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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marina Cavallo Giudice dott. Andrea Chibelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10895/2024 promossa da:
, in proprio, Parte_1
- reclamante -
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e
[...]
dall'avv. Andrea Aloi, giusta procura in atti;
- reclamata -
AVVERSO il provvedimento emesso dal G.E. in data 08/10/2024 nel procedimento iscritto al n. 515/2022 RGE di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con ricorso depositato il 25/10/2024 l'avv. , in proprio, ha proposto “reclamo ex Parte_1 art. 630 c.p.c.” avverso il provvedimento del 10/10/2024, con cui il Giudice dell'Esecuzione “ha rigettato l'istanza di estinzione presentata il 26 marzo 2024” (proc. n. 515/2022 R.G.E.).
pagina 1 di 5 Assegnato il termine di 20 giorni per eventuali memorie con provvedimento del 04/12/2024, la reclamata in qualità di procuratrice speciale di ha depositato CP_1 Controparte_2
memoria in data 11/12/2024, chiedendo il rigetto del reclamo.
La causa è stata infine trattenuta in decisione.
II. – Emerge dagli atti di causa che l'avv. , in proprio, eccependo 1) l'invalidità degli atti Pt_1
compiuti dalla società procuratrice della a sua volta cessionaria dei CP_1 Controparte_2
crediti originariamente vantati dalla non risultando, quest'ultima, iscritta nell'albo Controparte_3
ex art. 106 T.U.B.; 2) la carenza di legittimazione attiva della per difetto della Controparte_2
valida cessione di crediti;
3) l'inesistenza delle notifiche dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, ha chiesto, in via principale, l'estinzione del procedimento esecutivo e, in subordine, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c.
Per quanto qui rileva, il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento reso in data 08/10/2024, ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. l'avv. , ribadendo le Pt_1
medesime doglianze già formulate dinanzi al G.E., e tornando a chiedere, espressamente, che venga dichiarata “l'estinzione del processo esecutivo n. 515/2022 R.G.E.”.
III. – Il reclamo è inammissibile.
III.1. – Il reclamante ha sollecitato una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, facendo valere la dedotta “inesistenza della notifica dell'atto di precetto e di pignoramento” nonché “la carenza di legittimazione sostanziale e processuale attiva” del creditore procedente, anche “per inesistenza del contratto di cessione del credito e carenza di titolarità del credito”.
Con il provvedimento impugnato, il G.E. ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Ora, va osservato che il provvedimento di 'estinzione' sollecitato, tutto fondato su motivi di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, non rientra in nessuna delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva previste dagli artt. 629 e segg. c.p.c., ed è pacifico che, avverso il provvedimento di chiusura anticipata (o di improcedibilità o di improseguibilità) della procedura esecutiva ovvero di estinzione atipica della stessa (sia che accolga sia che rigetti l'istanza) la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c., rimedio normativamente predisposto per le sole estinzioni c.d. tipiche.
È infatti noto che il sistema processuale civile contempla alcune ipotesi tipiche di estinzione anticipata del processo esecutivo, ricollegabili a situazioni in cui è lo stesso creditore a manifestare, esplicitamente o implicitamente, la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire, con la rinuncia agli atti esecutivi (art. 629 c.p.c.) o con l'inerzia nel compimento di attività d'impulso tipizzate – quali, ad pagina 2 di 5 esempio, la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento (art. 518, 543 e 557 c.p.c.), il mancato deposito della istanza di vendita nel termine prescritto (art. 497 c.p.c.), la mancata prosecuzione dopo la sospensione del giudizio (art. 624bis c.p.c. e 630 c.p.c.) o dopo la sospensione in via cautelare del titolo
(art. 624 c.p.c.), la mancata partecipazione alle udienze (art. 631 c.p.c.), il mancato pagamento delle spese di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (art. 631 bis c.p.c.).
Nel caso di specie, il reclamante non ha evidenziato alcuna inerzia della creditrice procedente reclamata, ma ha sostanzialmente rimarcato la mancanza delle condizioni dell'azione per proseguire l'esecuzione (eccependo in particolare l'inesistenza del pignoramento per mancato perfezionamento della notifica), così sollecitando il relativo potere officioso del G.E. di verifica ed esortando l'adozione di provvedimenti definitivi.
Pertanto, quello richiesto dal reclamante era, all'evidenza, un provvedimento di estinzione c.d.
“atipica” del procedimento esecutivo, non catalogabile nelle ipotesi sopra indicate, in relazione al quale il giudice competente ne aveva pronunciato il rigetto.
In simili ipotesi, lo strumento per impugnare il provvedimento di rigetto di chiusura anticipata (cd.
"estinzione atipica") del processo esecutivo è esclusivamente il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Di qui l'inammissibilità della domanda avanzata col reclamo ex art. 630 c.p.c., riservato alle ipotesi di estinzione c.d. tipica, nella quale non possono rientrare i presunti vizi del pignoramento.
Del pari, quanto alle ulteriori questioni poste dal reclamante, venendo in considerazione una richiesta di estinzione del processo esecutivo motivata dall'assunto del difetto di legittimazione attiva e della carenza di prova della titolarità del credito e, pertanto, da un motivo che non è quello tipico previsto dall'art. 630 c.p.c., il rimedio esperibile non è evidentemente quello previsto dall'art. 630 c.p.c., ma, anche qui, quello residuale dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.
Inconferente è poi il richiamo, effettuato dal ricorrente in sede di gravame al deliberato fine di ribadire la legittimità del ricorso, nel caso di specie, al rimedio di cui all'art. 630 c.p.c. per ottenere la declaratoria di estinzione anticipata del processo esecutivo, ai precedenti di legittimità ivi indicati
(Cass., n. 14096/2005 e Cass., n. 6527/2024), trattandosi di arresti giurisprudenziali riferibili a vicende in cui venire in rilievo erano proprio ipotesi di estinzione c.d. tipica, con la conseguenza che il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui era stata negata l'estinzione andava effettivamente impugnato col reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. (in argomento, cfr., da ultimo, Cass., n. 3494/2025).
La predetta inammissibilità non è poi suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato (in opposizione agli atti esecutivi), “sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio
pagina 3 di 5 (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 06/04/2022, n. 11241 e anche Cass. civ. Sez. III Sent.,
12/11/2013, n. 25421).
Laddove, poi, il reclamo ex art. 630 c.p.c. fosse inteso proposto anche avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, proposta con l'opposizione esecutiva, sarebbe stato onere del ricorrente di proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., invece che espressamente ai sensi dell'art. 630 c.p.c., come aveva fatto.
Peraltro, come emerge dalla produzione documentale della reclamata, questioni analoghe a quelle poste con il reclamo in esame sono già state sollevate dall'odierno reclamante e già vagliate dal Collegio, che
è pervenuto a conclusioni – anche in punto di inammissibilità del rimedio – del tutto sovrapponibili a quelle sin qui esposte, conclusioni poi confermate dalla Corte di Appello di Bari (cfr. sentenza Trib.
Bari, 01/03/2024, confermata dalla sentenza n. 1005/2024 Corte di Appello di Bari;
sentenza Trib.
Bari, 17/06/2023, confermata dalla sentenza n. 1293/2023 della Corte di Appello di Bari).
III.2. – Per tali motivi il reclamo va dichiarato inammissibile.
La rilevata inammissibilità del reclamo assorbe ogni altro motivo proposto dalla parte reclamante.
IV. – La manifesta infondatezza/inammissibilità del reclamo, siccome aggravato dalla reiterazione, oltre ogni giusta e ragionevole esigenza di difesa in giudizio, di doglianze sulle quali questo Tribunale
è stato chiamato a pronunciarsi più volte, non può non contrassegnare di responsabilità aggravata la posizione difensiva del reclamante, il quale agisce con mala fede o, quanto meno, con colpa grave, alla luce degli eguali esiti sfavorevoli delle analoghe, speculari iniziative precedenti dianzi indicate.
Pertanto, il reclamante soccombente va condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte costituita, oltre che delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo secondo il D.M. n.
147/2022 assumendo come scaglione di riferimento quello relativo ai giudizi di valore da €. 52.001,00
a €. 260.000,00, tenendo conto del valore della procedura €. 102.866,02, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, di una somma ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c., che, ai fini liquidativi, pare equo determinare in €. 2.000,00 in considerazione, per un verso, dell'importo del credito per cui si procede esecutivamente e, per altro verso, della concentrazione del giudizio e della correlata riduzione delle incombenze difensive.
IV.1.- Trattandosi di giudizio impugnatorio, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto che in ragione del rigetto del gravame la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n.
R.G. 10895/2024, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'inammissibilità del reclamo;
2) CONDANNA il reclamante al pagamento in favore della reclamata costituita della somma di €.
2.000,00 ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c.;
3) CONDANNA il reclamante al pagamento in favore della reclamata costituita delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 5.224,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) DÀ ATTO che il reclamante, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
Il Presidente
Antonio Ruffino
Il giudice estensore
Andrea Chibelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marina Cavallo Giudice dott. Andrea Chibelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10895/2024 promossa da:
, in proprio, Parte_1
- reclamante -
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e
[...]
dall'avv. Andrea Aloi, giusta procura in atti;
- reclamata -
AVVERSO il provvedimento emesso dal G.E. in data 08/10/2024 nel procedimento iscritto al n. 515/2022 RGE di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con ricorso depositato il 25/10/2024 l'avv. , in proprio, ha proposto “reclamo ex Parte_1 art. 630 c.p.c.” avverso il provvedimento del 10/10/2024, con cui il Giudice dell'Esecuzione “ha rigettato l'istanza di estinzione presentata il 26 marzo 2024” (proc. n. 515/2022 R.G.E.).
pagina 1 di 5 Assegnato il termine di 20 giorni per eventuali memorie con provvedimento del 04/12/2024, la reclamata in qualità di procuratrice speciale di ha depositato CP_1 Controparte_2
memoria in data 11/12/2024, chiedendo il rigetto del reclamo.
La causa è stata infine trattenuta in decisione.
II. – Emerge dagli atti di causa che l'avv. , in proprio, eccependo 1) l'invalidità degli atti Pt_1
compiuti dalla società procuratrice della a sua volta cessionaria dei CP_1 Controparte_2
crediti originariamente vantati dalla non risultando, quest'ultima, iscritta nell'albo Controparte_3
ex art. 106 T.U.B.; 2) la carenza di legittimazione attiva della per difetto della Controparte_2
valida cessione di crediti;
3) l'inesistenza delle notifiche dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, ha chiesto, in via principale, l'estinzione del procedimento esecutivo e, in subordine, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c.
Per quanto qui rileva, il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento reso in data 08/10/2024, ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. l'avv. , ribadendo le Pt_1
medesime doglianze già formulate dinanzi al G.E., e tornando a chiedere, espressamente, che venga dichiarata “l'estinzione del processo esecutivo n. 515/2022 R.G.E.”.
III. – Il reclamo è inammissibile.
III.1. – Il reclamante ha sollecitato una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, facendo valere la dedotta “inesistenza della notifica dell'atto di precetto e di pignoramento” nonché “la carenza di legittimazione sostanziale e processuale attiva” del creditore procedente, anche “per inesistenza del contratto di cessione del credito e carenza di titolarità del credito”.
Con il provvedimento impugnato, il G.E. ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Ora, va osservato che il provvedimento di 'estinzione' sollecitato, tutto fondato su motivi di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, non rientra in nessuna delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva previste dagli artt. 629 e segg. c.p.c., ed è pacifico che, avverso il provvedimento di chiusura anticipata (o di improcedibilità o di improseguibilità) della procedura esecutiva ovvero di estinzione atipica della stessa (sia che accolga sia che rigetti l'istanza) la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c., rimedio normativamente predisposto per le sole estinzioni c.d. tipiche.
È infatti noto che il sistema processuale civile contempla alcune ipotesi tipiche di estinzione anticipata del processo esecutivo, ricollegabili a situazioni in cui è lo stesso creditore a manifestare, esplicitamente o implicitamente, la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire, con la rinuncia agli atti esecutivi (art. 629 c.p.c.) o con l'inerzia nel compimento di attività d'impulso tipizzate – quali, ad pagina 2 di 5 esempio, la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento (art. 518, 543 e 557 c.p.c.), il mancato deposito della istanza di vendita nel termine prescritto (art. 497 c.p.c.), la mancata prosecuzione dopo la sospensione del giudizio (art. 624bis c.p.c. e 630 c.p.c.) o dopo la sospensione in via cautelare del titolo
(art. 624 c.p.c.), la mancata partecipazione alle udienze (art. 631 c.p.c.), il mancato pagamento delle spese di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (art. 631 bis c.p.c.).
Nel caso di specie, il reclamante non ha evidenziato alcuna inerzia della creditrice procedente reclamata, ma ha sostanzialmente rimarcato la mancanza delle condizioni dell'azione per proseguire l'esecuzione (eccependo in particolare l'inesistenza del pignoramento per mancato perfezionamento della notifica), così sollecitando il relativo potere officioso del G.E. di verifica ed esortando l'adozione di provvedimenti definitivi.
Pertanto, quello richiesto dal reclamante era, all'evidenza, un provvedimento di estinzione c.d.
“atipica” del procedimento esecutivo, non catalogabile nelle ipotesi sopra indicate, in relazione al quale il giudice competente ne aveva pronunciato il rigetto.
In simili ipotesi, lo strumento per impugnare il provvedimento di rigetto di chiusura anticipata (cd.
"estinzione atipica") del processo esecutivo è esclusivamente il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Di qui l'inammissibilità della domanda avanzata col reclamo ex art. 630 c.p.c., riservato alle ipotesi di estinzione c.d. tipica, nella quale non possono rientrare i presunti vizi del pignoramento.
Del pari, quanto alle ulteriori questioni poste dal reclamante, venendo in considerazione una richiesta di estinzione del processo esecutivo motivata dall'assunto del difetto di legittimazione attiva e della carenza di prova della titolarità del credito e, pertanto, da un motivo che non è quello tipico previsto dall'art. 630 c.p.c., il rimedio esperibile non è evidentemente quello previsto dall'art. 630 c.p.c., ma, anche qui, quello residuale dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.
Inconferente è poi il richiamo, effettuato dal ricorrente in sede di gravame al deliberato fine di ribadire la legittimità del ricorso, nel caso di specie, al rimedio di cui all'art. 630 c.p.c. per ottenere la declaratoria di estinzione anticipata del processo esecutivo, ai precedenti di legittimità ivi indicati
(Cass., n. 14096/2005 e Cass., n. 6527/2024), trattandosi di arresti giurisprudenziali riferibili a vicende in cui venire in rilievo erano proprio ipotesi di estinzione c.d. tipica, con la conseguenza che il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui era stata negata l'estinzione andava effettivamente impugnato col reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. (in argomento, cfr., da ultimo, Cass., n. 3494/2025).
La predetta inammissibilità non è poi suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato (in opposizione agli atti esecutivi), “sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio
pagina 3 di 5 (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 06/04/2022, n. 11241 e anche Cass. civ. Sez. III Sent.,
12/11/2013, n. 25421).
Laddove, poi, il reclamo ex art. 630 c.p.c. fosse inteso proposto anche avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione, proposta con l'opposizione esecutiva, sarebbe stato onere del ricorrente di proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., invece che espressamente ai sensi dell'art. 630 c.p.c., come aveva fatto.
Peraltro, come emerge dalla produzione documentale della reclamata, questioni analoghe a quelle poste con il reclamo in esame sono già state sollevate dall'odierno reclamante e già vagliate dal Collegio, che
è pervenuto a conclusioni – anche in punto di inammissibilità del rimedio – del tutto sovrapponibili a quelle sin qui esposte, conclusioni poi confermate dalla Corte di Appello di Bari (cfr. sentenza Trib.
Bari, 01/03/2024, confermata dalla sentenza n. 1005/2024 Corte di Appello di Bari;
sentenza Trib.
Bari, 17/06/2023, confermata dalla sentenza n. 1293/2023 della Corte di Appello di Bari).
III.2. – Per tali motivi il reclamo va dichiarato inammissibile.
La rilevata inammissibilità del reclamo assorbe ogni altro motivo proposto dalla parte reclamante.
IV. – La manifesta infondatezza/inammissibilità del reclamo, siccome aggravato dalla reiterazione, oltre ogni giusta e ragionevole esigenza di difesa in giudizio, di doglianze sulle quali questo Tribunale
è stato chiamato a pronunciarsi più volte, non può non contrassegnare di responsabilità aggravata la posizione difensiva del reclamante, il quale agisce con mala fede o, quanto meno, con colpa grave, alla luce degli eguali esiti sfavorevoli delle analoghe, speculari iniziative precedenti dianzi indicate.
Pertanto, il reclamante soccombente va condannato d'ufficio al pagamento in favore della controparte costituita, oltre che delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo secondo il D.M. n.
147/2022 assumendo come scaglione di riferimento quello relativo ai giudizi di valore da €. 52.001,00
a €. 260.000,00, tenendo conto del valore della procedura €. 102.866,02, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, di una somma ai sensi dell'art. 96 ult. co. c.p.c., che, ai fini liquidativi, pare equo determinare in €. 2.000,00 in considerazione, per un verso, dell'importo del credito per cui si procede esecutivamente e, per altro verso, della concentrazione del giudizio e della correlata riduzione delle incombenze difensive.
IV.1.- Trattandosi di giudizio impugnatorio, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.p.r. 115/2002 si dà atto che in ragione del rigetto del gravame la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n.
R.G. 10895/2024, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA l'inammissibilità del reclamo;
2) CONDANNA il reclamante al pagamento in favore della reclamata costituita della somma di €.
2.000,00 ai sensi dell'art. 96 ult. comma c.p.c.;
3) CONDANNA il reclamante al pagamento in favore della reclamata costituita delle spese processuali che si liquidano in complessivi €. 5.224,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) DÀ ATTO che il reclamante, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis del medesimo articolo.
Il Presidente
Antonio Ruffino
Il giudice estensore
Andrea Chibelli
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