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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 396/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BATTISTELLA MARGHERITA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GASBARRO NICOLETTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
11/10/1982 e nata a [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
31/07/2010 e trascritto al n. 7, Parte I, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di NOVENTA DI PIAVE, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'immobile-casa coniugale sita a Cessalto (TV), in Via Arco di Levante n. 82 verrà assegnata alla signora corredata di tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
Parte_2
3) la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile-casa familiare verrà rimborsata da ciascun mutuatario in pari misura, ovvero al 50% (pari a circa € 300,00 ciascuno), mediante versamento mensile della rispettiva quota sul c/c cointestato. Qualora uno dei due mutuatari non dovesse adempiere al proprio obbligo e l'istituto bancario richiedesse il rimborso del 50% del coniuge inadempiente al coniuge adempiente, quest'ultimo avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente. Eventuali somme in giacenza presso detto c/c cointestato, eccendenti l'importo della rata del mutuo, verranno ripartite tra i coniugi al 50% ciascuno;
4) i figli minori e engono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione coniugale;
2 5) i genitori concordano, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., che le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Ognuno si impegna, infine, a far sì che i figli minori conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6) al fine di consentire ai figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori, tenuto conto dei bisogni e desideri degli stessi, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici, i genitori convengono che: nelle settimane in cui il signor ha il turno di lavoro mattutino (dalle 06.00 alle 14.00) o il Pt_1
turno di lavoro notturno (dalle 22.00 alle 06.00):
1. nei giorni di martedì e giovedì la nonna paterna si recherà a prendere la figlia Per_2
scuola rispettivamente alla 16.00 ed alle ore 13.00 e la terrà con sé fino all'arrivo del signor il quale starà con la figlia fino alle 18.30, orario in cui il predetto la Pt_1
riaccompagnerà a casa della madre;
2. il lunedì sera il signor terrà con sé i figli ino a cena e si occuperà Pt_1 Per_2 Per_1
di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre alle ore 20.30;
3. il martedì, giorno di rientro a scuola, il signor o la nonna materna si recheranno Pt_1
a prendere scuola alle ore 16.00 e il padre terrà con sé la figlia fino alle ore 18.30, Per_2
orario in cui la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
4. nei due pomeriggi a settimana in cui a la lezione di ginnastica artistica il signor Per_2
o la nonna paterna si occuperanno di accompagnarla presso la palestra e la Pt_1
signora si occuperà di andarla a prendere al termine della lezione, fatti salvi i Pt_2
venerdì rientranti nei fine settimana di spettanza del padre nel qual caso, a seconda dei turni lavorativi del signor sarà quest'ultimo o la nonna paterna ad andare a Pt_1
prendere l termine della lezione e a portarla presso l'abitazione del padre per ivi Per_2
3 trascorrere il fine settimana;
5. poiché il figlio maggiore i reca a scuola autonomamente, il signor terrà Per_1 Pt_1
con sé il predetto due volte a settimana (ovverosia nei pomeriggi in cui on ha le Per_1
lezioni di calcio) dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 18.30, orario in cui lo riaccompagnerà, unitamente alla sorella, presso la madre.
Nelle settimane in cui il padre ha il turno di lavoro pomeridiano (dalle 14.00 alle 22.00):
6. la notte tra il lunedì e il martedì i figli pernotteranno presso il signor il quale si Pt_1
occuperà di accompagnarli a scuola il mattino successivo;
7. il signor a giorni alterni, accompagnerà la figlia scuola. Pt_1 Per_2
Nelle settimane in cui il padre ha il turno di lavoro giornaliero (dalle 08.00 alle 16.30) terrà con sé i figli, compatibilmente con gli impegni extra scolastici di entrambi, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
8. Il lunedì sera il signor terrà con sé i figli ino a cena e si occuperà Pt_1 Per_2 Per_1
di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre alle ore 20.30.
Il signor si impegnerà a comunicare alla signora i propri turni di lavoro ogni Pt_1 Pt_2
mercoledì della settimana antecedente sì come si impegnerà a comunicarle tempestivamente le eventuali variazioni di turno che dovessero intervenire nel corso della settimana.
Il padre terrà, altresì, con sé i figli a fine settimana alternati dal termine dell'attività scolastica del venerdì fino alle 20.30 della domenica, ora in cui li riaccompagnerà a casa della madre.
Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi previamente tra i genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative, impegnandosi a comunicare reciprocamente il luogo in cui si recheranno in villeggiatura con i figli e della presenza di eventuali accompagnatori/accompagnatrici.
Ciascun genitore si adopererà affinché l'altro possa comunicare telefonicamente con i figli durante i suddetti periodi. I genitori terranno con sé i figli una settimana durante le vacanze natalizie, alternandosi la settimana dal 23 al 30 dicembre, con la settimana dal 31 dicembre al 06 gennaio;
3
4 giorni durante le festività pasquali alternandosi il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In caso di ponti festivi e di festività di un giorno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) i figli trascorreranno dette festività in modo alternato con i genitori, ovvero secondo gli accordi che interverranno tra gli stessi di volta in volta;
7) i coniugi si impegnano altresì a comunicare sempre l'un l'altro con la massima tempestività, ogni problema ed ogni questione relativa ai figli minori;
8) Il signor si obbliga a corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento Parte_1
dei figli la complessiva somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 12 (dodici) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario ovvero in altro modo tracciabile, sul conto corrente cointestato ai coniugi. Il predetto contribuirà inoltre nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie per i figli, prendendo come riferimento per queste ultime le prescrizioni di cui al Protocollo del Tribunale di Treviso. Le detrazioni/deduzioni fiscali inerenti alle spese straordinarie per i figli spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%. Le spese straordinarie di entità superiore a € 200,00 dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili. Ogni ulteriore spesa straordinaria dovrà essere previamente concordata per iscritto e debitamente documentata. In difetto di accordo, il genitore che avrà assunto l'iniziativa sosterrà integralmente la spesa, senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'altro genitore. In ogni caso, il rimborso della quota parte dovrà essere effettuato a favore del genitore che ha anticipato la spesa entro il termine massimo di gg. 15 (quindici) dalla presentazione della relativa documentazione. L'assegno unico familiare sarà suddiviso giusta metà per ciascun genitore;
9) l'automobile Opel Corsa targata EH473AG cointestata ai coniugi potrà restare in uso alla signora la quale, tuttavia, si assumerà tutti i relativi costi di gestione;
Pt_2
10) si dà atto che allo stato risultano attivi n. 4 finanziamenti per l'acquisto di mobilio della casa coniugale:
5 - Agos – rata mensile di € 239,75 con scadenza al 20.11.2025;
- Agos – rata mensile pari a € 31,76 con scadenza al 08.06.2026;
- Findomestic – rata mensile pari a € 16,63 con scadenza al 05.12.2025, per un importo complessivo mensile di circa € 300,00 da ripartirsi tra i coniugi nella misura del 50% mediante versamento mensile della rispettiva quota sul c/c cointestato ai coniugi.
Per quanto concerne la rata mensile del quarto finanziamento in essere (Findomestic – rata mensile pari a € 36,65 con scadenza al 05.04.2026) si dà atto che la stessa viene corrisposta dal solo signor
Pt_1
11) si dà atto che il signor ha già rilasciato l'abitazione coniugale portando con sé i Parte_1
propri beni ed effetti personali e che procederà alla pratica amministrativa di cambio di residenza;
12) i coniugi si impegnano a trasferire l'intestazione dei contratti d'utenza e del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, alla signora Parte_2
13) i coniugi si prestano reciprocamente il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli minori;
14) le spese legali di assistenza stragiudiziale e del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti, pro-quota.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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