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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1394/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3120/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.ppe Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 263/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000601046000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000601046000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'Intimazione di pagamento n. 01720239000601046000, notificata in data 31.05.2023, relativa a n. 7 cartelle esattoriali, per il complessivo importo di euro 25.437,21, delle quali sei afferenti al mancato pagamento di contribuenti alla Cassa Nazionale Dottori Commercialisti ed una, la Cartella n.
01720170004178531000 notificata il 19/01/2018, afferente a mancato pagamento imposte IRPEF ed IVA per l'anno 2014. L'opponente, evocando in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnava l'intimazione indicata, eccependone la inesistenza della notifica, il difetto di notifica degli atti sottostanti e presupposti, la nullità della intimazione per mancata allegazione delle cartelle sottese, la intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale, la prescrizione delle sanzioni contenute negli atti impugnati, ed infine la carenza di motivazione e del calcolo dettagliato degli interessi, per cui chiedeva dichiararsene la nullità, avanzando una separata istanza di sospensione della efficacia esecutiva degli atti opposti e una proposta di mediazione.
L'Agente della Riscossione si costituiva, depositando la documentazione a sostegno della correttezza della notifica degli atti esattoriali e del calcolo di interessi e spese di esazione e comunicando, con litis denuntiatio ex art. 39 D.Lgs 112/1999, il ricorso introduttivo e le controdeduzioni agli Enti Impositori, che tuttavia restavano contumaci. Nello specifico, sollevava preliminarmente eccezione di difetto di giurisdizione di 6 delle 7 cartelle, riferite a contributi previdenziali, nonché la violazione del principio del ne bis in idem, facendo rilevare, quanto alla cartella per la quale sussisteva giurisdizione tributaria, il giudicato già formatosi con la Sentenza n.
250/2023 della CGT di I grado di Benevento emessa il 01/03/2023 a definizione del procedimento R.G. n.
322/2022, divenuta cosa giudicata.
I primi giudici accoglievano parzialmente il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle afferenti a contributi previdenziali e dichiarando la nullità del credito tributario portato dalla impugnata cartella di pagamento n. 01720170004178531000, relativamente alle pretese tributarie afferenti all'IRPEF ed IVA contestate, ritenendo non provata la regolarità della notifica della predetta cartella, ancorchè non fossero decorsi i termini prescrizionali decennali.
Presenta appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la riforma parziale della sentenza gravata, nella parte in dichiara nulla la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. 01720170004178531000, per difetto di motivazione, nella parte in cui non ha tenuto conto della eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, e, per illegittimità, nella parte in cui ha considerato non provata la notifica della predetta cartella esattoriale.
Non risulta costituito il contribuente, ancorchè risulti regolarmente notificato l'atto di appello.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
La Corte di prime cure ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, ritualmente sollevata in primo grado dalla difesa dell'Agenzia di Riscossione. In particolare, era stato dedotto, in via preliminare ed in rito, che con riferimento alla cartella di pagamento n. 01720170004178531000, afferente a pretese tributarie relative ad IRPEF ed IVA — per la quale si riteneva sussistente la giurisdizione della Corte Tributaria adita — si era ormai formato il giudicato, in virtù della sentenza n. 250/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, Sez. I, emessa in data 01/03/2023 nel procedimento R.
G. n. 322/2022, depositata il 06/03/2023 e mai impugnata, con conseguente passaggio in cosa giudicata.
Dalla predetta sentenza, ritualmente depositata in atti e relativa all'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 01720229000247057000 — la quale ricomprendeva, tra i numerosi atti esattoriali, anche la cartella n. 01720170004178531000 (IRPEF e IVA), oggetto del presente gravame — risulta accertata la regolare notifica della cartella stessa e, in difetto di tempestiva impugnazione, la definitività della pretesa tributaria ivi recata. Ne consegue che le questioni inerenti alla suddetta cartella risultano già definitivamente decise con sentenza passata in giudicato, incidente in senso sfavorevole sul contribuente e avente natura di atto definitivo, non più suscettibile di contestazione mediante i mezzi di impugnazione ordinari, per intervenuto esaurimento degli stessi e per decorso dei relativi termini. Deve pertanto ritenersi sussistente una violazione del principio del ne bis in idem, atteso che il giudizio di primo grado ha nuovamente scrutinato questioni già coperte da giudicato.
In ogni caso, pur avendo tale violazione carattere assorbente ai fini della decisione, il Collegio osserva che agli atti del giudizio di primo grado risulta depositata — contrariamente a quanto erroneamente affermato dai giudici di prime cure — la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della specifica cartella di pagamento. Tale notifica risulta eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 19.01.2018, come emerge dai files depositati in formato .eml, prodotti anche nel presente grado di giudizio, denominati rispettivamente “Notifica pec Cartella 01720170004178531000 (accettazione).eml” e “Notifica pec Cartella
01720170004178531000 (consegna).eml”. Dalla documentazione in atti si evince chiaramente che la cartella, così come gli altri atti esattoriali prodotti, è stata ritualmente notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, dott. Email_2, risultato valido. Dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento risulta, infatti, il buon fine della notifica, dovendosi ritenere che gli atti siano pienamente entrati nella sfera di conoscibilità del contribuente.
Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, con riconoscimento della regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 01720170004178531000 e della conseguente intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio attesa la complessità della ricostruzione in fatto della questione controversa.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3120/2025 depositato il 25/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.ppe Grezar 14 00146 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 263/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000601046000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239000601046000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'Intimazione di pagamento n. 01720239000601046000, notificata in data 31.05.2023, relativa a n. 7 cartelle esattoriali, per il complessivo importo di euro 25.437,21, delle quali sei afferenti al mancato pagamento di contribuenti alla Cassa Nazionale Dottori Commercialisti ed una, la Cartella n.
01720170004178531000 notificata il 19/01/2018, afferente a mancato pagamento imposte IRPEF ed IVA per l'anno 2014. L'opponente, evocando in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnava l'intimazione indicata, eccependone la inesistenza della notifica, il difetto di notifica degli atti sottostanti e presupposti, la nullità della intimazione per mancata allegazione delle cartelle sottese, la intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale, la prescrizione delle sanzioni contenute negli atti impugnati, ed infine la carenza di motivazione e del calcolo dettagliato degli interessi, per cui chiedeva dichiararsene la nullità, avanzando una separata istanza di sospensione della efficacia esecutiva degli atti opposti e una proposta di mediazione.
L'Agente della Riscossione si costituiva, depositando la documentazione a sostegno della correttezza della notifica degli atti esattoriali e del calcolo di interessi e spese di esazione e comunicando, con litis denuntiatio ex art. 39 D.Lgs 112/1999, il ricorso introduttivo e le controdeduzioni agli Enti Impositori, che tuttavia restavano contumaci. Nello specifico, sollevava preliminarmente eccezione di difetto di giurisdizione di 6 delle 7 cartelle, riferite a contributi previdenziali, nonché la violazione del principio del ne bis in idem, facendo rilevare, quanto alla cartella per la quale sussisteva giurisdizione tributaria, il giudicato già formatosi con la Sentenza n.
250/2023 della CGT di I grado di Benevento emessa il 01/03/2023 a definizione del procedimento R.G. n.
322/2022, divenuta cosa giudicata.
I primi giudici accoglievano parzialmente il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle afferenti a contributi previdenziali e dichiarando la nullità del credito tributario portato dalla impugnata cartella di pagamento n. 01720170004178531000, relativamente alle pretese tributarie afferenti all'IRPEF ed IVA contestate, ritenendo non provata la regolarità della notifica della predetta cartella, ancorchè non fossero decorsi i termini prescrizionali decennali.
Presenta appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la riforma parziale della sentenza gravata, nella parte in dichiara nulla la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. 01720170004178531000, per difetto di motivazione, nella parte in cui non ha tenuto conto della eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, e, per illegittimità, nella parte in cui ha considerato non provata la notifica della predetta cartella esattoriale.
Non risulta costituito il contribuente, ancorchè risulti regolarmente notificato l'atto di appello.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
La Corte di prime cure ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, ritualmente sollevata in primo grado dalla difesa dell'Agenzia di Riscossione. In particolare, era stato dedotto, in via preliminare ed in rito, che con riferimento alla cartella di pagamento n. 01720170004178531000, afferente a pretese tributarie relative ad IRPEF ed IVA — per la quale si riteneva sussistente la giurisdizione della Corte Tributaria adita — si era ormai formato il giudicato, in virtù della sentenza n. 250/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, Sez. I, emessa in data 01/03/2023 nel procedimento R.
G. n. 322/2022, depositata il 06/03/2023 e mai impugnata, con conseguente passaggio in cosa giudicata.
Dalla predetta sentenza, ritualmente depositata in atti e relativa all'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 01720229000247057000 — la quale ricomprendeva, tra i numerosi atti esattoriali, anche la cartella n. 01720170004178531000 (IRPEF e IVA), oggetto del presente gravame — risulta accertata la regolare notifica della cartella stessa e, in difetto di tempestiva impugnazione, la definitività della pretesa tributaria ivi recata. Ne consegue che le questioni inerenti alla suddetta cartella risultano già definitivamente decise con sentenza passata in giudicato, incidente in senso sfavorevole sul contribuente e avente natura di atto definitivo, non più suscettibile di contestazione mediante i mezzi di impugnazione ordinari, per intervenuto esaurimento degli stessi e per decorso dei relativi termini. Deve pertanto ritenersi sussistente una violazione del principio del ne bis in idem, atteso che il giudizio di primo grado ha nuovamente scrutinato questioni già coperte da giudicato.
In ogni caso, pur avendo tale violazione carattere assorbente ai fini della decisione, il Collegio osserva che agli atti del giudizio di primo grado risulta depositata — contrariamente a quanto erroneamente affermato dai giudici di prime cure — la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della specifica cartella di pagamento. Tale notifica risulta eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 19.01.2018, come emerge dai files depositati in formato .eml, prodotti anche nel presente grado di giudizio, denominati rispettivamente “Notifica pec Cartella 01720170004178531000 (accettazione).eml” e “Notifica pec Cartella
01720170004178531000 (consegna).eml”. Dalla documentazione in atti si evince chiaramente che la cartella, così come gli altri atti esattoriali prodotti, è stata ritualmente notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, dott. Email_2, risultato valido. Dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento risulta, infatti, il buon fine della notifica, dovendosi ritenere che gli atti siano pienamente entrati nella sfera di conoscibilità del contribuente.
Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, con riconoscimento della regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 01720170004178531000 e della conseguente intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio attesa la complessità della ricostruzione in fatto della questione controversa.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.