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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 310/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 310/2024 promossa da:
, nata [...], in [...], (C.F.: ) e ivi residente in Parte_1 C.F._1 avenida Hidelberto de Albuquerque Ferreira, 1070, CEP 15440-000, Nova Granada (SP);
, nata il [...], in [...], (C.F.: ) e ivi residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Santo Andrè, 55, ap. 192, quartiere centro, CAP 09020-230, Santo Andrè (SP);
, nata il [...], in [...], (C.F.: ) e residente e Parte_2 C.F._3 in Rua Francisco Perroti, 386, CAP 05531-000 (SP);
, nata in data [...], in [...], (C.F.: ), e residente Persona_1 C.F._4 in avenida Hidelberto de Albuquerque Ferreira, 1070, CEP 15440-000, Nova Granada (SP);
, nato il [...], in [...], (C F.: ) e residente Parte_3 C.F._5 in Rua Fradique UT, 465, B1, 2 apto. 38, Pinheiros, CEP 05416-010, San Paolo (SP);
, nata il [...], in [...], (C.F.: ), e residente in Parte_4 C.F._6
Rua Manoel Ribeiro de Sa', n. 505, CEP 15440-000, Nova Granada (SP).
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Fernando Bianchino (C.F.
- fax 0984306022 - ), come da procure notarili C.F._7 Email_1 in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato, sito in San CO NT (CS), via Vittorio Emanuele III n. 57 (CAP 87018).
-ricorrenti- contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
1 N. R.G. 310/2024
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_2 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...], a [...], figlio di e Persona_2 Persona_3 RS
(doc.3), ed emigrato successivamente in Brasile, ove aveva contratto matrimonio con Per_5
in data 19/12/1914 (doc. 5). Dall'anzidetta unione matrimoniale era nata, in data 14/05/1924,
[...]
(doc. 06). L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_6 naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza
[...]
ella, in data 27/12/1947, aveva contratto matrimonio con Persona_6 Persona_7
(doc. 07). Dall'anzidetta unione coniugale erano nati: , in data 11/05/1952 (doc. 08); Parte_1
, in data 29/03/1950 (doc. 09) e , in data 04/11/1964 (doc.10). Persona_8 Controparte_1
e , odierne ricorrenti. Parte_1 Controparte_1
In data 22/04/1983, aveva contratto matrimonio con (doc. 11). Parte_1 Persona_9
Conseguentemente, la donna era divenuta . Dall'anzidetta unione coniugale Persona_10 era nati: , in data 09/09/1987 (doc. 12), , in data Parte_4 Persona_1
08/11/1983 (doc. 13) e , in data 28/05/1986 (doc. 14); Parte_3
Con riferimento alla discendenza di , egli aveva sposato in Persona_8 Persona_11 data 03/11/1973, (doc. 15). Conseguentemente la donna era divenuta . Persona_12
Dall'anzidetta unione coniugale era nata , in data [...] (doc. 16). Parte_2
Con riferimento alla discendenza di ella aveva contratto matrimonio con Controparte_1 [...]
, in data 06/03/1992 (doc. 17). Ulteriormente, aveva Persona_13 Parte_2 contratto un primo matrimonio con in data 21/10/2000, Persona_14 unione poi dissoltasi con sentenza del 29/12/2009, passata in giudicato il 03/02/20210 e, successivamente, aveva contratto secondo matrimonio con in data Persona_15
27/11/2017 (doc. 18).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2
2 N. R.G. 310/2024
all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , secondo quanto risulta dal sistema informatico, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 18/03/2024, il giudice fissava l'udienza del 04/07/2024, per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege.
All'udienza de quo, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Bianchino
Fernando, mentre per il resistente, malgrado la regolarità delle notifiche, nessuno compariva, per cui il giudice ne dichiarava la contumacia. Il difensore precisava le conclusioni riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e discuteva la causa. Il Giudice riserva il deposito della sentenza nei prossimi trenta giorni.
Con decreto del 20/07/2024, il giudice, letto il provvedimento del Presidente di Sezione del
17/07/2024 con cui, a seguito del rifiuto, da parte dell'Agenzia , a registrare i CP_3 provvedimenti emessi all'esito dei ricorsi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana in cui non sono presenti i codici fiscali rilasciati dalla stessa Agenzia o dalle Ambasciate o dai consolati italiani, si chiedeva che, prima della definizione dei procedimenti in materia, venisse prodotta la documentazione relativa all'attribuzione del codice fiscale e rilevato che, nel procedimento, non era stato prodotto il certificato di attribuzione del codice fiscale dei ricorrenti;
visti gli artt. 125, 163 e
167 c.p.c.; disponeva la rimessione della causa sul ruolo e fissava per la prosecuzione l'udienza del
30/01/2025, invitando i ricorrenti a produrre la documentazione richiesta e assegnando termine fino al giorno antecedente all'udienza.
All'udienza de quo, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Bianchino
Fernando, mentre per il resistente nessuno compariva. Il difensore faceva presente di aver depositato i certificati dei codici fiscali richiesti e ulteriore documentazione relativa all'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il consolato e chiedeva un rinvio per produrre ulteriore documentazione analoga. Il giudice rinviava all'udienza del 06/03/2025, concedendo termine di venti giorni per produrre ulteriore documentazione e ulteriore termine di dieci giorni per replicare e dedurre a prova contraria.
All'udienza del 6 marzo 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv.
Bianchino Fernando, mentre per il resistente nessuno compariva. Il difensore faceva presente di aver depositato una comunicazione del Ministero degli Esteri inviata alle Avvocature Distrettuali dello
3 N. R.G. 310/2024
Stato da cui si evincevano i lunghi tempi di attesa al di San Paolo e gli screenshot relativi Parte_5 ai tentativi sul sistema “Prenot@mi”, insisteva nel ricorso e nel suo accoglimento.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della
4 N. R.G. 310/2024
domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, abbia subito evento interruttivo.
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non
è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 11.08.2023, il Ministero della Giustizia, segreteria nazionale di Parte_6
ha certificato che: “Non consta, fino la presente data, registro di naturalizzazione in nome
[...] di o figlio(a) di e di Persona_2 Controparte_4 RS
, nato in [...] il [...]” (doc. 4). Persona_3
Per tale condizione, l'emigrato italiano , aveva trasmesso la cittadinanza italiana “iure Persona_2 sanguinis” alla discendente nata in data [...], (doc. 06). Tuttavia, Persona_6 sebbene la primogenita acquistasse automaticamente la cittadinanza italiana per il rapporto di paternità con l'avo, questa, a sua volta non la poteva trasmettere ai propri discendenti, ricorrenti
5 N. R.G. 310/2024
inclusi. Ciò in quanto la medesima aveva contratto matrimonio con un cittadino brasiliano, tale
, in data 27/12/1947 (doc. 07). Persona_7
Sulla scorta della normativa vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre
6 N. R.G. 310/2024
cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Ciò posto, per i discendenti da madre italiana la quale ha sposato uno straniero prima del 1948, la necessità del riconoscimento della cittadinanza in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti sussiste l'interesse ad agire, atteso che gli stessi vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Comunque, dagli atti allegati si evince che i ricorrenti hanno tentato la procedura amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente Consolato di San Paolo del Brasile, ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992, sia per il tramite dei moduli cartacei, spediti con raccomandate
A/R (doc.19), risalenti all'annualità del 2023, sia attraverso la consueta procedura on-line per il tramite della piattaforma Prenot@mi, accedendo in date e fasce orarie differenti (cfr. screenshot del
24.01.2025; del 25.01.2025; del 26.01.2025; del 27.01.2025; del 28.01.2025; del 02.02.2025; del
03.02.2025; del 04.02.2025; del 06.02.2025; del 07.02.2025; del 08.02.2025; del 09.02.2025; del
10.02.2025; dell'11.02.2025; del 12.02.2025; del 13.02.2025, del 16.02.2025; del 17.02.2025; del
18.02.2025; del 19.02.2025; del 20.02.2025; del 22.02.2025; del 25.02.2025; del 26.02.2025; del
27.02.2025; del 28.02.2025; del 03.03.2025; del 04.03.2025; del 05.03.2025 – Print allegati nei depositi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025). Gli stessi hanno allegato specificamente che le N. R.G. 310/2024
liste d'attesa sono molto lunghe e non vengono definite in tempi certi e celeri.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che la primogenita dell'avo italiano godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, risulta che nato il Persona_2
17/04/1888, a Sinopoli (RC), dall'unione con aveva generato, in data 14/05/1924, Persona_5
(doc. 06). Ella, a sua volta, in data 27/12/1947, aveva contratto matrimonio Persona_6 con (doc. 07) ed aveva procreato , in data 11/05/1952 Persona_7 Persona_16
(doc. 08); , in data 29/03/1950 (doc. 09) e , in data 04/11/1964 Persona_8 Controparte_1
(doc.10). Ulteriormente, risulta che, in data 22/04/1983, aveva contratto matrimonio Parte_1 con (doc. 11) e dall'unione coniugale era nati: , in data Persona_9 Parte_4
09/09/1987 (doc. 12), , in data 08/11/1983 (doc. 13) e Persona_1 Parte_3
, in data 28/05/1986 (doc. 14);
[...]
Inoltre, , dall'unione con in data 03/11/1973, (doc. 15), aveva Persona_8 Persona_11 generato , in data 19/08/1975 (doc. 16). In data 06/03/1992 Parte_2 Controparte_1 aveva contratto matrimonio con (doc. 17). Infine, Persona_13 Parte_2 aveva contratto un primo matrimonio con in data 21/10/2000, Persona_14 unione poi dissoltasi con sentenza del 29/12/2009, passata in giudicato il 03/02/20210 e, successivamente, aveva contratto secondo matrimonio con in data Persona_15
27/11/2017 (doc. 18).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_2 Parte_7 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
8 N. R.G. 310/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata [...], Parte_1 in Brasile;
, nata il [...], in [...]; , nata il Controparte_1 Parte_2
19/08/1975, in Brasile;
, nata in data [...], in [...]; Persona_1 Parte_3
, nato il [...], in [...]; , nata il [...], in [...], il diritto
[...] Parte_4 alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 05.04.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 310/2024 promossa da:
, nata [...], in [...], (C.F.: ) e ivi residente in Parte_1 C.F._1 avenida Hidelberto de Albuquerque Ferreira, 1070, CEP 15440-000, Nova Granada (SP);
, nata il [...], in [...], (C.F.: ) e ivi residente in [...]Controparte_1 C.F._2
Santo Andrè, 55, ap. 192, quartiere centro, CAP 09020-230, Santo Andrè (SP);
, nata il [...], in [...], (C.F.: ) e residente e Parte_2 C.F._3 in Rua Francisco Perroti, 386, CAP 05531-000 (SP);
, nata in data [...], in [...], (C.F.: ), e residente Persona_1 C.F._4 in avenida Hidelberto de Albuquerque Ferreira, 1070, CEP 15440-000, Nova Granada (SP);
, nato il [...], in [...], (C F.: ) e residente Parte_3 C.F._5 in Rua Fradique UT, 465, B1, 2 apto. 38, Pinheiros, CEP 05416-010, San Paolo (SP);
, nata il [...], in [...], (C.F.: ), e residente in Parte_4 C.F._6
Rua Manoel Ribeiro de Sa', n. 505, CEP 15440-000, Nova Granada (SP).
Rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avvocato Fernando Bianchino (C.F.
- fax 0984306022 - ), come da procure notarili C.F._7 Email_1 in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato, sito in San CO NT (CS), via Vittorio Emanuele III n. 57 (CAP 87018).
-ricorrenti- contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
1 N. R.G. 310/2024
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente non costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_2 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...], a [...], figlio di e Persona_2 Persona_3 RS
(doc.3), ed emigrato successivamente in Brasile, ove aveva contratto matrimonio con Per_5
in data 19/12/1914 (doc. 5). Dall'anzidetta unione matrimoniale era nata, in data 14/05/1924,
[...]
(doc. 06). L'avo italiano non aveva acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_6 naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisavano che: con riferimento alla discendenza
[...]
ella, in data 27/12/1947, aveva contratto matrimonio con Persona_6 Persona_7
(doc. 07). Dall'anzidetta unione coniugale erano nati: , in data 11/05/1952 (doc. 08); Parte_1
, in data 29/03/1950 (doc. 09) e , in data 04/11/1964 (doc.10). Persona_8 Controparte_1
e , odierne ricorrenti. Parte_1 Controparte_1
In data 22/04/1983, aveva contratto matrimonio con (doc. 11). Parte_1 Persona_9
Conseguentemente, la donna era divenuta . Dall'anzidetta unione coniugale Persona_10 era nati: , in data 09/09/1987 (doc. 12), , in data Parte_4 Persona_1
08/11/1983 (doc. 13) e , in data 28/05/1986 (doc. 14); Parte_3
Con riferimento alla discendenza di , egli aveva sposato in Persona_8 Persona_11 data 03/11/1973, (doc. 15). Conseguentemente la donna era divenuta . Persona_12
Dall'anzidetta unione coniugale era nata , in data [...] (doc. 16). Parte_2
Con riferimento alla discendenza di ella aveva contratto matrimonio con Controparte_1 [...]
, in data 06/03/1992 (doc. 17). Ulteriormente, aveva Persona_13 Parte_2 contratto un primo matrimonio con in data 21/10/2000, Persona_14 unione poi dissoltasi con sentenza del 29/12/2009, passata in giudicato il 03/02/20210 e, successivamente, aveva contratto secondo matrimonio con in data Persona_15
27/11/2017 (doc. 18).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2
2 N. R.G. 310/2024
all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , secondo quanto risulta dal sistema informatico, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva.
Con decreto del 18/03/2024, il giudice fissava l'udienza del 04/07/2024, per la comparizione delle parti, assegnando al convenuto termine per la costituzione fino a dieci giorni prima dell'udienza e disponendo le notificazioni ex lege.
All'udienza de quo, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Bianchino
Fernando, mentre per il resistente, malgrado la regolarità delle notifiche, nessuno compariva, per cui il giudice ne dichiarava la contumacia. Il difensore precisava le conclusioni riportandosi alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e discuteva la causa. Il Giudice riserva il deposito della sentenza nei prossimi trenta giorni.
Con decreto del 20/07/2024, il giudice, letto il provvedimento del Presidente di Sezione del
17/07/2024 con cui, a seguito del rifiuto, da parte dell'Agenzia , a registrare i CP_3 provvedimenti emessi all'esito dei ricorsi in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana in cui non sono presenti i codici fiscali rilasciati dalla stessa Agenzia o dalle Ambasciate o dai consolati italiani, si chiedeva che, prima della definizione dei procedimenti in materia, venisse prodotta la documentazione relativa all'attribuzione del codice fiscale e rilevato che, nel procedimento, non era stato prodotto il certificato di attribuzione del codice fiscale dei ricorrenti;
visti gli artt. 125, 163 e
167 c.p.c.; disponeva la rimessione della causa sul ruolo e fissava per la prosecuzione l'udienza del
30/01/2025, invitando i ricorrenti a produrre la documentazione richiesta e assegnando termine fino al giorno antecedente all'udienza.
All'udienza de quo, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv. Bianchino
Fernando, mentre per il resistente nessuno compariva. Il difensore faceva presente di aver depositato i certificati dei codici fiscali richiesti e ulteriore documentazione relativa all'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il consolato e chiedeva un rinvio per produrre ulteriore documentazione analoga. Il giudice rinviava all'udienza del 06/03/2025, concedendo termine di venti giorni per produrre ulteriore documentazione e ulteriore termine di dieci giorni per replicare e dedurre a prova contraria.
All'udienza del 6 marzo 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva, per il ricorrente, l'avv.
Bianchino Fernando, mentre per il resistente nessuno compariva. Il difensore faceva presente di aver depositato una comunicazione del Ministero degli Esteri inviata alle Avvocature Distrettuali dello
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Stato da cui si evincevano i lunghi tempi di attesa al di San Paolo e gli screenshot relativi Parte_5 ai tentativi sul sistema “Prenot@mi”, insisteva nel ricorso e nel suo accoglimento.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria. Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della
4 N. R.G. 310/2024
domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, abbia subito evento interruttivo.
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non
è stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 11.08.2023, il Ministero della Giustizia, segreteria nazionale di Parte_6
ha certificato che: “Non consta, fino la presente data, registro di naturalizzazione in nome
[...] di o figlio(a) di e di Persona_2 Controparte_4 RS
, nato in [...] il [...]” (doc. 4). Persona_3
Per tale condizione, l'emigrato italiano , aveva trasmesso la cittadinanza italiana “iure Persona_2 sanguinis” alla discendente nata in data [...], (doc. 06). Tuttavia, Persona_6 sebbene la primogenita acquistasse automaticamente la cittadinanza italiana per il rapporto di paternità con l'avo, questa, a sua volta non la poteva trasmettere ai propri discendenti, ricorrenti
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inclusi. Ciò in quanto la medesima aveva contratto matrimonio con un cittadino brasiliano, tale
, in data 27/12/1947 (doc. 07). Persona_7
Sulla scorta della normativa vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre
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cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Ciò posto, per i discendenti da madre italiana la quale ha sposato uno straniero prima del 1948, la necessità del riconoscimento della cittadinanza in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti sussiste l'interesse ad agire, atteso che gli stessi vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Comunque, dagli atti allegati si evince che i ricorrenti hanno tentato la procedura amministrativa di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente Consolato di San Paolo del Brasile, ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992, sia per il tramite dei moduli cartacei, spediti con raccomandate
A/R (doc.19), risalenti all'annualità del 2023, sia attraverso la consueta procedura on-line per il tramite della piattaforma Prenot@mi, accedendo in date e fasce orarie differenti (cfr. screenshot del
24.01.2025; del 25.01.2025; del 26.01.2025; del 27.01.2025; del 28.01.2025; del 02.02.2025; del
03.02.2025; del 04.02.2025; del 06.02.2025; del 07.02.2025; del 08.02.2025; del 09.02.2025; del
10.02.2025; dell'11.02.2025; del 12.02.2025; del 13.02.2025, del 16.02.2025; del 17.02.2025; del
18.02.2025; del 19.02.2025; del 20.02.2025; del 22.02.2025; del 25.02.2025; del 26.02.2025; del
27.02.2025; del 28.02.2025; del 03.03.2025; del 04.03.2025; del 05.03.2025 – Print allegati nei depositi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025). Gli stessi hanno allegato specificamente che le N. R.G. 310/2024
liste d'attesa sono molto lunghe e non vengono definite in tempi certi e celeri.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che la primogenita dell'avo italiano godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, risulta che nato il Persona_2
17/04/1888, a Sinopoli (RC), dall'unione con aveva generato, in data 14/05/1924, Persona_5
(doc. 06). Ella, a sua volta, in data 27/12/1947, aveva contratto matrimonio Persona_6 con (doc. 07) ed aveva procreato , in data 11/05/1952 Persona_7 Persona_16
(doc. 08); , in data 29/03/1950 (doc. 09) e , in data 04/11/1964 Persona_8 Controparte_1
(doc.10). Ulteriormente, risulta che, in data 22/04/1983, aveva contratto matrimonio Parte_1 con (doc. 11) e dall'unione coniugale era nati: , in data Persona_9 Parte_4
09/09/1987 (doc. 12), , in data 08/11/1983 (doc. 13) e Persona_1 Parte_3
, in data 28/05/1986 (doc. 14);
[...]
Inoltre, , dall'unione con in data 03/11/1973, (doc. 15), aveva Persona_8 Persona_11 generato , in data 19/08/1975 (doc. 16). In data 06/03/1992 Parte_2 Controparte_1 aveva contratto matrimonio con (doc. 17). Infine, Persona_13 Parte_2 aveva contratto un primo matrimonio con in data 21/10/2000, Persona_14 unione poi dissoltasi con sentenza del 29/12/2009, passata in giudicato il 03/02/20210 e, successivamente, aveva contratto secondo matrimonio con in data Persona_15
27/11/2017 (doc. 18).
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_2 Parte_7 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
8 N. R.G. 310/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata [...], Parte_1 in Brasile;
, nata il [...], in [...]; , nata il Controparte_1 Parte_2
19/08/1975, in Brasile;
, nata in data [...], in [...]; Persona_1 Parte_3
, nato il [...], in [...]; , nata il [...], in [...], il diritto
[...] Parte_4 alla cittadinanza italiana, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 05.04.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
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