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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 377 /2024 R.G.L. promossa da:
(C.N.R.) (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino (c.f. ) ove è domiciliato ex lege in via Arsenale n. P.IVA_2
21.
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] CP_2 C.F._1
(TO) il 1° agosto 1967, ivi residente, Via Vialeggio n. 30, rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato acclusa al presente atto, dal Prof. Avv. Giovanni Maria Caruso del Foro di
Roma e dall'Avv. Marco Ventura del Foro di Roma con domicilio digitale eletto presso la PEC del primo
APPELLATA
Oggetto: procedura selettiva
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 05.08.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata in data 02.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di riassunzione di un originario ricorso incardinato presso il
Giudice del lavoro di Roma, e conclusosi con ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale, la dott.ssa ha convenuto CP_2
in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, il Parte_1
La ricorrente ha premesso: - di essere stata assunta a tempo indeterminato nel profilo di Ricercatore III liv il 01.09.2008; - di aver in precedenza prestato servizio a tempo determinato dal 01.12.2001 al
30.11.2005 presso l Controparte_3
Parte confluito nel;
di aver acquisito, a far data del 1° gennaio 2023, il profilo di primo ricercatore II livello professionale per scorrimento delle graduatorie interne relative alla procedura indetta nell'anno
2020 ex art. 15 del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni
e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002- 2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 7 aprile 2006; di aver beneficiato, a seguito della deliberazione del C.D.A. n. 372/2022 , dello scorrimento di n. 659 progressioni dal III al II livello professionale e di un contingente massimo di n. 156 progressioni dal II al I livello professionale, con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 01.01.2023 ed a valere sulle risorse dell'Ente.
La ricorrente ha contestato i requisiti di ammissione alla procedura selettiva interna bandita con provvedimento della Presidente del
CNR n. 315.62 del 2023 relativa alla selezione per soli titoli, ai sensi dell'art.15, comma 6, del CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione- quadriennio normativo 2002-2005- I biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessive n. 180 posizioni di
2 Dirigente di Ricerca, I livello professionale con riferimento all'Area 22
“Sistemi complessi e plasmi”.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del già menzionato bando, alla selezione di cui sopra avrebbero potuto partecipare soltanto “i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio
2023 inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre 2022 e nei ruoli dell'Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda” ciò che condurrebbe alla sua esclusione poiché non in possesso del livello-profilo immediatamente inferiore alla data prevista dal bando.
Ha dedotto che l'articolo 2 sopra citato, non solo avrebbe un effetto escludente, ma sarebbe illegittimo perché in contrasto con l'articolo
15 del CCNL di riferimento, rubricato “Opportunità di sviluppo professionale” e ha concluso come da ricorso introduttivo (al quale si rinvia).
Si è costituita per l convenuto l'Avvocatura distrettuale dello CP_4
Stato per affermare l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 13 giugno 2024, all'esito della discussione, il
Tribunale di Torino ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo, con il quale, in accoglimento del ricorso introduttivo, ha così pronunciato:
“accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione del secondo livello professionale di Primo ricercatore al 1° gennaio 2020, e per l'effetto Parte condanna il ai conseguenti adempimenti, fra cui il corretto inquadramento professionale della ricorrente ad ogni effetto giuridico ed economico;
3 accerta e dichiara che nel passaggio di livello la ricorrente aveva diritto di conservare integralmente l'anzianità di servizio posseduta dal 1° settembre 2008 (oltre all'anzianità di servizio già riconosciuta dall'intestato Tribunale con la sentenza n. 2037/2018), senza diminuzione di un terzo, anche ai fini dell'attribuzione della fascia Parte retributiva di spettanza, e per l'effetto condanna il ai conseguenti adempimenti anche ai fini del corretto inquadramento professionale della ricorrente;
accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura selettiva per titoli indetta dal CNR il 15 giugno 2023 con bando n. 315.62 per l'area concorsuale “Sistemi complessi e plasmi”, e per l'effetto ordina al CNR di ammetterla a tale procedura selettiva, con termine per proporre la domanda di partecipazione non inferiore a giorni quaranta decorrente dalla data odierna, sottoponendone la valutazione alla Commissione esaminatrice già nominata, tenendo conto dei titoli maturati dalla ricorrente fino al 25 luglio 2023; ordina altresì al CNR di includere la domanda che sarà proposta dalla ricorrente nel numero di domande proposte per l'area concorsuale n. 22, “Sistemi complessi e plasmi”, al fine di pervenire al corretto calcolo delle corrispondenti posizioni;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.377,00, oltre rimb. 15%, Cu, Iva e Cpa”. Parte Ricorre in appello il chiedendo la riforma della sentenza e la conseguente reiezione delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio.
Resiste l'appellata, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 16.01.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo Giudice ha accolto la prospettazione di parte ricorrente secondo cui cui l'art. 4, commi 12-13, della Sezione seconda
“Ricercatori e Tecnologi” del CCNL Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione – Parte economica – Biennio 1996-97, volto a salvaguardare, all'atto dell'inquadramento nel livello superiore conseguito, i 2/3 dell'anzianità pregressa maturata, sarebbe implicitamente abrogato.
Si legge in sentenza: “allo stato attuale, le medesime disposizioni finiscono per essere sfavorevoli per il dipendente che, in assenza di alcuna novazione del rapporto di lavoro, acquisisca il livello superiore della medesima area. In tali casi, non vi è ragione per determinare alcuna riduzione dell'anzianità di servizio che il dipendente abbia maturato prima del passaggio di livello.”. Pertanto non sussistono ragioni per continuare ad applicare l'art. 4, commi 12-13, della sezione seconda “Ricercatori e Tecnologi” del CCNL Istituzioni ed
Enti di ricerca e sperimentazione –Parte economica –Biennio 1996-
97, trattandosi di un contratto collettivo che non regola più il rapporto Parte di lavoro dei dipendenti del (né parte convenuta deduceva alcun argomento a sostegno dell'ultrattività della norma), ed il CCNL del 7 aprile 2006 non prevede una decurtazione dell'anzianità di servizio nel caso di accesso al II° livello. Nel passaggio al II°livello la ricorrente aveva pertanto diritto di conservare integralmente
l'anzianità di servizio posseduta dal 1° settembre 2008, oltre a quella già riconosciuta dall'intestato Tribunale con la sentenza n.
2037/2018, senza la diminuzione di un terzo…”
In altri termini, la Giudice ha ritenuto superata la normativa contrattuale applicata dall'Amministrazione (già citato art. 4, del
CCNL area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie
5 professionali, 1996/1997, sezione II, art. 4) che stabilisce “In caso di passaggio dal terzo al secondo o al primo livello d'inquadramento viene riconosciuta l'anzianità effettiva di servizio nel terzo livello ridotta di un terzo” e “Come già previsto dall'art. 22, comma 2, DPR
568/87, e confermato dall'art. 18, comma 10, DPR 171/91, in caso di passaggio dal secondo al primo livello d'inquadramento viene riconosciuta l'anzianità effettiva di servizio maturata nel livello di provenienza ridotta di un terzo aggiungendo quella già ridotta nel passaggio dal terzo al secondo livello.”
L'abrogazione tacita o la disapplicazione delle due disposizioni citate discenderebbe, secondo la Giudicante, dalla entrata in vigore della successiva norma contrattuale (art. 15 CCNL Comparto, quadriennio
2002/2005, biennio economico 2004/2005, all. 03) che non richiama la precedente normativa e non prevede la decurtazione.
2.
Secondo l'appellante la sentenza è errata poiché:
a) partendo da una comparazione sistematica delle fonti, utile all'inquadramento generale dell'istituto in esame, la normativa sulla ricostruzione di carriera per i docenti universitari (DPR 382/1980) prevedeva l'abbattimento di 1/3 del servizio svolto da ricercatore per il passaggio a professore associato e altrettanto per il passaggio da associato a professore ordinario (v. art. 103); con l'intervento del
2010, il legislatore ha eliminato del tutto (art. 8 della l. n. 240/2010) la ricostruzione di carriera del personale universitario per cui non è possibile argomentare, da tali circostanze, che nel parallelo settore degli Enti pubblici di ricerca per cui è causa l'art. 15 del CCNL abbia inteso addirittura ampliare il beneficio della ricostruzione (3/3 anziché
2/3).
b) In secondo luogo, l'art. 15 del CCNL 2002/2005 ha introdotto l'unicità dell'organico dei ricercatori e dei tecnologi degli EPR, valorizzando
6 una omogeneità professionale – ma non una identità mansionistica - senza eliminare la livellazione su tre posizioni (e sette fasce stipendiali per ciascun livello): ciò lascia spazio a una regolamentazione interstiziale. - anche antecedente purché di pari rango - sugli aspetti economici ché, con tutta evidenza, non sono trattati dall'art. 15 citato.
Le disposizioni contenute in detta norma di CCNL hanno dunque un valore ordinamentale quadro ma non si spingono fino a una riforma del trattamento economico derivante dai passaggi di livello (che pertanto resta nel CCNL 1996/1997) in quanto disciplina speciale
(sul trattamento economico) rispetto alla disciplina generale quadro successiva. Conseguentemente, poiché i due interventi normativi richiamati disciplinano due aspetti differenti della gestione delle progressioni del personale, non è configurabile alcuna abrogazione implicita della vecchia disciplina ad opera della nuova.
c) Inconferente è il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza delle
SU 11.04/2018 n.8985.
d) La prima Giudice non ha considerato che il riconoscimento del servizio integrale prestato nel livello inferiore determinerebbe un maggior onere per le Amministrazioni del Comparto, onere che non fu indicato nel prodromico atto di indirizzo del Comitato di settore e poi non fu quantificato in sede di certificazione del CCNL.
e) Il giudice di primo grado sembra aver fatto uso della regola di cui all'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile sulla abrogazione tacita/implicita ma tale regola iuris si applica esclusivamente alle disposizioni normative (leggi regolamenti etc.) non certo alle disposizioni contrattuali pattizie, ancorché di CCNL.
Ad ogni modo, anche a voler ammettere tale ipotesi interpretativa la norma di nuova introduzione (art. 15) non potrebbe operare che per l'avvenire, sicché, le norme abrogate continuerebbero comunque a
7 costituire la disciplina di riferimento per i fatti verificatisi durante la loro vigenza, cioè per tutti i servizi prestati fino al 06 aprile 2006.
3.
Riassumendo quanto già sopra rammentato, parte ricorrente, quale ricercatore di III livello, ha partecipato nel 2020 ad una procedura selettiva per acquisire il II livello Primo ricercatore risultando idonea non vincitrice;
successivamente a seguito di scorrimento della graduatoria ha acquisito tale livello a far data dal 1.1.23 e lamenta la mancata retrodatazione al 2020.
Lamenta che la procedura selettiva del 2023 per il passaggio dal II al
I livello ha illegittimamente richiesto la sussistenza del requisito professionale al 31.12.22 così escludendola e ha contestato il riconoscimento dei due terzi e non dell'intera anzianità di servizio al momento del passaggio dal III al II livello.
4.
In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa dell'appellata che ha sostenuto che vi sarebbe un'omessa impugnazione della statuizione del Giudice di prime cure concernente la retrodatazione dell'assunzione del II livello professionale di primo ricercatore al 1° gennaio 2020 (domanda 1° del ricorso introduttivo). Con conseguente inammissibilità, per assorbimento, del gravame concernente la partecipazione alla
Parte procedura selettiva riservata indetta dal nel giugno 2023 per la progressione a Dirigente di ricerca (3° domanda del ricorso di I grado).
In realtà, come emerge chiaramente nel ricorso in appello è impugnata l'intera parte motiva della sentenza da pagina 6 a pagina
12, stante la (comprensibile) difficoltà di estrapolare le argomentazioni poste dalla prima Giudice a sostegno della decisione. Del resto, le censure mosse alla decisione, se accolte,
8 comporterebbero la reiezione delle domande avanzate dalla lavoratrice in quanto strettamente connesse ed interdipendenti.
5.
Ciò premesso ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento.
In primo luogo, si deve evidenziare che con riferimento alla procedura selettiva 2020 la ricorrente è risultata non vincitrice e solo a seguito di scorrimento nel 2023 ha acquisito il superiore livello. Gli effetti a decorrere dal 1.1.23 sono quindi ben giustificati.
Non è condivisibile il richiamo all'articolo 15 comma 9 CCNL di settore 2006 e all'articolo 8 comma 4 bando 2020 per sostenere la retrodatazione al 1.1.20 (essendo in quell'anno iniziata la procedura) ovvero al 1.1.21 (essendo in quell'anno pubblicata la graduatoria) oppure, in via di ulteriore subordine, al 1° gennaio 2022, stante la previsione di cui all'art. 1, comma 310, lett. b), della legge di stabilità per il 2022 (legge n. 234 del 2021) o, in via di estremo subordine, al
1° giugno 2022, così come il CNR ha disposto per il primo scorrimento “singolo.”
Questo perché le norme della contrattazione collettiva (art 15) e del bando di concorso si rivolgono ai vincitori della selezione e la ricorrente non lo è stata.
Del resto, non è nemmeno giustificabile parificare i vincitori ai non vincitori, a seguito di riaperture delle graduatorie, pena svalutare il merito, posto che al termine della procedura la ricorrente non aveva alcun diritto alla acquisizione del superiore livello e lo scorrimento delle graduatorie è stata una scelta discrezionale del datore di lavoro che ben avrebbe potuto procedere a nuova selezione.
Né si può sostenere che l'anzianità di servizio non può essere decurtata dal terzo al secondo livello.
9 Come condivisibilmente sostenuto dalla difesa della appellante nel motivo di appello sub B (che si richiama) con riferimento l'art. 15 del
CCNL 2002/2005 non è configurabile alcuna abrogazione implicita della vecchia disciplina ad opera della nuova.
Posto che il passaggio dal III al II livello non è solo una questione di miglioramento retributivo (il che comporterebbe che l'anzianità di servizio non può essere decurtata). Ciò perché pur essendo medesima l'area (in precedenza erano tre diverse) la professionalità non è la stessa.
Allora se non si tratta (e non si tratta) solo di una maggiore esperienza acquisita con uno scatto retributivo non può essere sostenuto che vi è una abrogazione tacita degli articoli 4, cc 12, e 13, ccnl di settore secondo i quali nel passaggio dal terzo al secondo o al primo livello di inquadramento viene riconosciuta l'anzianità di servizio effettiva ridotta di un terzo.
Ugualmente è a dirsi per l'art 22, c2, dpr 568/87 e per l'art 18, c10 dpr 171/91: la circostanza che i livelli rientrino nella medesima area e non in aree diverse non significa che viene in gioco solo uno scatto stipendiale ma uno scatto professionale con la sua propria anzianità.
Quanto alla sentenza delle SU n.8985/2018 tale arresto non affronta funditus la questione dell'abbattimento di 1/3 nella ricostruzione di carriera dei ricercatori/tecnologi e il principio di diritto enunciato in tale sentenza riguarda esclusivamente la giurisdizione ordinaria (su cui nel presente giudizio non vi sono contestazioni. Al più si può leggere nella sentenza una incompatibilità tra l'articolo 15 e i DPR
171/1991 limitatamente al mansionario ma non certo alla ricostruzione di carriera.
6.
Quanto al fatto che la successiva procedura del 2023, per il passaggio dal II al I livello, abbia richiesto la sussistenza del requisito
10 professionale al 31.12.2022 (così escludendo l'appellata) configura per il Collegio una previsione legittima.
Si rammenta che l'articolo 15 del CCNL di settore rubricato
“opportunità di sviluppo professionale”, al comma 5 stabilisce che l'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite
Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore. Il successivo comma 6 prevede che con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore. Il comma 9, infine, prevede che gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data.
Dalla norma si evince che il momento a partire dal quale il candidato deve possedere i requisiti formali per l'ammissione al concorso non può essere successivo al momento a partire dal quale decorreranno gli effetti della promozione.
Non può pertanto l'appellata, transitata dal III al II livello del profilo ricercatori per effetto dello scorrimento della graduatoria di precedente selezione con decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dall1.1.2023 (decorrenza dallo stesso anno della pubblicazione del bando impugnato) e chiedere di partecipare
11 immediatamente anche alla nuova selezione per l'accesso al superiore I livello.
È evidente che la ratio delle norme contrattuali è quella di richiedere una minima permanenza nel livello immediatamente inferiore durante la quale maturare il merito scientifico per consentire l'opportunità di crescita professionale.
In conclusione, l'articolo 15 del citato CCNL di settore nel prevedere che gli effetti decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento presuppone il divieto del doppio passaggio nel medesimo anno in quanto, altrimenti, al 1° gennaio il lavoratore si troverebbe al livello superiore a quello successivo.
7.
L'appello merita, pertanto, accoglimento e conseguentemente devono essere respinte le domande avanzate da con CP_2
il ricorso introduttivo del giudizio.
La novità della questione sulla quale non si è ancora pronunciata la
Suprema Corte induce il Collegio alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si dà atto che in dispositivo, per mero errore materiale, è stato scritto respinge l'appello invece di: “in accoglimento dell'appello respinge le domande avanzate da con il ricorso introduttivo del CP_2 giudizio”
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello, compensa le spese di lite entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso all'udienza del 16.01.2025
CONSIGLIERE est. PRESIDENTE
Dott. Patrizia Visaggi Dott. Piero Rocchetti
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