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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/09/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1824 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Ministeri, presso il cui studio in Riesi (CL), via Roma n. 95, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
-Opponente
E
(già , Controparte_1 Controparte_2
società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
C.F./P.I./R.I. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante legale suo Procuratore, in qualità di legale rappresentante pro tempore di CP_3
(C.F./P.I./R.I. ), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 295/2022 del 01.09.2022, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, a mezzo del quale, su ricorso del gli era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 5.990,34, oltre interessi e spese, in relazione al mancato pagamento della fattura n.
085071401011672A del 11/03/2019. A tal fine l'opponente eccepiva:
1. PRESCRIZIONE DELLA
PRETESA CREDITORIA;
2. ASSENZA DEL CONTRATTO FORNITURA;
3. MANCATA
INDICAZIONE DEL QUANTUM. Ciò posto, il chiedeva l'accogliersi le seguenti Pt_1
conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della
pretesa creditoria e per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la
revoca dello stesso. IN VIA PRINCIPALE, - accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa
azionata con il decreto ingiuntivo n. 295/2022 del 01/09/2022, RG n. 936/2022 – Tribunale di
Caltanissetta e che nulla è dovuto alla convenuta opposta per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo emesso;
”
Con comparsa depositata il 10.03.2023, la società opposta si costituiva per contestare in fatto ed in diritto il contenuto dell'opposizione e chiedere l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Nel
merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa,
poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto,
confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 295/2022 del 01/09/2022, procedimento RG n. 936/2022,
emesso dall'On.le Tribunale di Caltanissetta, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) In
via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori
domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto
effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e
dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per
legge.” Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione.
ghhg
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Nel merito, il quarto comma dell'art.1 l. 205/2017 dispone che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, riducendo i termini prescrizionali prima fissato in 5 anni. Il successivo decimo comma stabilisce, alla lettera a), che tale disposizione si applica, per il settore elettrico, alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo 2018. È evidente,
pertanto, che detta normativa, nel delimitare l'ambito di applicazione della introdotta prescrizione biennale dei crediti derivanti, fra le altre, dalla somministrazione di energia elettrica, abbia impiegato,
come criterio, la data di scadenza della fattura, e non invece il periodo di fornitura a cui il corrispettivo o il conguaglio si riferisce. In altri termini, la prescrizione biennale, in materia di somministrazione di energia elettrica, si applica a tutte le fatture che scadono dopo il 1° marzo 2018, a nulla rilevando che esse riguardino, in tutto o in parte, corrispettivi e/o conguagli dovuti per periodi di fornitura antecedenti (Trib. Napoli Nord, n.1293/23).
L'unica eccezione potrebbe essere quella contemplata dal quinto comma dell'art.1 cit., abrogato dall'art.1 comma 295 l. 160/2019, il quale disponeva che la prescrizione biennale non operasse qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivasse da responsabilità accertata dell'utente. L'ipotesi, però, non ricorre nel caso di specie. Invero, il verbale di verifica del 19.12.2018 (doc. 4
fasc. opposta), redatto alla presenza del e dallo stesso sottoscritto, prova che l'opponente Pt_1
non ha impedito l'accertamento dei consumi.
Resta, quindi, che l'odierna opposta non ha dimostrato come la ritardata rilevazione dei dati sia dipesa da responsabilità dell'opposto.
In forza di quanto sino ad ora esposto discende che, il credito portato dalla fattura n.
085071401011672°, emessa l'11.03.2019 e con scadenza l'01.04.2019 (doc. 7 fasc. opposta) soggiace alla prescrizione biennale istituita dalla normativa sopra richiamata, e ciò, nonostante l'importo fatturato si riferisca, per la maggior parte, a consumi relativi al periodo 20.12.2014 al 19.12.2018.
Orbene, l'interruzione della prescrizione si verifica pacificamente a mezzo di un atto recettizio, che per avere effetto deve pervenire nella sfera di conoscenza legale del destinatario entro il termine di prescrizione, non essendo sufficiente la sola spedizione. Invero, ai sensi degli articoli 1334 e 1335
del Codice Civile, l'atto si considera conosciuto quando raggiunge l'indirizzo del destinatario.
Secondo la Suprema Corte, infatti, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, l'atto stragiudiziale postula la conoscenza dell'atto da parte del destinatario (Cass. n. 12480/13).
La diffida prodotta dalla opposta è datata 23.03.21 e risulta spedita il 26.03.21, tuttavia, il timbro dell'Ufficio di Distribuzione apposto alla Attestazione di Consegna porta la data del 14.04.21, e risulta consegnata il 15.04.21, (doc.8 fasc. opposta). Detta diffida è giunta, quindi, nella sfera di conoscibilità
dell'opposto oltre due anni dalla emissione e dalla scadenza della fattura e come tale non può produrre alcun effetto interruttivo.
La mancata allegazione di ulteriori atti interruttivi della prescrizione nei due anni successivi all'emissione e scadenza della fattura rende, in definitiva, fondata l'eccezione di prescrizione posta alla base dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
-revoca il Decreto Ingiuntivo il Decreto Ingiuntivo n. 295/2022, emesso dal Tribunale di Caltanissetta
il 01.09.2022;
-spese compensate.
Così deciso in Caltanissetta il 09 Settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Davì
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1824 del registro generale affari civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Ministeri, presso il cui studio in Riesi (CL), via Roma n. 95, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
-Opponente
E
(già , Controparte_1 Controparte_2
società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
C.F./P.I./R.I. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante legale suo Procuratore, in qualità di legale rappresentante pro tempore di CP_3
(C.F./P.I./R.I. ), elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo Leopardi n. 63, P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 295/2022 del 01.09.2022, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, a mezzo del quale, su ricorso del gli era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di € 5.990,34, oltre interessi e spese, in relazione al mancato pagamento della fattura n.
085071401011672A del 11/03/2019. A tal fine l'opponente eccepiva:
1. PRESCRIZIONE DELLA
PRETESA CREDITORIA;
2. ASSENZA DEL CONTRATTO FORNITURA;
3. MANCATA
INDICAZIONE DEL QUANTUM. Ciò posto, il chiedeva l'accogliersi le seguenti Pt_1
conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della
pretesa creditoria e per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la
revoca dello stesso. IN VIA PRINCIPALE, - accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa
azionata con il decreto ingiuntivo n. 295/2022 del 01/09/2022, RG n. 936/2022 – Tribunale di
Caltanissetta e che nulla è dovuto alla convenuta opposta per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo emesso;
”
Con comparsa depositata il 10.03.2023, la società opposta si costituiva per contestare in fatto ed in diritto il contenuto dell'opposizione e chiedere l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Nel
merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa,
poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto,
confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 295/2022 del 01/09/2022, procedimento RG n. 936/2022,
emesso dall'On.le Tribunale di Caltanissetta, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) In
via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori
domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto
effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e
dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per
legge.” Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione.
ghhg
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Nel merito, il quarto comma dell'art.1 l. 205/2017 dispone che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, riducendo i termini prescrizionali prima fissato in 5 anni. Il successivo decimo comma stabilisce, alla lettera a), che tale disposizione si applica, per il settore elettrico, alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo 2018. È evidente,
pertanto, che detta normativa, nel delimitare l'ambito di applicazione della introdotta prescrizione biennale dei crediti derivanti, fra le altre, dalla somministrazione di energia elettrica, abbia impiegato,
come criterio, la data di scadenza della fattura, e non invece il periodo di fornitura a cui il corrispettivo o il conguaglio si riferisce. In altri termini, la prescrizione biennale, in materia di somministrazione di energia elettrica, si applica a tutte le fatture che scadono dopo il 1° marzo 2018, a nulla rilevando che esse riguardino, in tutto o in parte, corrispettivi e/o conguagli dovuti per periodi di fornitura antecedenti (Trib. Napoli Nord, n.1293/23).
L'unica eccezione potrebbe essere quella contemplata dal quinto comma dell'art.1 cit., abrogato dall'art.1 comma 295 l. 160/2019, il quale disponeva che la prescrizione biennale non operasse qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivasse da responsabilità accertata dell'utente. L'ipotesi, però, non ricorre nel caso di specie. Invero, il verbale di verifica del 19.12.2018 (doc. 4
fasc. opposta), redatto alla presenza del e dallo stesso sottoscritto, prova che l'opponente Pt_1
non ha impedito l'accertamento dei consumi.
Resta, quindi, che l'odierna opposta non ha dimostrato come la ritardata rilevazione dei dati sia dipesa da responsabilità dell'opposto.
In forza di quanto sino ad ora esposto discende che, il credito portato dalla fattura n.
085071401011672°, emessa l'11.03.2019 e con scadenza l'01.04.2019 (doc. 7 fasc. opposta) soggiace alla prescrizione biennale istituita dalla normativa sopra richiamata, e ciò, nonostante l'importo fatturato si riferisca, per la maggior parte, a consumi relativi al periodo 20.12.2014 al 19.12.2018.
Orbene, l'interruzione della prescrizione si verifica pacificamente a mezzo di un atto recettizio, che per avere effetto deve pervenire nella sfera di conoscenza legale del destinatario entro il termine di prescrizione, non essendo sufficiente la sola spedizione. Invero, ai sensi degli articoli 1334 e 1335
del Codice Civile, l'atto si considera conosciuto quando raggiunge l'indirizzo del destinatario.
Secondo la Suprema Corte, infatti, ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, l'atto stragiudiziale postula la conoscenza dell'atto da parte del destinatario (Cass. n. 12480/13).
La diffida prodotta dalla opposta è datata 23.03.21 e risulta spedita il 26.03.21, tuttavia, il timbro dell'Ufficio di Distribuzione apposto alla Attestazione di Consegna porta la data del 14.04.21, e risulta consegnata il 15.04.21, (doc.8 fasc. opposta). Detta diffida è giunta, quindi, nella sfera di conoscibilità
dell'opposto oltre due anni dalla emissione e dalla scadenza della fattura e come tale non può produrre alcun effetto interruttivo.
La mancata allegazione di ulteriori atti interruttivi della prescrizione nei due anni successivi all'emissione e scadenza della fattura rende, in definitiva, fondata l'eccezione di prescrizione posta alla base dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
-revoca il Decreto Ingiuntivo il Decreto Ingiuntivo n. 295/2022, emesso dal Tribunale di Caltanissetta
il 01.09.2022;
-spese compensate.
Così deciso in Caltanissetta il 09 Settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Davì