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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/11/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3111/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3111/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Ettore Puppo;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Filippo Di Rocca;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 07/08/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento delle figlie minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse delle minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento delle figlie. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori nel modo che segue:
1. Affido delle figlie minorenni ad ambedue i genitori, in conformità della disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle medesime presso l'abitazione della madre che dimora con i genitori naturali in Livorno in via Belgio, 9;
2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse delle figlie, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni delle stesse;
3. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alle figlie;
4. Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. La avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza e quella delle Parte_1 figlie. In ipotesi di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne Parte_1 notizia al Sig. con adeguato preavviso;
ad ogni buon conto i genitori si CP_1 obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio anche temporaneo;
6. I genitori si impegnano a gestire le bambine di comune accordo come hanno fatto fino ad ora, occorre tuttavia specificare il regime di visita considerata la loro tenera età anagrafica: - ciascun genitore terrà con sé le bambine ogni fine settimana alternato ovvero dal sabato quando le preleveranno dalla dimora dell'altro genitore o da quella dei nonni alle ore 12.30 circa, e per poi riportarle ai predetti, dopo un pernotto, la domenica entro le ore 22.00; - il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé le figlie, ogni settimana CP_1 almeno due giorni (il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 fino alle ore 22,00 con cena inclusa sempre prelevandole o riportandole all'altro genitore o ai nonni materni); la madre terrà con sé le bambine nel resto dei giorni;
- tale regime di visita potrà variare in base alle necessità professionali delle parti, dal momento che la signora ha un impiego Parte_1 lavorativo basato su turni giornalieri (di 6 o 7 ore) a rotazione nell'arco della settimana, mentre il ha un unico turno di lavoro nei giorni feriali dalle 7.00 alle 17.00 con CP_1 pausa pranzo 12.30-13.30, mentre il sabato è impegnato dalle 7.00 alle 12.00; - ulteriori periodi di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle figlie. - le figlie, inoltre, trascorreranno su base giornaliera alternativamente e a rotazione, con l'uno e l'altro dei genitori le festività nazionali ovvero 1° gennaio, 6 gennaio (Epifania), Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre;
- per le vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere anche CP_1 consecutivamente con le figlie un massimo di giorni 7, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il 15 maggio di ogni anno, tenuto conto delle necessità professionali delle parti e salvo diverso accordo;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno coi figli e dare la possibilità all'altro genitore di contattarle telefonicamente almeno una volta al giorno;
- i genitori riconoscono il ruolo dei rispettivi genitori (nonni paterni e materni) nella crescita e nella gestione delle bambine;
7. Entrambi i genitori, nel caso di relazioni sentimentali da questi intraprese, s'impegnano a non ingenerare nelle bambine confusione sui ruoli genitoriali e a non introdurre nella sfera affettiva delle figlie figure terze senza la necessaria gradualità, ciò potrà avvenire solo dal momento in cui le eventuali relazioni abbiano assunto carattere di serietà e stabilità. Gli stessi s'impegnano a concedersi reciproco assenso all'iscrizione sulle figlie sul passaporto di entrambi e di sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
8. Il Sig. si impegna a versare alla sin dal mese dell'introduzione CP_1 Parte_1 presso il competente Tribunale del procedimento de quo, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile complessiva di € 400,00 (euro quattrocento) ovvero 200 euro per ogni bambina, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non Parte_1 oltre il giorno 18 di ogni mese solare. Il pagamento delle spese straordinarie delle minori da porsi a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, così come specificato nel disciplinare del Consiglio Nazionale Forense e comunque: •Spese mediche: sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, oculista e protesi e comunque relative alla salute, ivi compresi ticket, visite specialistiche;
•Spese formative e scolastiche: rette, tasse di iscrizioni, mensa, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuola bus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche, viaggi di studio e di istruzione, ripetizioni private, alloggio e relative utenze della sede universitaria eventualmente in futuro frequentata dalle figlie;
•Spese ludico/ricreative: spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, stages estivi, gite scolastiche di più giorni, spese di iscrizione e frequenza a corsi ed attrezzature ed abbigliamento necessari;
Le spese straordinarie, salvo urgenze, dovranno essere concordate previamente tra i genitori per importi superiori ai 50 euro, nonché essere documentate con le relative ricevute;
Il relativo rendiconto di tali spese avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti verrà trasmesso dal genitore che ha sostenuto la spesa all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo. Il Sig. rimarrà obbligato a CP_1 corrispondere i sopraccitati contributi economici nell'interesse delle figlie fino a quando le stesse non saranno economicamente indipendenti.
9. Le detrazioni e le deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per Legge relativamente alla prole a carico andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%; L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%; i genitori si impegnano a regolarizzare detti termini con i rispettivi datori di lavoro e a darsene reciprocamente conto e conferma;
10.
Considerato che
, nei mesi di Febbraio e Marzo la Sig.ra non percepiva alcun Parte_1 contributo economico da parte del per il sostentamento delle figlie minori, e CP_1 per il mese di Maggio una cifra pari a € 200,00, lo stesso corrisponderà 700,00 € come arretrati, dilazionati in 14 rate a partire dal mese di Giugno 2024;
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 28.11.2024
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3111/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Ettore Puppo;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Filippo Di Rocca;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 07/08/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 28.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento delle figlie minori ed al di loro mantenimento sono conformi all'interesse delle minori, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento delle figlie. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori nel modo che segue:
1. Affido delle figlie minorenni ad ambedue i genitori, in conformità della disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle medesime presso l'abitazione della madre che dimora con i genitori naturali in Livorno in via Belgio, 9;
2. Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse delle figlie, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni delle stesse;
3. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti alle figlie;
4. Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5. La avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza e quella delle Parte_1 figlie. In ipotesi di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne Parte_1 notizia al Sig. con adeguato preavviso;
ad ogni buon conto i genitori si CP_1 obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio anche temporaneo;
6. I genitori si impegnano a gestire le bambine di comune accordo come hanno fatto fino ad ora, occorre tuttavia specificare il regime di visita considerata la loro tenera età anagrafica: - ciascun genitore terrà con sé le bambine ogni fine settimana alternato ovvero dal sabato quando le preleveranno dalla dimora dell'altro genitore o da quella dei nonni alle ore 12.30 circa, e per poi riportarle ai predetti, dopo un pernotto, la domenica entro le ore 22.00; - il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé le figlie, ogni settimana CP_1 almeno due giorni (il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 fino alle ore 22,00 con cena inclusa sempre prelevandole o riportandole all'altro genitore o ai nonni materni); la madre terrà con sé le bambine nel resto dei giorni;
- tale regime di visita potrà variare in base alle necessità professionali delle parti, dal momento che la signora ha un impiego Parte_1 lavorativo basato su turni giornalieri (di 6 o 7 ore) a rotazione nell'arco della settimana, mentre il ha un unico turno di lavoro nei giorni feriali dalle 7.00 alle 17.00 con CP_1 pausa pranzo 12.30-13.30, mentre il sabato è impegnato dalle 7.00 alle 12.00; - ulteriori periodi di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali delle figlie. - le figlie, inoltre, trascorreranno su base giornaliera alternativamente e a rotazione, con l'uno e l'altro dei genitori le festività nazionali ovvero 1° gennaio, 6 gennaio (Epifania), Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 22 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre;
- per le vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere anche CP_1 consecutivamente con le figlie un massimo di giorni 7, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il 15 maggio di ogni anno, tenuto conto delle necessità professionali delle parti e salvo diverso accordo;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno coi figli e dare la possibilità all'altro genitore di contattarle telefonicamente almeno una volta al giorno;
- i genitori riconoscono il ruolo dei rispettivi genitori (nonni paterni e materni) nella crescita e nella gestione delle bambine;
7. Entrambi i genitori, nel caso di relazioni sentimentali da questi intraprese, s'impegnano a non ingenerare nelle bambine confusione sui ruoli genitoriali e a non introdurre nella sfera affettiva delle figlie figure terze senza la necessaria gradualità, ciò potrà avvenire solo dal momento in cui le eventuali relazioni abbiano assunto carattere di serietà e stabilità. Gli stessi s'impegnano a concedersi reciproco assenso all'iscrizione sulle figlie sul passaporto di entrambi e di sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio;
8. Il Sig. si impegna a versare alla sin dal mese dell'introduzione CP_1 Parte_1 presso il competente Tribunale del procedimento de quo, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile complessiva di € 400,00 (euro quattrocento) ovvero 200 euro per ogni bambina, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e non Parte_1 oltre il giorno 18 di ogni mese solare. Il pagamento delle spese straordinarie delle minori da porsi a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, così come specificato nel disciplinare del Consiglio Nazionale Forense e comunque: •Spese mediche: sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, oculista e protesi e comunque relative alla salute, ivi compresi ticket, visite specialistiche;
•Spese formative e scolastiche: rette, tasse di iscrizioni, mensa, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuola bus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche, viaggi di studio e di istruzione, ripetizioni private, alloggio e relative utenze della sede universitaria eventualmente in futuro frequentata dalle figlie;
•Spese ludico/ricreative: spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, stages estivi, gite scolastiche di più giorni, spese di iscrizione e frequenza a corsi ed attrezzature ed abbigliamento necessari;
Le spese straordinarie, salvo urgenze, dovranno essere concordate previamente tra i genitori per importi superiori ai 50 euro, nonché essere documentate con le relative ricevute;
Il relativo rendiconto di tali spese avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti verrà trasmesso dal genitore che ha sostenuto la spesa all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo. Il Sig. rimarrà obbligato a CP_1 corrispondere i sopraccitati contributi economici nell'interesse delle figlie fino a quando le stesse non saranno economicamente indipendenti.
9. Le detrazioni e le deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per Legge relativamente alla prole a carico andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%; L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%; i genitori si impegnano a regolarizzare detti termini con i rispettivi datori di lavoro e a darsene reciprocamente conto e conferma;
10.
Considerato che
, nei mesi di Febbraio e Marzo la Sig.ra non percepiva alcun Parte_1 contributo economico da parte del per il sostentamento delle figlie minori, e CP_1 per il mese di Maggio una cifra pari a € 200,00, lo stesso corrisponderà 700,00 € come arretrati, dilazionati in 14 rate a partire dal mese di Giugno 2024;
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite. Livorno, 28.11.2024
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai