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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/11/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1481/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n.
1481/2024 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F. . ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Sepe, giusta procura allegata all'atto di citazione, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso Palma Campania alla via Isernia nr. 30;
-APPELLANTE-
E
HDI Assicurazioni S.p.A. (C. F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonietta Friello, unitamente al quale elettivamente domicilia in S. Maria a Vico (CE) alla Via Panoramica n. 80;
-APPELLATO-
NONCHE'
in p.na del legale rapp.te p.t. CP_1
-APPELLATO CONTUMACE-
E
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4462/2023.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di pedo- Parte_1 ne, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, Controparte_3 [...]
CP_ e al fine di sentirli condannare al risarcimento delle lesioni perso- Controparte_2 nali subite a causa del sinistro verificatosi in data 01.07.2022, alle ore 00.10, in agro
1
San Giuseppe Vesuviano, altezza area di parcheggio di piazza E. D'Aosta, in relazione Cont ad un investimento ad opera di un veicolo Ford Focus di propietà della e detenuto nell'occasione dal Sig. . CP_2
1.1 Resisteva alla domanda la Controparte_3
1.2 Rimanevano, invece, contumaci la e . CP_4 Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 4462/23 il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda attorea poiché non provata con condanna della stessa alle spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello censu- Parte_1 rando la statuizione di rigetto della domanda per la carenza di motivazione dell'iter lo- gico-giuridico con cui il giudice di pace era giunto alla affermazione della mancata pro- va dell'evento oggetto di causa. Ha, quindi, insistito, per la integrale riforma della sen- tenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito in via preliminare CP_5
l'inammissibilità dell'appello poiché proposto dopo la scadenza del termine breve pre- visto per l'impugnazione. Nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio.
4. Sono rimasti contumaci, invece, e . CP_4 Controparte_2
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giun- ge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione
1.In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , non costi- CP_4 Parte_2 tuitosi in giudizio a dispetto della ritualità della notifica perfezionatasi rispettivamente in data 6.3.24 e 19.03.24.
2. In limine litis va ravvisata l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c..
Parte appellata, invero, ha notificato la sentenza, a mezzo pec in data 3.2.24, all'indirizzo pec del procuratore costituito in primo grado e dallo stesso dichiarato in ta- le sede, laddove l'appello è stato notificato in data 6.3.2024.
Ebbene occorre precisare che a nulla vale il fatto che la sentenza è stata notificata di sa- bato (3.2.2024), in quanto l'art 155 c.p.c. stabilisce la proroga ope legis al primo giorno seguente non festivo che scade nella giornata di sabato;
previsioni giustificate dall'esigenza di “consentire al titolare del diritto o della facoltà un estremo atto di
2
esercizio che non sarebbe possibile se l'ultimo giorno cadesse in giorno festivo” (così, testualmente, Cass. 29/09/2017, n. 22878; Cass. 06/11/1982, n. 5864). Ratio in tutta evidenza insussistente nell'ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all'inizio o nel cor- so del periodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il com- pimento di un atto processuale: e ciò spiega la diversità di disciplina e la necessaria considerazione del dies festivo di notifica di un provvedimento quale exordium del ter- mine per l'impugnazione, espunto in ogni caso il giorno iniziale di esso (art. 155, primo comma, cod. proc. civ: dies a quo non computatur in termino)» (Cass. Sez. 3
25/07/2022 n. 23123, da ultimo ordinanza 1468/23).
Dunque, nella fattispecie in esame, questo Tribunale ritiene fondata l'eccezione sulla tardività del gravame sollevata dall'appellata poiché la notifica della sentenza di prima grado è stata effettuata in data 03.02.2024, non rilevando che il dies a quo ricade nel giorno festivo, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. veniva a cadere in data 04.03.2024 (lunedì), con la conseguenza che l'appello notificato in data 6.3.2024 non era tempestivo.
2. Le spese seguono l'ordinaria regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e, pertanto, va condannato a rifondere quelle sostenute da per Parte_1 Controparte_3 la difesa nella presente fase, secondo la liquidazione operata in dispositivo in applica- zione del D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 (scaglione che va da 5.200,00 a
26.000,00), parametri minimi stante la semplicità delle questioni affrontate e l'attività in concreo svolta, esclusa la non espletata fase istruttoria.
2.1. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese di lite Controparte_3 che si liquidano in € 1.700,00, esclusa la fase istruttoria, per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovute, come per legge.
Così deciso in Nola, il 7/11/2025
Il Giudice
3
Dott.Andrea Francesco Fabbri
4
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n.
1481/2024 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F. . ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Sepe, giusta procura allegata all'atto di citazione, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso Palma Campania alla via Isernia nr. 30;
-APPELLANTE-
E
HDI Assicurazioni S.p.A. (C. F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonietta Friello, unitamente al quale elettivamente domicilia in S. Maria a Vico (CE) alla Via Panoramica n. 80;
-APPELLATO-
NONCHE'
in p.na del legale rapp.te p.t. CP_1
-APPELLATO CONTUMACE-
E
Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4462/2023.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese dalle parti all'odierna udienza.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di pedo- Parte_1 ne, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, Controparte_3 [...]
CP_ e al fine di sentirli condannare al risarcimento delle lesioni perso- Controparte_2 nali subite a causa del sinistro verificatosi in data 01.07.2022, alle ore 00.10, in agro
1
San Giuseppe Vesuviano, altezza area di parcheggio di piazza E. D'Aosta, in relazione Cont ad un investimento ad opera di un veicolo Ford Focus di propietà della e detenuto nell'occasione dal Sig. . CP_2
1.1 Resisteva alla domanda la Controparte_3
1.2 Rimanevano, invece, contumaci la e . CP_4 Controparte_2
1.3 Con sentenza n. 4462/23 il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda attorea poiché non provata con condanna della stessa alle spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello censu- Parte_1 rando la statuizione di rigetto della domanda per la carenza di motivazione dell'iter lo- gico-giuridico con cui il giudice di pace era giunto alla affermazione della mancata pro- va dell'evento oggetto di causa. Ha, quindi, insistito, per la integrale riforma della sen- tenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito in via preliminare CP_5
l'inammissibilità dell'appello poiché proposto dopo la scadenza del termine breve pre- visto per l'impugnazione. Nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del giudizio.
4. Sono rimasti contumaci, invece, e . CP_4 Controparte_2
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, giun- ge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione
1.In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , non costi- CP_4 Parte_2 tuitosi in giudizio a dispetto della ritualità della notifica perfezionatasi rispettivamente in data 6.3.24 e 19.03.24.
2. In limine litis va ravvisata l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c..
Parte appellata, invero, ha notificato la sentenza, a mezzo pec in data 3.2.24, all'indirizzo pec del procuratore costituito in primo grado e dallo stesso dichiarato in ta- le sede, laddove l'appello è stato notificato in data 6.3.2024.
Ebbene occorre precisare che a nulla vale il fatto che la sentenza è stata notificata di sa- bato (3.2.2024), in quanto l'art 155 c.p.c. stabilisce la proroga ope legis al primo giorno seguente non festivo che scade nella giornata di sabato;
previsioni giustificate dall'esigenza di “consentire al titolare del diritto o della facoltà un estremo atto di
2
esercizio che non sarebbe possibile se l'ultimo giorno cadesse in giorno festivo” (così, testualmente, Cass. 29/09/2017, n. 22878; Cass. 06/11/1982, n. 5864). Ratio in tutta evidenza insussistente nell'ipotesi in cui il giorno festivo si collochi all'inizio o nel cor- so del periodo di tempo, valutato secondo il calendario comune, accordato per il com- pimento di un atto processuale: e ciò spiega la diversità di disciplina e la necessaria considerazione del dies festivo di notifica di un provvedimento quale exordium del ter- mine per l'impugnazione, espunto in ogni caso il giorno iniziale di esso (art. 155, primo comma, cod. proc. civ: dies a quo non computatur in termino)» (Cass. Sez. 3
25/07/2022 n. 23123, da ultimo ordinanza 1468/23).
Dunque, nella fattispecie in esame, questo Tribunale ritiene fondata l'eccezione sulla tardività del gravame sollevata dall'appellata poiché la notifica della sentenza di prima grado è stata effettuata in data 03.02.2024, non rilevando che il dies a quo ricade nel giorno festivo, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. veniva a cadere in data 04.03.2024 (lunedì), con la conseguenza che l'appello notificato in data 6.3.2024 non era tempestivo.
2. Le spese seguono l'ordinaria regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e, pertanto, va condannato a rifondere quelle sostenute da per Parte_1 Controparte_3 la difesa nella presente fase, secondo la liquidazione operata in dispositivo in applica- zione del D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 (scaglione che va da 5.200,00 a
26.000,00), parametri minimi stante la semplicità delle questioni affrontate e l'attività in concreo svolta, esclusa la non espletata fase istruttoria.
2.1. Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzio- ne disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese di lite Controparte_3 che si liquidano in € 1.700,00, esclusa la fase istruttoria, per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovute, come per legge.
Così deciso in Nola, il 7/11/2025
Il Giudice
3
Dott.Andrea Francesco Fabbri
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