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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 20/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1550/2022 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 19.3.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. FILARETI Parte_1
LEONARDO ROCCO
Ricorrente
O Controparte_1
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.6.2022, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000025893, prot. CP_2
2203.13/05/2022.0075985, notificata l' 1.6.2022, conseguente all'accertamento prot. CP_2
2203.08/03/2017.0029088 del 13.3.2017, a mezzo del quale l' aveva contestato la CP_3 violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del d.l.12.9.1983 n. 463, convertito nella l.
11.11.1983 n. 638, avendo omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione della pretesa, ai sensi dell'art. 28 della l.
24.11.1981 n. 689; ulteriormente, l'estinzione della obbligazione, per mancata, tempestiva notifica dell'accertamento della violazione, come previsto dall'art. 14 della l. 24.11.1981 n. 689; l'illegittimità dell'ordinanza in quanto a) emessa oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2 della legge 2.2.1990 n. 241, b) carente di motivazione nonchè c) generica.
Tanto premesso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, così concludeva: “1)
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 150/2011 sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento di ingiunzione di pagamento, ricorrendone i gravi motivi, per necessità della ricorrente che trovasi impedita ad effettuare qualsiasi tipo di esborso siccome non abbiente;
2) Nel merito, a mente dell'art
6 n. 11 del D. Lgs. 150/2011 accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare illegittima, irrituale, nulla, infondata ed inesigibile e, pertanto, di nessuno effetto l'ingiunzione impugnata. 3) Con vittoria di spese, competenze di procedura da distrarre ex art. 93 c.p. c. in favore del sottoscritto Parte_2 anticipante.
L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_2 eccepito e insisteva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Nelle more del giudizio, l' dava atto di aver provveduto alla rettifica della sanzione CP_2 portata dall'ordinanza ingiunzione impugnata, come da provvedimento di rideterminazione depositato in data 20.2.2023 (cfr. fascicolo telematico;
premesso che il CP_2 provvedimento depositato dall' non afferisce alla posizione della ricorrente, CP_2 quest'ultima non ha comunque manifestato la volontà di avvalersi del pagamento ridotto, sicché la causa può essere decisa.
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In ossequio al principio della ragione più liquida, deve ritenersi che una ragione dirimente di accoglimento del ricorso possa individuarsi nella seguente motivazione, il che consente di prescindere dalle ulteriori eccezioni proposte.
Invero, a parere di questo giudice, l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/81, che il ricorrente ricollega alla mancata notificazione dell'atto di accertamento nel termine di 90 giorni prevista dal D. Lgs. 8/2016, è fondata ( in questo senso si veda anche Trib. Crotone sentenza n. 103 del 9.2.2023).
Come noto, l'art. 3, comma 6, del D.lgs. 15.1.2016 n. 8 dettante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, ha disposto, per quanto di interesse, la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie, collegate all'importo dell'omissione ( previste dalle lettere a) e b) dell'articolo) che, per espressa previsione del successivo art. 8 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.
Ebbene, l'art. 9 del D. Lgs. 8/16 dispone che: “1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
A mente dell'articolo 14 della legge 689/1981 : “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione...L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Ciò posto, il comma 4 dell'art. 9 cit. riproduce sostanzialmente i commi 2 e 3 dell'art. 14 legge 689/81, mentre il comma 5 ha un contenuto analogo all'art. 16 comma 1 legge
689/81, rispetto al quale modifica la misura del pagamento ridotto, e il comma 6 esplicita che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento, previsione che in effetti non si rinviene espressamente nell'art. 16 legge 689/81, ma che comunque è acquisita in via interpretativa dalla giurisprudenza (si veda, Cass., 5.11.2021 n. 32006).
L'art. 9 non riproduce, invece, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge 689/81, che prevede espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di mancata notifica della violazione nel termine di novanta giorni dall'accertamento; da qui le incertezze in ordine all'applicabilità di tale fattispecie al caso in esame.
Ebbene, a parere di questo giudice l'art. 14 ultimo comma della l. 689/81 deve essere applicato anche al caso di sanzione penale sostituita da sanzione amministrativa in forza del rimando operato dall' art. 6 del D.lgs 8/2016 a mente del quale “
1. Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Invero, atteso che l'art. 9 del D.lgs 8/2016 non disciplina specificamente le conseguenze legate all'omessa notifica, da parte dell'amministrazione, della violazione entro il termine di
90 giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, laddove ricorra tale ipotesi, deve farsi riferimento alla disposizione generale dettata dall'art. 14 l. 689/81, in quanto norma applicabile per espresso rimando dell'art. 6 del D.lgs 8/2016.
Né vale eccepire, al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 14 cit al caso di specie, la specialità del sistema normativo dettato dal Dlgs 8/2016, in quanto a voler argomentare in questi termini l'art. 6 del d.lgs 8/2016 ne risulterebbe sostanzialmente abrogato, non riuscendo a trovare mai applicazione.
Peraltro, tale conclusione appare conforme all'esigenza individuata dalla Corte costituzionale (C. Cost., 151/21) di contenere ( sanzionando la relativa omissione) nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, qual è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, che induce a rifiutare un'interpretazione secondo la quale l'autorità amministrativa possa notificare l'accertamento oltre tre mesi dalla ricezione degli atti, senza incorrere in alcuna conseguenza. Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L.
48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre
1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Ciò posto, l' sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito la CP_2 prova della tempestiva notificazione dell'accertamento della violazione, non avendo allegato né provato la data di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, con la conseguenza che, posta la notificazione del verbale di accertamento e notificazione in data
8.3.2017, non v'è prova dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, con la conseguenza che l'obbligo di pagamento della sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione opposta- così come rideterminata dall' CP_2 deve ritenersi estinto.
Le incertezze giurisprudenziali sul punto della natura del termine giustificano una compensazione delle spese di lite per la metà, dato che l' ha comunque riconosciuto CP_2 in corso di causa l'eccessiva quantificazione della sanzione e quindi la sua pretesa sarebbe stata in ogni caso in parte infondata;
la restante metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., causa previdenza, assenza di istruttoria, valore corrispondente alle somme originariamente ingiunte, riduzione sui valori medi in relazione alla concreta complessità della causa), con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1550/2022, così provvede:
-annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che, già compensate nella misura di un CP_2 mezzo, si liquidano nella somma di € 1.700,00, oltre spese generali, CF e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Crotone, 20/03/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei