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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3075/2024
Verbale udienza dell'8 aprile 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Annalisa Reggio per delega dell'Avv. Francesco
Tripaldi che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento, essendo fondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e da distrarsi. Stante la regolarità della notifica nei confronti dell CP_1
chiede che sia dichiarata la contumacia dello stesso.
Per parte resistente, alle ore10.00, nessuno è presente. CP_2
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.3075/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 3075/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. . Francesco Tripaldi ( ), giusta procura in CodiceFiscale_2
atti.
ricorrente
E
, in persona del Presidente e Controparte_3
l.r.p.t.,
resistente contumace
E
(c.f. e P. IVA con Controparte_4 P.IVA_1
sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Sergio
MAZZU' (C.F.: , giusta procura in atti. CodiceFiscale_3
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 11,37 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 31.10.2024, l'odierna ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 094 2024 9007707167 000, ricevuta il 25/09/2024, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito nn 39420150003474116000;
39420160001450941000; 39420160003924943000; 39420160005138387000;
39420170002534673000; 39420170004224546000; 39420180002252020000;
39420180005323040000; 39420180005583036000; 39420190002360666000;
39420190002806965000; 39420190004881168000; 3942021000226541000 en.
39420220001024647000 con cui l' chiedeva il pagamento Controparte_4
a titolo di contributi IVS Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 2012 al 2020. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione, la nullità e annullamento dell'intimazione di pagamento per doppia imposizione e violazione del principio del ne bis in idem e per la mancata notifica degli avvisi di addebito ad esso sottese, ancora, nullità, illegittimità ed annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.7 comma 1 L.212 del 2000 per omessa allegazione degli avvisi di addebito. Sulla dedotta illegittimità dell'AVI per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990: l'atto opposto riporta fedelmente tutti gli elementi utili ad identificare la tipologia di credito sottoposta a riscossione. Sulla contestata omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi: la contestazione appare generica ed infondata.
Pertanto, concludeva chiedendo:” Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per il decorso del termine di prescrizione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
- Accertare e dichiarare la nullità e annullamento dell'intimazione di pagamento per doppia imposizione;
-
Accertare e dichiarare la nullità e annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione del principio del ne bis in idem;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica degli avvisi di addebito ad esso sottese;
- Accertare e dichiarare l'erronea applicazione degli interessi e mancata indicazione analitica degli interessi;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.7 comma1 L.212 del 2000 per omessa allegazione degli avvisi di addebito;
-
Condannare le parti resistenti, l' e l' al CP_1 Controparte_4
pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, oltre Cpa e rimborso forfettario da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, l' regolarmente citata non si CP_1
costituiva e, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione CP_2
alle eccezioni afferenti l'attività di competenza dell'Ente impositore, relativamente all'eccepita prescrizione, nessuna prescrizione successiva può essere invocata da controparte, posto che ha posto in essere plurimi atti CP_2
interruttivi, ricevuti e mai impugnati dalla sig.ra Pertanto, concludeva Pt_1
chiedendo di” In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle eccezioni indicate in premessa ai punti a), b) e c) in CP_2
quanto afferenti l'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
Nel merito: 2.
Accertare la rituale notifica degli atti interruttivi rappresentati dalle AVI nn. 094 2018
9003455965 000 e 094 2021 9001043570 000; per l'effetto, rigettare l'eccezione di prescrizione dei crediti e dichiarare la piena validità ed efficacia della procedura di riscossione e dell'intimazione opposta; 3. Rigettare l'eccezione di illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990 per le ragioni esplicitate al punto 3) della presente memoria;
4. Rigettare l'eccezione di omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi per le ragioni esplicitate al punto
4) della presente memoria;
5. Con vittoria di spese e onorari della presente fase di giudizio”. Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato parzialmente.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Alla luce della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi che l' non CP_1
costituendosi non ha fornito la prova della notifica degli avvisi di addebito, oggetto di contestazione. Di contro, ha dato Controparte_4
prova parzialmente degli atti interruttivi successi agli avvisi di addebito.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e documentato in atti, non vi è dubbio che gli avvisi di addebito nn. 39420150003474116000; 39420160005138387000;
39420180005583036000; 39420160005138387000; è ampiamente trascorso il termine prescrizionale quiquennale. Relativamente agli avvisi nn.
39420160001450941000; 39420160003924943000; n. 39420170002534673000;
39420170004224546000; 39420180002252020000; 39420180005323040000;
39420190002360666000; 39420190002806965000; 39420190004881168000;
3942021000226541000 e 39420220001024647000 il termine di prescrizione non è decorso essendo stato interrotto.
Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto.
In ragione della parziale soccombenza del ricorrente e in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. il Tribunale ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di 1/2 e porre la residua quota a carico del resistente.
La liquidazione è operata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 44211,97, avuto riguardo, ex art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014, “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione e fase decisionale] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M.
n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: a) accoglie il ricorso e dichiara annullati gli avvisi di addebito nn. 39420150003474116000; 39420160005138387000;
39420180005583036000; 39420160005138387000, in quanto prescritti e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n.09420249007707167000, limitatamente agli stessi;
b) dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese processuali e condanna il resistente a pagare in favore del ricorrente il restante 1/2 che liquida in € - ossia al 50% delle complessive spese di lite pari ad € 1.460,00 - oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario
Palmi 8 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 3075/2024
Verbale udienza dell'8 aprile 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Annalisa Reggio per delega dell'Avv. Francesco
Tripaldi che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento, essendo fondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e da distrarsi. Stante la regolarità della notifica nei confronti dell CP_1
chiede che sia dichiarata la contumacia dello stesso.
Per parte resistente, alle ore10.00, nessuno è presente. CP_2
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.3075/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 3075/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. . Francesco Tripaldi ( ), giusta procura in CodiceFiscale_2
atti.
ricorrente
E
, in persona del Presidente e Controparte_3
l.r.p.t.,
resistente contumace
E
(c.f. e P. IVA con Controparte_4 P.IVA_1
sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. Sergio
MAZZU' (C.F.: , giusta procura in atti. CodiceFiscale_3
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 11,37 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 31.10.2024, l'odierna ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 094 2024 9007707167 000, ricevuta il 25/09/2024, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito nn 39420150003474116000;
39420160001450941000; 39420160003924943000; 39420160005138387000;
39420170002534673000; 39420170004224546000; 39420180002252020000;
39420180005323040000; 39420180005583036000; 39420190002360666000;
39420190002806965000; 39420190004881168000; 3942021000226541000 en.
39420220001024647000 con cui l' chiedeva il pagamento Controparte_4
a titolo di contributi IVS Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 2012 al 2020. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione, la nullità e annullamento dell'intimazione di pagamento per doppia imposizione e violazione del principio del ne bis in idem e per la mancata notifica degli avvisi di addebito ad esso sottese, ancora, nullità, illegittimità ed annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.7 comma 1 L.212 del 2000 per omessa allegazione degli avvisi di addebito. Sulla dedotta illegittimità dell'AVI per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990: l'atto opposto riporta fedelmente tutti gli elementi utili ad identificare la tipologia di credito sottoposta a riscossione. Sulla contestata omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi: la contestazione appare generica ed infondata.
Pertanto, concludeva chiedendo:” Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per il decorso del termine di prescrizione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
- Accertare e dichiarare la nullità e annullamento dell'intimazione di pagamento per doppia imposizione;
-
Accertare e dichiarare la nullità e annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione del principio del ne bis in idem;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e annullamento dell'intimazione di pagamento per la mancata notifica degli avvisi di addebito ad esso sottese;
- Accertare e dichiarare l'erronea applicazione degli interessi e mancata indicazione analitica degli interessi;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed annullamento dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art.7 comma1 L.212 del 2000 per omessa allegazione degli avvisi di addebito;
-
Condannare le parti resistenti, l' e l' al CP_1 Controparte_4
pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio, oltre Cpa e rimborso forfettario da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Regolarmente costituitosi il contraddittorio, l' regolarmente citata non si CP_1
costituiva e, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione CP_2
alle eccezioni afferenti l'attività di competenza dell'Ente impositore, relativamente all'eccepita prescrizione, nessuna prescrizione successiva può essere invocata da controparte, posto che ha posto in essere plurimi atti CP_2
interruttivi, ricevuti e mai impugnati dalla sig.ra Pertanto, concludeva Pt_1
chiedendo di” In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle eccezioni indicate in premessa ai punti a), b) e c) in CP_2
quanto afferenti l'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
Nel merito: 2.
Accertare la rituale notifica degli atti interruttivi rappresentati dalle AVI nn. 094 2018
9003455965 000 e 094 2021 9001043570 000; per l'effetto, rigettare l'eccezione di prescrizione dei crediti e dichiarare la piena validità ed efficacia della procedura di riscossione e dell'intimazione opposta; 3. Rigettare l'eccezione di illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990 per le ragioni esplicitate al punto 3) della presente memoria;
4. Rigettare l'eccezione di omessa specificazione delle modalità di calcolo degli interessi per le ragioni esplicitate al punto
4) della presente memoria;
5. Con vittoria di spese e onorari della presente fase di giudizio”. Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato parzialmente.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Alla luce della documentazione prodotta in atti, deve ritenersi che l' non CP_1
costituendosi non ha fornito la prova della notifica degli avvisi di addebito, oggetto di contestazione. Di contro, ha dato Controparte_4
prova parzialmente degli atti interruttivi successi agli avvisi di addebito.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e documentato in atti, non vi è dubbio che gli avvisi di addebito nn. 39420150003474116000; 39420160005138387000;
39420180005583036000; 39420160005138387000; è ampiamente trascorso il termine prescrizionale quiquennale. Relativamente agli avvisi nn.
39420160001450941000; 39420160003924943000; n. 39420170002534673000;
39420170004224546000; 39420180002252020000; 39420180005323040000;
39420190002360666000; 39420190002806965000; 39420190004881168000;
3942021000226541000 e 39420220001024647000 il termine di prescrizione non è decorso essendo stato interrotto.
Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto.
In ragione della parziale soccombenza del ricorrente e in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. il Tribunale ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di 1/2 e porre la residua quota a carico del resistente.
La liquidazione è operata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa [€ 44211,97, avuto riguardo, ex art. 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014, “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione e fase decisionale] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M.
n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: a) accoglie il ricorso e dichiara annullati gli avvisi di addebito nn. 39420150003474116000; 39420160005138387000;
39420180005583036000; 39420160005138387000, in quanto prescritti e, conseguentemente, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n.09420249007707167000, limitatamente agli stessi;
b) dichiara compensate nella misura di 1/2 le spese processuali e condanna il resistente a pagare in favore del ricorrente il restante 1/2 che liquida in € - ossia al 50% delle complessive spese di lite pari ad € 1.460,00 - oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distrae in favore del difensore antistatario
Palmi 8 aprile 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo