al fine di perseguire il migliore interesse per il servizio scolastico.
Il periodo in esame non è perfettamente sovrapponibile alle previsioni di cui all'art.4 co.1 e 2 l.124/1999, e, tuttavia, si tratta di docenza ininterrottamente svolta per la stessa cattedra di insegnamento, con orario completo presso lo stesso Istituto, la cui durata copre un lasso temporale che - a fronte di un'attività lavorativa protrattasi sino al termine delle lezioni, con stabile inserimento nel servizio scolastico dell'anno in questione - può dirsi sostanzialmente analogo a quello delle supplenze annuali.
Nella valutazione in merito al senso attribuibile all'“annualità” della
“didattica” vale rammentare che Corte di Giustizia 18.5.2022, sulla premessa che il beneficio della carta docente attenga alle “condizioni di impiego”, ha escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ritenendo rilevante ai fini della comparabilità dell'attività del docente precario con quella del collega in ruolo, la presenza di un “lavoro identico o simile” (punti 41-
44).
In proposito Cassazione n.29961/2023 - pur pronunciandosi in merito alle supplenze annuali -non ha mancato di osservare che “il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per le supplenze temporanee” (punto 7.5).
Sul solco dei principi richiamati, è dato pertanto concludere che anche nel caso di specie è riscontrabile “il nesso tra la formazione
4 del docente che viene supportata, la dimensione annuale della didattica e la funzionalità rispetto ai discenti” (Cass. n. 29961/2023 punto 7.6), sia in relazione alla durata dell'incarico - cessato con la chiusura delle lezioni e coprendo sostanzialmente l'intero anno scolastico - sia con riferimento alle ragioni obiettive perseguite dal legislatore, attraverso il sostegno alla formazione continua dei docenti che assicurano continuità nello svolgimento dell'attività didattica, non essendo dubitabile che tale docenza si sia realizzata con piena attuazione della programmazione didattico-educativa che fa capo a ciascun istituto scolastico e positiva funzionalità rispetto ai discenti.
Per tali ragioni sono quindi ravvisabili le condizioni che rendono l'attività lavorativa svolta dall'appellante comparabile con quella dei colleghi in ruolo, trattandosi di situazione di fatto sostanzialmente assimilabile a quella dei docenti incaricati per supplenze su organico di diritto e di fatto, nei cui confronti la S.C. è giunta ad affermare la spettanza della carta docente.
2.2 Con il secondo motivo l'appello censura la sentenza per non essersi avveduto il primo Giudice che i docenti e Controparte_1
, per l'a.s. 2023/2024 hanno svolto attività di Controparte_2 supplenza in forza di un unico incarico fino al termine dell'attività didattica, dal 1.9.2023 al 30.6.2024, come dedotto con il ricorso introduttivo.
Il motivo è fondato.
Per entrambi i docenti detto contratto risulta già dedotto e documentato in prime cure, ed anche con riferimento a detta supplenza è stata chiesta la carta docente.
In definitiva, l'appello è accolto come da dispositivo ove sono liquidate le spese del grado, regolate dalla soccombenza, con distrazione a favore dei difensori;
sono confermate le spese di primo
5 grado come da sentenza restando invariato lo scaglione di riferimento.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto degli appellanti a fruire della carta docente: anche per l'a.s.2020/2021 e Controparte_1
2023/24, anche per l;
Controparte_2 C.F._3 condanna l'appellato ad accreditare sulla carta docente l'importo di euro 1000,00 in favore di e l'importo di euro 500,00 Controparte_1
in favore di;
Controparte_2 condanna l'appellato a rimborsare a e a Controparte_1 [...]
le spese del grado, liquidate in euro 1.923,00, con CP_2
distrazione a favore dei difensori, confermate le spese di primo grado come da sentenza.
Così deciso all'udienza del 13.3.2025
CONSIGLIERE Est. PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Visaggi Dott. Piero Rocchetti
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