Sentenza 14 febbraio 1985
Massime • 3
Nel giudizio instaurato per la demolizione di una costruzione con cui sia stato reso (di fatto) comune un muro, configura una domanda riconvenzionale, inammissibile ove proposta ex novo in appello (art. 345 cod. proc. civ.), quella con cui dalla parte convenuta venga riconvenzionalmente chiesta la medianza coattiva del muro stesso, in quanto tale richiesta non è diretta esclusivamente a paralizzare la pretesa della controparte ma anche ad ampliare i limiti oggettivi della controversia, risolvendosi nell'Esercizio di un'Azione costitutiva, mirante ad ottenere una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.. ( V 4/69, mass n 377775).*
Il giudice di primo grado può ordinare in ogni tempo l'intervento del terzo a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., quando ritenga necessario che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ne consegue che, nel caso in cui l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena libertà di difesa e non è vincolato all'attività probatoria precedentemente svolta, ma se egli non si avvale di tale facoltà, il giudice può desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale già acquisito al processo. ( V 459/82, mass n 418168; ( V 3237/71, mass n 354664; ( V 520/60; ( Conf 1762/67, mass n 328622).*
Nel giudizio di reintegrazione del possesso sono legittimati passivi, oltre agli autori materiali dello spoglio, gli autori morali dello stesso, anche se questi ultimi siano indifferenti alle utilità ricavabili dal fatto dello spoglio o non siano in grado di eseguire l'ordine di reintegrazione per Mancanza di disponibilità del bene oggetto della tutela possessoria, in quanto in tale ipotesi la sentenza eventualmente emessa contro di essi conserva pur sempre la sua utilità quanto meno al fine accessorio e conseguenziale di legittimare una richiesta di risarcimento del danno. ( V 105/84, mass n 432365; ( V 96/84, mass n 432349; ( V 1251/83, mass n 426036; ( V 1034/81, mass n 411571; ( V 1996/80, mass n 405626; ( V 2635/75, mass n 376594; ( V 632/62, mass n 250987; ( V 2366/51; ( V 359/48).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/1985, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1985 |
Testo completo
Il giudice di primo grado può ordinare in ogni tempo l'intervento del terzo a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., quando ritenga necessario che il processo si svolga anche nei suoi confronti per essere la causa a lui comune. Ne consegue che, nel caso in cui l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena libertà di difesa e non è vincolato all'attività probatoria precedentemente svolta, ma se egli non si avvale di tale facoltà, il giudice può desumere anche nei suoi confronti elementi di convincimento dal materiale già acquisito al processo. ( V 459/82, mass n 418168; ( V 3237/71, mass n 354664; ( V 520/60; ( Conf 1762/67, mass n 328622).*