Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
OR TU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3991 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Urso con domicilio eletto c/o il suo Parte_1 studio in Cariati, alla 1 Trav. G. di Napoli, 6
RICORRENTE
E
– elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell'Istituto al Corso Calabria, CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON gli aveva riconosciuto la pensione ex L. 118/71 e l' handicap in condizione di gravità.
Si è costituito l' previdenziale rilevando l'infondatezza delle eccezioni della controparte CP_2 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP e deducendo la mancata osservanza dei diversi termini posti a pena di decadenza a carico dell'istante.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti
(Proc. 3648/22 RG in esso riunito il procedimento 40/23 RG) veniva disposta la rinnovazione della
CTU affidata al Dott. che, ultimate le operazioni peritali, depositava l'elaborato. Persona_1
Fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la rinnovazione della ctu;
l' non CP_1 ha inteso depositare note.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di CP_1 fondamento.
Difatti i verbali di visita sono stati gravati entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il 04.10.2023 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il 05.09.2023.
Risulta osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 03.11.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi solo parzialmente fondata.
Il nominato CTU, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame del Per_1 periziando e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento della pensione in quanto in capo al sig.
è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 87%; viceversa avuto riguardo Pt_1 all'handicap avente carattere di gravità ai sensi dell'art. 3,comma 3°, risulta riscontrato ed accertato in capo al periziando con decorrenza dal 25.10.2022 ossia dalla data di inizio delle complicazioni dell' intervento chirurgico di artrodesi lombare.
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale non avendo le Parti, peraltro, prodotto alcuna osservazione nel termine assegnato ed avendo parte ricorrente richiesto il rinnovo della cconsulenza solo con le note ex art. 127 ter cpc depositate limitandosi ad operare il riferimento alla gravità patologie e alle certificazioni prodotte ma senza contestazione alcuna circa il metodo seguito dall'Ausiliare del Giudice,
l'omissione, in cui sarebbe incorso relativamente a una o più patologie né ponendo in evidenza gli eventuali errori di tabellazione delle medesime.
La domanda deve, quindi, accogliersi nei limiti indicati.
3. Le spese di lite possono compensarsi in ragione del 50%; seguono la soccombenza per la rimanente parte stante l'accoglimento di uno dei capi della domanda con conseguente condanna dell' resistente;
quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, restano a carico di CP_2 parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., da a seguito di ATP avente n. 3648/22 RG in esso riunito CP_1 Parte_1
il procedimento 40/23 RG e sulla domanda da questo avanzata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione dichiarando ed accertando:
a) l'insussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario afferente alla pensione ex L.
118/71 essendo stato accertato un grado di invalidità pari all'87%;
b) la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario afferente all'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L. 104/92 con decorrenza dal 25.10.2022;
- Compensa in ragione del 50% le spese di lite e condanna l , in p.l.r.p.t, al pagamento, CP_1
in favore di parte ricorrente, della restante parte liquidata, nella già ridotta misura in €.
1.325,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Urso;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che sono liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 19 Febbraio 2025 Il G.O.P.
Dott. OR TU