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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 28 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 824 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
ingegner , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Sportelli, Parte_2
Luigi Ricci Palopoli, Claudia Consarino e Rosa Bruno presso il cui studio in Crotone,
Via Vittorio Veneto n. 136 ha eletto domicilio,
Appellante - appellato incidentale
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Peluso ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cerenzia, c.so Colombo n. 1, presso il difensore,
Appellato – appellante incidentale
Oggetto: Appello a Sentenza n. 593/2022 emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione
Lavoro, pubblicata in data 12 luglio 2022. Differenze retributive.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. appella la sentenza del Tribunale di Crotone che ha Parte_1
parzialmente accolto – ovvero nei limiti dell'accertata prescrizione quinquennale - il ricorso con cui , dipendente dell'appellante fin dal 7 gennaio 2003, Controparte_1 premesso di avere sempre svolto la prestazione su tre turni consecutivi avvicendati e di avere ricevuto l'indennità prevista dal CCNL del 2010 solo per i turni in orario diurno e non per quello notturno, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a percepire tale indennità anche per il turno notturno e, conseguentemente, condannata la convenuta al pagamento della somma a tale titolo dovuta a decorrere Pt_1
dalla data di entrata in vigore del richiamato CCNL nell'importo determinato in atti.
2. Assume la società appellante che abbia errato il Tribunale a ritenere che il trattamento previsto dal CCIA del 20\11\2001 non fosse da ritenere integralmente sostitutivo di quello invocato dal ricorrente, essendo finalizzato a compensare il medesimo tipo di disagio lavorativo. Così come avrebbe sbagliato a non rilevare l'acquiescenza ultradecennale prestata dai lavoratori all'erogazione di tale più favorevole trattamento, di cui chiede, in subordine, la compensazione con quello preteso sulla base delle disposizioni del contratto collettivo nazionale. Ribadendo anche l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito rivendicato, computata a ritroso a far data dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non essendo stata fornita prova, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, di precedenti atti interruttivi.
3. Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, sia integralmente rigettato il ricorso proposto dal lavoratore appellato ed, in subordine, che l'importo dovuto sia compensato con quanto corrisposto a compensazione del medesimo disagio sulla base dell'invocato CCIA e contenuto nei limiti dell'invocata prescrizione quinquennale.
4. Si è costituito , con appello incidentale regolarmente Controparte_1
notificato, ed ha chiesto il rigetto dell'appello principale deducendo che il Tribunale ha correttamente emesso la decisione gravata ad eccezione di quanto motivato in ordine alla compensazione delle spese di causa, delle quali chiede il riconoscimento in via riconvenzionale, eccependo che non si trattasse di una nuova questione, per come posta a sostegno dal Tribunale.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. Nella premessa che la Corte ha già scrutinato una questione sovrapponibile,
(Sentenza n. 161/2023 pubbl. il 28/02/2023 - RG n. 825/2022) e che il Collegio intende fare riferimento alle motivazioni ivi prodotte ex art. 118 d.a.c.p.c., l'appello principale è infondato e va respinto.
II. L'appello incidentale è fondato a deve essere accolto.
, con ricorso del 13 settembre 2021, ha adito il Tribunale di Parte_3
Crotone deducendo di essere stato dipendente della dal 7 Parte_1
gennaio 2003 con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica iniziale di impiegato, livello B1 S, con mansione di operatore impianto, e svolgendo lavori tecnico-manuali specializzati CCNL Elettrici, svolgendo la propria prestazione lavorativa su turni avvicendati di otto ore l'uno, due diurni e uno notturno, con orari
6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.
Pt_ Deduceva che l'azienda, diversamente da quanto previsto dal CCNL di categoria, che prevede un compenso pari all'11% per coloro che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, dall'anno 2002
e sino al 31.12.2020, non aveva corrisposto alcun compenso per il lavoro svolto durante il terzo turno notturno (ma solo una maggiorazione per i turni diurni); che solamente in data 01.01.2021 la corrispondeva al lavoratore l'invocata Parte_1
maggiorazione dell'11% sul terzo turno;
che, pertanto, allo stesso spettano differenze retributive per la somma complessiva di euro 20.115,31come da conteggi in atti.
I.c. Costituitasi con memoria, ha dedotto di avere acquisito la Parte_1
centrale di Strongoli nel 2003 e che, non prevedendo a quell'epoca il CCNL alcuna indennità di cambio turno, aveva “applicato, al fine di tutelare i suddetti lavoratori” il CCIA del 20\11\2001, nel quale era riconosciuta una “Indennità Cambio Turno pari al 25% della retribuzione oraria per ogni turno di 8 ore, a copertura onnicomprensiva del tempo necessario al disbrigo delle attività suddette”.
Aggiungendo che l'indennità pretesa dal ricorrente, introdotta solo con l'art.38 del
CCNL del 5\3\2010, non era stata erogata al lavoratori turnisti poiché gli stessi già beneficiavano del trattamento complessivamente più favorevole riconosciuto con il contratto integrativo aziendale e costituito dall'indennità sopra citata unitamente ad altri trattamenti di natura retributiva “quali premi di risultato, ticket restaurant in misura sensibilmente superiore alle previsioni del CCNL Elettrici (Euro 6,80 anziché
Euro 2,00, importo ora ulteriormente aumentato ad Euro 8,00), concessione di 6 giorni annui di ROL in aggiunta alle previsioni del CCNL Elettrici, premio presenza
(istituito dal 2018)”. Tanto premesso, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, che fossero dichiarati prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio computato a ritroso dalla data di notifica del ricorso e comunque compensati gli importi erogati in base al CCIA con quelli pretesi dal ricorrente, così circoscrivendo l'eventuale condanna al pagamento della sola differenza.
I.d. Il Tribunale di Crotone ha accolto parzialmente il ricorso, con rinvio ai precedenti conformi ex art.118 d.a.c.p.c..
I.e. Pacifici i fatti di causa (lavoro svolto come turnista sin dalla data di assunzione ed omessa corresponsione dell'indennità di turno di cui alle citate disposizioni di
CCNL per i soli turni in orario notturno), ha circoscritto la preliminare questione sottoposta al proprio giudizio allo stabilire se l'indennità di cui al CCIA del
20\11\2001 potesse ritenersi o meno sostitutiva di quella prevista dai CCNL, vigenti a partire dal 2010. Ha, quindi, rilevato come l'inciso finale del punto 2 dell'accordo aziendale prevedesse espressamente che l'indennità di cambio turno ivi prevista “sarà assorbita in caso di modifica della normativa contrattuale sul trattamento turnisti e semiturnisti”. Dopo di che ha constatato che solo a partire dal 2010 il CCNL aveva espressamente disciplinato la materia (prima di allora nulla di specifico essendo previsto) con l'inserimento dell'indennità del 11% oggetto di domanda.
I.f. Indennità, a parere del Tribunale, diretta a compensare i lavoratori da tutta una serie di disagi: “dal prolungamento dell'orario di lavoro in occasione del cambio turno alla variabilità dei giorni di riposo, dai maggiori vincoli derivanti per la programmazione delle ferie, all'alternanza dell'orario di lavoro giornaliero”.
Diversamente dall'applicata disposizione del CCIA, che era invece espressamente finalizzata a compensare “gli adempimenti che il lavoratore deve assolvere alla fine del turno (pulizia personale, consegne, ecc.)”.
Concludendone che “la diversa causa retributiva, sottesa alle maggiorazioni in esame, comporta l'impossibilità di operare alcuna compensazione” fra l'indennità del CCIA e quella del CCNL, la prima essendo destinata “a compensare i disagi del turnista oltre l'orario di lavoro e non anche la penosità del lavoro svolto in turno, nella sua articolazione settimanale come invece quella prevista dal contratto collettivo che difatti, fa espressamente salvo il trattamento economico previsto in relazione all'orario normale di lavoro di cui all'art.26, al lavoro notturno e straordinario, come sopra indicato”.
I.f. Il Giudice di primo grado ha, poi, anche escluso che la disciplina del CCIA fosse finalizzata a sostituire quella prevista dal CCNL, atteso, appunto, il suo diverso oggetto e ritenuta irrilevante la circostanza dedotta (e rimasta indimostrata) secondo cui la disciplina del CCIIA fosse da ritenere complessivamente di maggior favore, atteso che le disposizioni del CCNL facevano espressamente salvi i trattamenti di maggior favore dei contratti aziendali. Quanto, infine, all'inciso finale della disposizione del CCIA, secondo cui “detta indennità sarà assorbita in caso di modifica della normativa contrattuale sul trattamento turnisti e semiturnisti”, ha ritenuto che la circostanza che l'azienda avesse continuato a corrispondere l'indennità del CCIA fino al 2021 sarebbe “idonea ad integrare gli estremi dell'uso aziendale” con efficacia vincolante per il datore di lavoro, per come affermato da Cass. 31204/21.
Tutto ciò considerato, l'adito Tribunale ha, pertanto, ritenuto dovuta l'indennità prevista dalle disposizioni del CCNL a partire dalla sua introduzione nel 2010.
I.g. Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta solo con le note di discussione del 22 marzo 2022, l'ha accolta solo in parte, avendo ritenuto che il relativo termine fosse stato interrotto dalla diffida di pagamento comunicata dal lavoratore alla con raccomandata ricevuta in data 31 marzo 2017, per come Pt_1
da cartolina di ricevimento in atti. Documentazione la cui portata probatoria non era adeguatamente smentita da quella prodotta dalla convenuta con le note citate. Ha, pertanto, dichiarato la prescrizione degli emolumenti maturati anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso da tale data ovvero fino al 3 aprile 2012 e condannato al pagamento della minore somma di €. 10.634,54, oltre accessori per Parte_1
come da conteggi in atti.
I.h. La società appellante contesta, in primo luogo, che l'indennità prevista dal
CCIA fosse destinata a compensare disagi lavorativi diversi da quelli cui era destinata a fare fronte quella prevista dal CCNL, per come si desumerebbe dall'analogo tenore letterale delle due disposizioni, la prima facendo riferimento agli “adempimenti che il lavoratore deve assolvere alla fine del turno (pulizia personale, consegne ecc.)” e la seconda al “complesso dei disagi che l'esecuzione del lavoro in turno continuo avvicendato comporta rispetto alla normale condizione dei lavoratori” tra cui “i tempi di prolungamento dell'orario in occasione del cambio turno“.
I.i. Assume, pertanto, pertanto, di avere correttamente erogato la diversa indennità prevista dal CCIA, inoltre rilevando che ogni questione sul punto sarebbe stata risolta dal concreto comportamento tenuto dai lavoratori che, non rivendicando per oltre un decennio l'indennità oggetto di domanda, avrebbero mostrato di prestare acquiescenza a tale scelta aziendale.
I.l. Ritiene ancora l'appellante che l'espressa “salvezza dei trattamenti di maggior favore”, contenuta nella disposizione del CCNL, dovrebbe portare alla conclusione che non sia possibile cumulare l'indennità ivi prevista con quella prevista dal CCIA, atteso che “né la legge né la contrattazione collettiva impongono al datore di lavoro di cumulare le indennità in questione e non si vede per quale ragione la Società avrebbe dovuto riconoscere ai propri dipendenti entrambe le spettanze a fronte del medesimo disagio (ossia lavorare su turni avvicendati). Tratta[ndo]si di una duplicazione ingiustificata anche da un punto di vista di oneri e costi a carico dell'azienda”.
I.m. Ribadisce, infine, l'eccezione di prescrizione degli eventuali crediti risalenti ad oltre un quinquennio computato dalla data di notifica del ricorso introduttivo assumendo di avere dimostrato che la cartolina postale prodotta dall'appellato ed in cui risultava mittente la segreteria della non era Parte_5 CP_2 riferita all'intimazione di pagamento dell'indennità per cui è giudizio, bensì la comunicazione delle deleghe alla trattenuta sindacale dei lavoratori in atti indicati.
CP Chiede, pertanto, in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte dal ed, in subordine, di accertare che l'indennità di cambio turno Controparte_1
erogata al medesimo è stata riconosciuta in sostituzione di quella prevista dal CCNL
e, per l'effetto, compensare gli importi a tale titolo erogati con quelli oggetto di domanda e di dichiarare prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dal gennaio del 2021. Ribadendo tutte le richieste di prova testimoniale non ammesse dal giudice di primo grado.
I.o. Ritiene, in primo luogo, il Collegio che la dedotta equiparazione dei disagi lavorativi compensati dalle due identità di cui si discute sia chiaramente smentita dal tenore letterale delle relative norme contrattuali.
-Infatti, nel 20° comma degli articoli 38 dei CCNL del 2010 e 2013 e 29 del CCNL del 2019 (di identico tenore letterale) è affermato che:
“20. Il trattamento previsto nei confronti del personale turnista è fissato a fronte ed
a compensazione del complesso dei disagi che l'esecuzione del lavoro in turno continuo avvicendato comporta rispetto alla normale condizione dei lavoratori che prestano la loro opera con costanza di orario nei giorni feriali della settimana, quali
a titolo esemplificativo quelli derivanti da:
a) l'alternanza dell'orario di lavoro giornaliero;
b) l'impegno ad entrare in turno e di cambiare turno ove ciò sia richiesto dall'organizzazione del lavoro e, comunque, ogniqualvolta sia necessario in sostituzione di turnisti assenti;
c) il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e la non coincidenza con il sabato del sesto giorno settimanale non lavorato;
d) l'eventualità che fra due giorni di "riposo settimanale" intercorrano più di sei giorni di calendario (ancorché intervallati dal "sesto" giorno non lavorato);
e) la mancata consecutività dei predetti due giorni (sesto giorno e riposo settimanale)
e la loro cadenza in giorni variabili nelle diverse settimane anche se prefissati nello schema di turno;
f) la mancata libertà nelle giornate festive cadenti nel turno di lavoro;
g) la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro durante la prestazione in turno con la conseguente impossibilità o, quantomeno, maggiore difficoltà di usufruire di determinati istituti contrattuali (ad es.: assemblee in orario di lavoro;
permessi);
h) i maggiori vincoli nella programmazione delle ferie;
i) le maggiori difficoltà nell'utilizzazione dei mezzi pubblici in relazione agli orari di turno;
j) l'incertezza di avere il cambio turno nell'orario previsto;
k) i tempi di prolungamento dell'orario in occasione del cambio turno”
L'indennità del CCNL, dunque, compensa in parte disagi concernenti esecuzione e modalità della prestazione lavorativa (lett. a, g, k), in parte la restrizione di diritti sindacali (lett. g), in parte disagi di natura propriamente esistenziale (lett. h, i), ma per la gran parte dei casi disagi dell'una e dell'altra natura, com'è inevitabile che sia in un rapporto, quale quello di lavoro subordinato, in cui aspetti e questioni di natura esistenziale sono sempre intimamente connessi con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (lett. b, c, d, e, f, h, i).
Non è, pertanto, possibile equiparare la ratio delle due indennità sulla base della mera similitudine fra quella esplicitata nella norma del contratto aziendale e, fra le molte enumerate dal CCNL, quella sola di cui alla lett. k) della norma collettiva.
I.p. Altrettanto non condivisibile è il secondo motivo d'appello che vorrebbe far discendere l'inesistenza del diritto, o più propriamente il suo venire meno, dalla prolungata acquiescenza (rectius inerzia) dei lavoratori all'omessa erogazione dell'indennità per cui è domanda. Indennità che iniziavano a pretendere oltre un decennio dopo la sua introduzione. E', infatti, noto e pacifico che la sola causa estintiva dei diritti obbligatori connessa all'inerzia del titolare è la prescrizione (cfr., ex multis, Cass. 24068/2015). La pretesa acquiescenza, peraltro, è smentita dalla diffida di pagamento dell'indennità di cui si discute, inviata dalla CP_4
, a nome dell'appellato e di altri otto lavoratori, con raccomandata ricevuta
[...]
dalla in data 31 marzo 2017. Diffida allegata al ricorso di primo grado Parte_1 ed evidentemente sfuggita al Tribunale all'atto della valutazione di fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
I.q. Quanto al motivo d'appello inerente la pretesa non cumulabilità fra indennità del CCIA e indennità del CN (supra punto 7.3.), se ne deve constatare l'inammissibilità non essendo mossa alcuna censura alle ragioni poste dal Tribunale
a fondamento della ritenuta cumulabilità, secondo cui l'erogazione continuata dell'indennità prevista dal contratto aziendale - a fronte di una clausola che ne prevedeva l'assorbimento in caso di futuri trattamenti migliorativi del CCNL - avrebbe integrato gli estremi dell'uso aziendale, vincolante per il datore di lavoro.
I.r. Rimane da affrontare la questione concernente l'eccepita prescrizione del credito. Assume l'appellante che la cartolina di ricevimento datata 3\4\2017 non si riferirebbe alla diffida di pagamento dell'indennità di cui al CCNL per il turno notturno prodotta dal ricorrente, bensì alle deleghe alla trattenuta sindacale di due lavoratori iscritti alla medesima organizzazione sindacale e si propone di dimostrarlo con la produzione di una copia della missiva della datata CP_5
30\3\2017, concernente la trasmissione delle suddette deleghe, unitamente alla copia di una pagina del registro posta della società da cui risulterebbe che l'unica raccomandata ricevuta quel giorno era, appunto, quest'ultima missiva. In realtà, non vi è alcun riferimento nell'annotazione sul foglio del citato registro posta che consenta di ritenerla riferita alla delega sindacale piuttosto che alla diffida di pagamento dell'indennità. Di più, non vi è nemmeno prova che in data 3\4\2017 la non Pt_1
avesse ricevuto entrambe le missive provenienti dalla (e magari CP_5
anche altre missive dello stesso sindacato) essendo stata prodotta la copia di una sola pagina di quel registro anziché l'intero registro. Si deve, pertanto, confermare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione entro i limiti già ritenuti dal Tribunale
I.s. Quanto alle richieste di prova testimoniale, le stesse sono in parte inammissibili, perché per lo più riferite a circostanze di natura valutativa ed in parte irrilevanti, perché concernenti circostanze fattuali pacifiche fra le parti. II.a. L'appello incidentale è fondato perché il Tribunale ha ancorato la propria decisione a precedenti conformi e pertanto non può considerarsi la “novità” della questione quale causa di compensazione delle spese di lite.
III. L'esito del gravame principale, e l'accoglimento dell'appello incidentale, comportano la condanna alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellato e la declaratoria relativa alla sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 11 agosto 2022, avverso la Sentenza Parte_1
n. 593/2022, emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 luglio 2022, e sull'appello incidentale notificato il 7 febbraio 2024, così provvede:
1.-Rigetta l'appello principale.
2.-Accoglie l'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza appellata condanna la pagare all'appellato la somma Parte_1
di €. 1.900,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario, confermando nel resto.
3.-Condanna l'appellante principale a rifondere le spese di questo grado del giudizio al procuratore distrattario dell'appellato che liquida nella somma di euro
2.906,00 oltre rimborso forfettario, accessori e spese come per legge.
4.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 28 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore ha pronunciato all'udienza del 28 luglio 2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 824 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
ingegner , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Sportelli, Parte_2
Luigi Ricci Palopoli, Claudia Consarino e Rosa Bruno presso il cui studio in Crotone,
Via Vittorio Veneto n. 136 ha eletto domicilio,
Appellante - appellato incidentale
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Peluso ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cerenzia, c.so Colombo n. 1, presso il difensore,
Appellato – appellante incidentale
Oggetto: Appello a Sentenza n. 593/2022 emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione
Lavoro, pubblicata in data 12 luglio 2022. Differenze retributive.
Conclusioni delle parti come dai rispettivi atti di causa.
Svolgimento del processo
1. appella la sentenza del Tribunale di Crotone che ha Parte_1
parzialmente accolto – ovvero nei limiti dell'accertata prescrizione quinquennale - il ricorso con cui , dipendente dell'appellante fin dal 7 gennaio 2003, Controparte_1 premesso di avere sempre svolto la prestazione su tre turni consecutivi avvicendati e di avere ricevuto l'indennità prevista dal CCNL del 2010 solo per i turni in orario diurno e non per quello notturno, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a percepire tale indennità anche per il turno notturno e, conseguentemente, condannata la convenuta al pagamento della somma a tale titolo dovuta a decorrere Pt_1
dalla data di entrata in vigore del richiamato CCNL nell'importo determinato in atti.
2. Assume la società appellante che abbia errato il Tribunale a ritenere che il trattamento previsto dal CCIA del 20\11\2001 non fosse da ritenere integralmente sostitutivo di quello invocato dal ricorrente, essendo finalizzato a compensare il medesimo tipo di disagio lavorativo. Così come avrebbe sbagliato a non rilevare l'acquiescenza ultradecennale prestata dai lavoratori all'erogazione di tale più favorevole trattamento, di cui chiede, in subordine, la compensazione con quello preteso sulla base delle disposizioni del contratto collettivo nazionale. Ribadendo anche l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito rivendicato, computata a ritroso a far data dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non essendo stata fornita prova, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, di precedenti atti interruttivi.
3. Chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, sia integralmente rigettato il ricorso proposto dal lavoratore appellato ed, in subordine, che l'importo dovuto sia compensato con quanto corrisposto a compensazione del medesimo disagio sulla base dell'invocato CCIA e contenuto nei limiti dell'invocata prescrizione quinquennale.
4. Si è costituito , con appello incidentale regolarmente Controparte_1
notificato, ed ha chiesto il rigetto dell'appello principale deducendo che il Tribunale ha correttamente emesso la decisione gravata ad eccezione di quanto motivato in ordine alla compensazione delle spese di causa, delle quali chiede il riconoscimento in via riconvenzionale, eccependo che non si trattasse di una nuova questione, per come posta a sostegno dal Tribunale.
---- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio, ritualmente comunicato, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa.
I. Nella premessa che la Corte ha già scrutinato una questione sovrapponibile,
(Sentenza n. 161/2023 pubbl. il 28/02/2023 - RG n. 825/2022) e che il Collegio intende fare riferimento alle motivazioni ivi prodotte ex art. 118 d.a.c.p.c., l'appello principale è infondato e va respinto.
II. L'appello incidentale è fondato a deve essere accolto.
, con ricorso del 13 settembre 2021, ha adito il Tribunale di Parte_3
Crotone deducendo di essere stato dipendente della dal 7 Parte_1
gennaio 2003 con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica iniziale di impiegato, livello B1 S, con mansione di operatore impianto, e svolgendo lavori tecnico-manuali specializzati CCNL Elettrici, svolgendo la propria prestazione lavorativa su turni avvicendati di otto ore l'uno, due diurni e uno notturno, con orari
6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.
Pt_ Deduceva che l'azienda, diversamente da quanto previsto dal CCNL di categoria, che prevede un compenso pari all'11% per coloro che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, dall'anno 2002
e sino al 31.12.2020, non aveva corrisposto alcun compenso per il lavoro svolto durante il terzo turno notturno (ma solo una maggiorazione per i turni diurni); che solamente in data 01.01.2021 la corrispondeva al lavoratore l'invocata Parte_1
maggiorazione dell'11% sul terzo turno;
che, pertanto, allo stesso spettano differenze retributive per la somma complessiva di euro 20.115,31come da conteggi in atti.
I.c. Costituitasi con memoria, ha dedotto di avere acquisito la Parte_1
centrale di Strongoli nel 2003 e che, non prevedendo a quell'epoca il CCNL alcuna indennità di cambio turno, aveva “applicato, al fine di tutelare i suddetti lavoratori” il CCIA del 20\11\2001, nel quale era riconosciuta una “Indennità Cambio Turno pari al 25% della retribuzione oraria per ogni turno di 8 ore, a copertura onnicomprensiva del tempo necessario al disbrigo delle attività suddette”.
Aggiungendo che l'indennità pretesa dal ricorrente, introdotta solo con l'art.38 del
CCNL del 5\3\2010, non era stata erogata al lavoratori turnisti poiché gli stessi già beneficiavano del trattamento complessivamente più favorevole riconosciuto con il contratto integrativo aziendale e costituito dall'indennità sopra citata unitamente ad altri trattamenti di natura retributiva “quali premi di risultato, ticket restaurant in misura sensibilmente superiore alle previsioni del CCNL Elettrici (Euro 6,80 anziché
Euro 2,00, importo ora ulteriormente aumentato ad Euro 8,00), concessione di 6 giorni annui di ROL in aggiunta alle previsioni del CCNL Elettrici, premio presenza
(istituito dal 2018)”. Tanto premesso, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, che fossero dichiarati prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio computato a ritroso dalla data di notifica del ricorso e comunque compensati gli importi erogati in base al CCIA con quelli pretesi dal ricorrente, così circoscrivendo l'eventuale condanna al pagamento della sola differenza.
I.d. Il Tribunale di Crotone ha accolto parzialmente il ricorso, con rinvio ai precedenti conformi ex art.118 d.a.c.p.c..
I.e. Pacifici i fatti di causa (lavoro svolto come turnista sin dalla data di assunzione ed omessa corresponsione dell'indennità di turno di cui alle citate disposizioni di
CCNL per i soli turni in orario notturno), ha circoscritto la preliminare questione sottoposta al proprio giudizio allo stabilire se l'indennità di cui al CCIA del
20\11\2001 potesse ritenersi o meno sostitutiva di quella prevista dai CCNL, vigenti a partire dal 2010. Ha, quindi, rilevato come l'inciso finale del punto 2 dell'accordo aziendale prevedesse espressamente che l'indennità di cambio turno ivi prevista “sarà assorbita in caso di modifica della normativa contrattuale sul trattamento turnisti e semiturnisti”. Dopo di che ha constatato che solo a partire dal 2010 il CCNL aveva espressamente disciplinato la materia (prima di allora nulla di specifico essendo previsto) con l'inserimento dell'indennità del 11% oggetto di domanda.
I.f. Indennità, a parere del Tribunale, diretta a compensare i lavoratori da tutta una serie di disagi: “dal prolungamento dell'orario di lavoro in occasione del cambio turno alla variabilità dei giorni di riposo, dai maggiori vincoli derivanti per la programmazione delle ferie, all'alternanza dell'orario di lavoro giornaliero”.
Diversamente dall'applicata disposizione del CCIA, che era invece espressamente finalizzata a compensare “gli adempimenti che il lavoratore deve assolvere alla fine del turno (pulizia personale, consegne, ecc.)”.
Concludendone che “la diversa causa retributiva, sottesa alle maggiorazioni in esame, comporta l'impossibilità di operare alcuna compensazione” fra l'indennità del CCIA e quella del CCNL, la prima essendo destinata “a compensare i disagi del turnista oltre l'orario di lavoro e non anche la penosità del lavoro svolto in turno, nella sua articolazione settimanale come invece quella prevista dal contratto collettivo che difatti, fa espressamente salvo il trattamento economico previsto in relazione all'orario normale di lavoro di cui all'art.26, al lavoro notturno e straordinario, come sopra indicato”.
I.f. Il Giudice di primo grado ha, poi, anche escluso che la disciplina del CCIA fosse finalizzata a sostituire quella prevista dal CCNL, atteso, appunto, il suo diverso oggetto e ritenuta irrilevante la circostanza dedotta (e rimasta indimostrata) secondo cui la disciplina del CCIIA fosse da ritenere complessivamente di maggior favore, atteso che le disposizioni del CCNL facevano espressamente salvi i trattamenti di maggior favore dei contratti aziendali. Quanto, infine, all'inciso finale della disposizione del CCIA, secondo cui “detta indennità sarà assorbita in caso di modifica della normativa contrattuale sul trattamento turnisti e semiturnisti”, ha ritenuto che la circostanza che l'azienda avesse continuato a corrispondere l'indennità del CCIA fino al 2021 sarebbe “idonea ad integrare gli estremi dell'uso aziendale” con efficacia vincolante per il datore di lavoro, per come affermato da Cass. 31204/21.
Tutto ciò considerato, l'adito Tribunale ha, pertanto, ritenuto dovuta l'indennità prevista dalle disposizioni del CCNL a partire dalla sua introduzione nel 2010.
I.g. Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta solo con le note di discussione del 22 marzo 2022, l'ha accolta solo in parte, avendo ritenuto che il relativo termine fosse stato interrotto dalla diffida di pagamento comunicata dal lavoratore alla con raccomandata ricevuta in data 31 marzo 2017, per come Pt_1
da cartolina di ricevimento in atti. Documentazione la cui portata probatoria non era adeguatamente smentita da quella prodotta dalla convenuta con le note citate. Ha, pertanto, dichiarato la prescrizione degli emolumenti maturati anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso da tale data ovvero fino al 3 aprile 2012 e condannato al pagamento della minore somma di €. 10.634,54, oltre accessori per Parte_1
come da conteggi in atti.
I.h. La società appellante contesta, in primo luogo, che l'indennità prevista dal
CCIA fosse destinata a compensare disagi lavorativi diversi da quelli cui era destinata a fare fronte quella prevista dal CCNL, per come si desumerebbe dall'analogo tenore letterale delle due disposizioni, la prima facendo riferimento agli “adempimenti che il lavoratore deve assolvere alla fine del turno (pulizia personale, consegne ecc.)” e la seconda al “complesso dei disagi che l'esecuzione del lavoro in turno continuo avvicendato comporta rispetto alla normale condizione dei lavoratori” tra cui “i tempi di prolungamento dell'orario in occasione del cambio turno“.
I.i. Assume, pertanto, pertanto, di avere correttamente erogato la diversa indennità prevista dal CCIA, inoltre rilevando che ogni questione sul punto sarebbe stata risolta dal concreto comportamento tenuto dai lavoratori che, non rivendicando per oltre un decennio l'indennità oggetto di domanda, avrebbero mostrato di prestare acquiescenza a tale scelta aziendale.
I.l. Ritiene ancora l'appellante che l'espressa “salvezza dei trattamenti di maggior favore”, contenuta nella disposizione del CCNL, dovrebbe portare alla conclusione che non sia possibile cumulare l'indennità ivi prevista con quella prevista dal CCIA, atteso che “né la legge né la contrattazione collettiva impongono al datore di lavoro di cumulare le indennità in questione e non si vede per quale ragione la Società avrebbe dovuto riconoscere ai propri dipendenti entrambe le spettanze a fronte del medesimo disagio (ossia lavorare su turni avvicendati). Tratta[ndo]si di una duplicazione ingiustificata anche da un punto di vista di oneri e costi a carico dell'azienda”.
I.m. Ribadisce, infine, l'eccezione di prescrizione degli eventuali crediti risalenti ad oltre un quinquennio computato dalla data di notifica del ricorso introduttivo assumendo di avere dimostrato che la cartolina postale prodotta dall'appellato ed in cui risultava mittente la segreteria della non era Parte_5 CP_2 riferita all'intimazione di pagamento dell'indennità per cui è giudizio, bensì la comunicazione delle deleghe alla trattenuta sindacale dei lavoratori in atti indicati.
CP Chiede, pertanto, in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte dal ed, in subordine, di accertare che l'indennità di cambio turno Controparte_1
erogata al medesimo è stata riconosciuta in sostituzione di quella prevista dal CCNL
e, per l'effetto, compensare gli importi a tale titolo erogati con quelli oggetto di domanda e di dichiarare prescritti i crediti maturati anteriormente al quinquennio calcolato a ritroso dal gennaio del 2021. Ribadendo tutte le richieste di prova testimoniale non ammesse dal giudice di primo grado.
I.o. Ritiene, in primo luogo, il Collegio che la dedotta equiparazione dei disagi lavorativi compensati dalle due identità di cui si discute sia chiaramente smentita dal tenore letterale delle relative norme contrattuali.
-Infatti, nel 20° comma degli articoli 38 dei CCNL del 2010 e 2013 e 29 del CCNL del 2019 (di identico tenore letterale) è affermato che:
“20. Il trattamento previsto nei confronti del personale turnista è fissato a fronte ed
a compensazione del complesso dei disagi che l'esecuzione del lavoro in turno continuo avvicendato comporta rispetto alla normale condizione dei lavoratori che prestano la loro opera con costanza di orario nei giorni feriali della settimana, quali
a titolo esemplificativo quelli derivanti da:
a) l'alternanza dell'orario di lavoro giornaliero;
b) l'impegno ad entrare in turno e di cambiare turno ove ciò sia richiesto dall'organizzazione del lavoro e, comunque, ogniqualvolta sia necessario in sostituzione di turnisti assenti;
c) il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e la non coincidenza con il sabato del sesto giorno settimanale non lavorato;
d) l'eventualità che fra due giorni di "riposo settimanale" intercorrano più di sei giorni di calendario (ancorché intervallati dal "sesto" giorno non lavorato);
e) la mancata consecutività dei predetti due giorni (sesto giorno e riposo settimanale)
e la loro cadenza in giorni variabili nelle diverse settimane anche se prefissati nello schema di turno;
f) la mancata libertà nelle giornate festive cadenti nel turno di lavoro;
g) la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro durante la prestazione in turno con la conseguente impossibilità o, quantomeno, maggiore difficoltà di usufruire di determinati istituti contrattuali (ad es.: assemblee in orario di lavoro;
permessi);
h) i maggiori vincoli nella programmazione delle ferie;
i) le maggiori difficoltà nell'utilizzazione dei mezzi pubblici in relazione agli orari di turno;
j) l'incertezza di avere il cambio turno nell'orario previsto;
k) i tempi di prolungamento dell'orario in occasione del cambio turno”
L'indennità del CCNL, dunque, compensa in parte disagi concernenti esecuzione e modalità della prestazione lavorativa (lett. a, g, k), in parte la restrizione di diritti sindacali (lett. g), in parte disagi di natura propriamente esistenziale (lett. h, i), ma per la gran parte dei casi disagi dell'una e dell'altra natura, com'è inevitabile che sia in un rapporto, quale quello di lavoro subordinato, in cui aspetti e questioni di natura esistenziale sono sempre intimamente connessi con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (lett. b, c, d, e, f, h, i).
Non è, pertanto, possibile equiparare la ratio delle due indennità sulla base della mera similitudine fra quella esplicitata nella norma del contratto aziendale e, fra le molte enumerate dal CCNL, quella sola di cui alla lett. k) della norma collettiva.
I.p. Altrettanto non condivisibile è il secondo motivo d'appello che vorrebbe far discendere l'inesistenza del diritto, o più propriamente il suo venire meno, dalla prolungata acquiescenza (rectius inerzia) dei lavoratori all'omessa erogazione dell'indennità per cui è domanda. Indennità che iniziavano a pretendere oltre un decennio dopo la sua introduzione. E', infatti, noto e pacifico che la sola causa estintiva dei diritti obbligatori connessa all'inerzia del titolare è la prescrizione (cfr., ex multis, Cass. 24068/2015). La pretesa acquiescenza, peraltro, è smentita dalla diffida di pagamento dell'indennità di cui si discute, inviata dalla CP_4
, a nome dell'appellato e di altri otto lavoratori, con raccomandata ricevuta
[...]
dalla in data 31 marzo 2017. Diffida allegata al ricorso di primo grado Parte_1 ed evidentemente sfuggita al Tribunale all'atto della valutazione di fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
I.q. Quanto al motivo d'appello inerente la pretesa non cumulabilità fra indennità del CCIA e indennità del CN (supra punto 7.3.), se ne deve constatare l'inammissibilità non essendo mossa alcuna censura alle ragioni poste dal Tribunale
a fondamento della ritenuta cumulabilità, secondo cui l'erogazione continuata dell'indennità prevista dal contratto aziendale - a fronte di una clausola che ne prevedeva l'assorbimento in caso di futuri trattamenti migliorativi del CCNL - avrebbe integrato gli estremi dell'uso aziendale, vincolante per il datore di lavoro.
I.r. Rimane da affrontare la questione concernente l'eccepita prescrizione del credito. Assume l'appellante che la cartolina di ricevimento datata 3\4\2017 non si riferirebbe alla diffida di pagamento dell'indennità di cui al CCNL per il turno notturno prodotta dal ricorrente, bensì alle deleghe alla trattenuta sindacale di due lavoratori iscritti alla medesima organizzazione sindacale e si propone di dimostrarlo con la produzione di una copia della missiva della datata CP_5
30\3\2017, concernente la trasmissione delle suddette deleghe, unitamente alla copia di una pagina del registro posta della società da cui risulterebbe che l'unica raccomandata ricevuta quel giorno era, appunto, quest'ultima missiva. In realtà, non vi è alcun riferimento nell'annotazione sul foglio del citato registro posta che consenta di ritenerla riferita alla delega sindacale piuttosto che alla diffida di pagamento dell'indennità. Di più, non vi è nemmeno prova che in data 3\4\2017 la non Pt_1
avesse ricevuto entrambe le missive provenienti dalla (e magari CP_5
anche altre missive dello stesso sindacato) essendo stata prodotta la copia di una sola pagina di quel registro anziché l'intero registro. Si deve, pertanto, confermare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione entro i limiti già ritenuti dal Tribunale
I.s. Quanto alle richieste di prova testimoniale, le stesse sono in parte inammissibili, perché per lo più riferite a circostanze di natura valutativa ed in parte irrilevanti, perché concernenti circostanze fattuali pacifiche fra le parti. II.a. L'appello incidentale è fondato perché il Tribunale ha ancorato la propria decisione a precedenti conformi e pertanto non può considerarsi la “novità” della questione quale causa di compensazione delle spese di lite.
III. L'esito del gravame principale, e l'accoglimento dell'appello incidentale, comportano la condanna alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellato e la declaratoria relativa alla sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 11 agosto 2022, avverso la Sentenza Parte_1
n. 593/2022, emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 luglio 2022, e sull'appello incidentale notificato il 7 febbraio 2024, così provvede:
1.-Rigetta l'appello principale.
2.-Accoglie l'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza appellata condanna la pagare all'appellato la somma Parte_1
di €. 1.900,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario, confermando nel resto.
3.-Condanna l'appellante principale a rifondere le spese di questo grado del giudizio al procuratore distrattario dell'appellato che liquida nella somma di euro
2.906,00 oltre rimborso forfettario, accessori e spese come per legge.
4.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 28 luglio 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale