Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1223/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(già (C.F. Parte_1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. CONIGLIARO SERGIO appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. GRECO C.F._3
VINCENZO;
nato a [...] il [...], contumace;
Controparte_3
(C.F. Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace P.IVA_2
appellati
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale (mortale)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle
l'appello interposto dalla avverso la sentenza di primo grado Parte_2
resa dal Tribunale di Palermo, sezione terza civile, n. 2357/2019, poiché manifestamente infondato in fatto e diritto in ogni sua parte;
− confermare, per
l'effetto, integralmente la predetta sentenza di primo grado;
− condannare parte appellante alle spese di lite del presente grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2357/2019 del 10/05/2019, il Tribunale di Palermo ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate dalle attrici , Controparte_1 [...]
e , conseguenti a sinistro stradale del 15/3/2001 a cagione CP_2 Parte_3
del quale aveva perso la vita la loro zia condannando i Controparte_1
convenuti , e Controparte_5 Controparte_4
(rispettivamente conducente, proprietario e assicuratore del veicolo Parte_2
che aveva investito la ) al pagamento di € 65.000,00 cadauno quale CP_1
ristoro del danno non patrimoniale.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 3/6/2019,
contestando la statuizione per diverse ragioni e Parte_2
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
hanno contestato il gravame, chiedendone il rigetto;
sono rimasti contumaci gli altri appellati.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, sulle conclusioni delle parti con note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza, con ordinanza del 13/9/2024 la causa è stata posta in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame di Parte_2
(oggi , di seguito per brevità ) è affidato ai Parte_1 Pt_1
seguenti motivi: a) erronea estensione dell'autorità di giudicato extrapenale alla sentenza pronunciata nelle forme del giudizio abbreviato resa relativamente ai fatti di causa;
b) erronea riconosciuta legittimazione delle attrici;
c) sulla risarcibilità del danno 'tanatologico'; c) sulla risarcibilità del danno iure proprio.
Principiando la disamina dal primo motivo, esso è solo in parte meritevole di accoglimento. L'appellante contesta la statuizione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto avere efficacia di giudicato la sentenza penale (n. 1425/2013 del
GUP di Palermo) resa nelle forme del rito abbreviato nei confronti del conducente del veicolo di proprietà TR , pure se proprio per la CP_4 CP_3
scelta del rito sia stata disposta l'estromissione del responsabile civile (ex art. 87
c.p.p.). La censura è da condividere, dovendosi osservare che l'estromissione del responsabile civile, imposta dalla norma appena richiamata, si giustifica con riguardo alla necessità di snellire il procedimento, correlata anche all'effetto premiale cui tende l'imputato. Di tali aspetti si è occupata la Corte Costituzionale
(sentenza 7 ottobre 2016, n. 216), che ha precisato, per quanto qui di interesse, che rispetto alla parte civile i relativi diritti non vengono pregiudicati, restando intatta la possibilità di promuovere in altra sede il giudizio risarcitorio, evidentemente anche verso il responsabile civile: rispetto al quale, quindi, non può dirsi che la sentenza possa divenire vincolante.
Vale ricordare infatti che da un lato l'art. 651 c.p.p. prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, nell'ambito del risarcitorio, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, e ciò anche con riguardo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 (precisato dal II comma I) alla pronuncia di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato;
ma ciò, all'evidenza, rispetto alla parte che a quel giudizio abbia potuto partecipare (parte civile e/o responsabile civile), e non già con riferimento al responsabile civile che sia stato estromesso, appunto ai sensi dell'art. 87 c.p.p., come pacificamente accaduto nel caso di specie.
E tuttavia, l'accertamento della penale responsabilità di TR, che verso di lui ha assunto i connotati del giudicato penale rilevante in sede civile, si fonda su elementi fattuali convincenti, alla luce dell'istruzione espletata in sede penale, che valgono in questa sede come prove atipiche e non sono se non genericamente confutate dalla società appellante.
Prima di soffermarsi sugli atti del procedimento penale nel novero delle prove atipiche, va premesso che la loro utilizzabilità quale fonte del convincimento del
Decidente è da tempo ritenuta piena, dovendosi considerare che le prove una volta acquisite non sono più tipiche o atipiche, di una o di una altra parte, ma diventano prove del processo. E anche per le prove atipiche, come per le altre prove libere, vale la regola per cui – a differenza delle prove legali come la confessione ed il giuramento decisorio, dove è il legislatore a predeterminare in via generale ed astratta il valore di un mezzo di prova rispetto agli altri, escludendo, in sede di valutazione, ogni margine discrezionale dell'organo giudicante tenuto a considerare il fatto come dimostrato – è devoluta al giudice l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e quindi la valutazione complessiva delle diverse prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia ed a sorreggere la decisione (con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato). Tornando alla valenza della sentenza penale ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando gli stessi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nell'istruttoria espletata in quella sede. Analogamente, il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale, ritualmente introdotto nel giudizio civile, può essere posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti dello stesso soggetto indiziato di reato (così il Supremo
Collegio, 10 maggio 2001 n° 6502).
Nel caso di specie, come detto si è limitata a contestare l'efficacia della Pt_1
statuizione penale: ma nessun elemento ha prospettato per anche solo ipotizzare una ricostruzione diversa da quella non solo offerta nella sentenza penale, ma che pure si rinviene in altra statuizione, civile, avente a oggetto la pretesa avanzata per gli stessi fatti da altri congiunti della de cuius. In detta ordinanza (del Tribunale di
Palermo resa il 13.4.2019: cfr. copia in atti) e nei vari del procedimento penale seguito al sinistro, si rinvengono elementi idonei a supportare la pretesa attorea, e cioè che quest'ultimo si concretizzò nell'investimento di Controparte_1
nell'atto di attraversare la sede stradale, da parte dell'autocarro condotto da
, in Palermo corso Tukory. In altri termini, gli stessi atti Controparte_3
processuali evocati dall'appellante, pur non integrando il giudicato vincolante, rappresentano elementi probatori idonei a ritenere, ex art. 2054 I co. c.c., l'univoca responsabilità del TR, e quindi del proprietario del veicolo e del suo assicuratore: dovendosi perciò, seppur per tale diversa motivazione, confermare la statuizione appellata.
Passando al secondo motivo, con esso l'appellante lamenta la 'riconosciuta legittimazione' delle attrici ad agire in giudizio per il ristoro dei danni patiti quali nipoti, da parte di fratello e di sorella, di non sussistendo quel Controparte_1
vincolo parentale stretto (famiglia 'nucleare'), unito alla convivenza, in ragione del quale poter accordare il ristoro connesso alla perdita del rapporto parentale.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 Vale ricordare, innanzitutto, che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, mentre la posizione soggettiva vantata in giudizio attiene invece al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Nel caso in esame, a venire in rilievo non è quindi la legittimazione, ma la sussistenza di una lesione del rapporto parentale in capo a soggetti non conviventi e non facenti parte del nucleo familiare ristretto del de cuius.
Ora, perché possa accordarsi tale voce di danno non è certamente necessaria la convivenza intesa come continua compresenza presso la medesima residenza anagrafica, come pare intendere l'appellante.
Sul punto, vale richiamare recente arresto del Supremo Collegio, laddove viene così affrontato il tema: “Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u.
26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018).
Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv.
653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti
(ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.” (Cassazione civile sez. III, 7/9/2023 n. 26140).
Ebbene, nel caso in esame, il compendio probatorio offerto al Tribunale ha dato prova che, al di là della convivenza anagrafica, vi era uno stretto legame affettivo e di comunione materiale e spirituale tra e le nipoti, risultando Controparte_1
irrilevante che la stessa non avesse trasferito la propria residenza presso una di loro.
E' dimostrato, come detto, che insieme trascorressero buona parte della loro esistenza, soprattutto nei momenti salienti, come riferito concordemente dai testi escussi. Dunque, non solo infondate risultano le censure con riferimento alla legittimazione delle nipoti, ma anche con riguardo alle generiche contestazioni sulle prove offerte per dimostrare le conseguenze della lesione del rapporto parentale: ne consegue che il motivo deve essere disatteso.
Priva di pregio è poi la doglianza prospettata col terzo motivo, che si incentra sul cd. danno tanatologico: infatti, al di là della configurabilità o meno di esso (inteso da ricollegare alla lucida consapevolezza del venir meno della vita), in ragione del quadro clinico di (deceduta nel volgere di pochissimo tempo), vi Controparte_1
è da osservare che detta voce non è stata comunque accordata, avendo ritenuto il primo giudice non pienamente dimostrata la qualità di eredi delle tre attrici.
Passando al quarto motivo, la società appellante, a proposito ancora della risarcibilità del danno iure proprio, lamenta la violazione del 'giudicato ormai formatosi sulla pronuncia di rigetto contenuta nella sentenza n. 1425/2013 del
GUP di Palermo”, confermata nei gradi successivi. Anche sul punto il gravame non può essere accolto: quella disattesa dal giudice penale, infatti, è altra pretesa risarcitoria, avanzata da diversi congiunti della de cuius. Dalla disamina della sentenza del GUP di Palermo invocata si evince, infatti, emerge che le domanda
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 non accolte riguardavano , e , Parte_4 Parte_5 Parte_6
mentre per le odierne appellate venne non soltanto accolta la domanda, ma accordata anche una provvisionale, della quale ha poi tenuto conto il giudice di prime cure (della sentenza qui appellata).
In ragione di tutte le considerazioni sin qui svolte, il gravame, conclusivamente, deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (va confermata anche sul punto la sentenza di primo grado), l'esito della lite impone di porle a carico della società appellante soccombente;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da (oggi Parte_2 [...]
), con atto di citazione del 3/6/2019, avverso la sentenza n. Parte_1
2357/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 10/5/2019.
Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1
sostenute dalle appellate e Controparte_1 Controparte_2 Pt_3
liquidate in 8.640,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
[...]
I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 9 gennaio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9