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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 708/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. ST LEG ASS Controparte_1
MACCARONE ANDRIZZI resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/04/2018, l' proponeva opposizione avverso l'atto Pt_1
di precetto notificato in data 13/04/2018 da con il quale le veniva Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 3.611,69, asseritamente dovuta in forza della
Sentenza n. 217/2017, munita di formula esecutiva in data 27/06/2017, con cui l' CP_2
era stato condannato al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1/05/2013.
L' deduceva, in via principale, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, CP_2
sostenendo che la sentenza azionata avrebbe avuto natura meramente dichiarativa, non contenendo alcuna condanna espressa nei confronti dell' . In via subordinata, CP_2
eccepiva che, anche laddove fosse riconosciuta efficacia esecutiva alla sentenza in
1 oggetto, la stessa sarebbe venuta meno successivamente, essendo intervenuto un verbale di revisione del 12/09/2017, con cui era stato accertato un grado di invalidità pari al
75%, con conseguente venir meno del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si costituiva resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, Controparte_1
evidenziando che la sentenza azionata era stata espressamente munita di formula esecutiva, e che la prestazione riconosciuta era stata effettivamente erogata fino alla data della revisione sanitaria.
MOTIVAZIONE
1. L'opposizione è fondata e deve essere accolta
2. In primo luogo, va osservato che la sentenza n. 217/2017, munita di formula esecutiva in data 27/06/2017, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
3. In materia previdenziale, è principio consolidato in giurisprudenza che anche le sentenze di mero accertamento, che riconoscono il diritto del ricorrente a una determinata prestazione e condannano l'ente previdenziale all'erogazione della stessa, assumono valore di titolo esecutivo, pur in assenza della precisa quantificazione dell'importo dovuto, purché l'obbligazione sia determinabile sulla base di elementi oggettivi.
4. Come affermato dalla Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. lav., n.
4742/2001, n. 6073/2012, n. 958/2020), è sufficiente che dalla sentenza risulti certo l'“an debeatur”, mentre il “quantum” può essere desunto da meri calcoli aritmetici, eventualmente eseguiti a mezzo di un tecnico. Di conseguenza, la sentenza n.
217/2017 – che ha accertato il diritto della resistente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1/05/2013 – è idonea a legittimare la notifica del precetto da parte del creditore.
5. Quanto al motivo subordinato, relativo alla revisione sanitaria intervenuta successivamente al deposito della sentenza, lo stesso non incide sull'efficacia del titolo esecutivo per il periodo anteriore alla revisione. Risulta pacifico in atti che la resistente ha percepito l'indennità fino al settembre 2017, data in cui, all'esito della visita di revisione, è stato riconosciuto un grado di invalidità del 75%, con conseguente venir meno del diritto alla prestazione.
6. Pertanto, sebbene il precetto risulti correttamente notificato sulla base di un valido titolo esecutivo, riferito a un periodo in cui la prestazione risultava effettivamente dovuta in forza della sentenza n. 217/2017, munita di formula esecutiva, deve rilevarsi
2 che l' ha già integralmente corrisposto le somme dovute in esecuzione della CP_2
medesima decisione, sino alla data della revisione sanitaria intervenuta nel settembre
2017.
7. In ragione della particolarità della questione trattata si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' avverso Pt_1
l'atto di precetto notificato da : Controparte_1
ACCOGLIE il ricorso;
ANNULLA il precetto opposto;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della particolarità della questione trattata.
Così deciso, 18/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 708/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. ST LEG ASS Controparte_1
MACCARONE ANDRIZZI resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/04/2018, l' proponeva opposizione avverso l'atto Pt_1
di precetto notificato in data 13/04/2018 da con il quale le veniva Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 3.611,69, asseritamente dovuta in forza della
Sentenza n. 217/2017, munita di formula esecutiva in data 27/06/2017, con cui l' CP_2
era stato condannato al pagamento delle somme spettanti a titolo di indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1/05/2013.
L' deduceva, in via principale, l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, CP_2
sostenendo che la sentenza azionata avrebbe avuto natura meramente dichiarativa, non contenendo alcuna condanna espressa nei confronti dell' . In via subordinata, CP_2
eccepiva che, anche laddove fosse riconosciuta efficacia esecutiva alla sentenza in
1 oggetto, la stessa sarebbe venuta meno successivamente, essendo intervenuto un verbale di revisione del 12/09/2017, con cui era stato accertato un grado di invalidità pari al
75%, con conseguente venir meno del diritto all'indennità di accompagnamento.
Si costituiva resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, Controparte_1
evidenziando che la sentenza azionata era stata espressamente munita di formula esecutiva, e che la prestazione riconosciuta era stata effettivamente erogata fino alla data della revisione sanitaria.
MOTIVAZIONE
1. L'opposizione è fondata e deve essere accolta
2. In primo luogo, va osservato che la sentenza n. 217/2017, munita di formula esecutiva in data 27/06/2017, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
3. In materia previdenziale, è principio consolidato in giurisprudenza che anche le sentenze di mero accertamento, che riconoscono il diritto del ricorrente a una determinata prestazione e condannano l'ente previdenziale all'erogazione della stessa, assumono valore di titolo esecutivo, pur in assenza della precisa quantificazione dell'importo dovuto, purché l'obbligazione sia determinabile sulla base di elementi oggettivi.
4. Come affermato dalla Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. lav., n.
4742/2001, n. 6073/2012, n. 958/2020), è sufficiente che dalla sentenza risulti certo l'“an debeatur”, mentre il “quantum” può essere desunto da meri calcoli aritmetici, eventualmente eseguiti a mezzo di un tecnico. Di conseguenza, la sentenza n.
217/2017 – che ha accertato il diritto della resistente all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1/05/2013 – è idonea a legittimare la notifica del precetto da parte del creditore.
5. Quanto al motivo subordinato, relativo alla revisione sanitaria intervenuta successivamente al deposito della sentenza, lo stesso non incide sull'efficacia del titolo esecutivo per il periodo anteriore alla revisione. Risulta pacifico in atti che la resistente ha percepito l'indennità fino al settembre 2017, data in cui, all'esito della visita di revisione, è stato riconosciuto un grado di invalidità del 75%, con conseguente venir meno del diritto alla prestazione.
6. Pertanto, sebbene il precetto risulti correttamente notificato sulla base di un valido titolo esecutivo, riferito a un periodo in cui la prestazione risultava effettivamente dovuta in forza della sentenza n. 217/2017, munita di formula esecutiva, deve rilevarsi
2 che l' ha già integralmente corrisposto le somme dovute in esecuzione della CP_2
medesima decisione, sino alla data della revisione sanitaria intervenuta nel settembre
2017.
7. In ragione della particolarità della questione trattata si ritiene di dover compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' avverso Pt_1
l'atto di precetto notificato da : Controparte_1
ACCOGLIE il ricorso;
ANNULLA il precetto opposto;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della particolarità della questione trattata.
Così deciso, 18/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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