Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 6685/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 6685/2024 V.G promosso con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 29.5.2024 da
, con gli avvocati Fincati Enrica e Cecchin Enrico, come Parte_1
da mandato in atti;
e
, con gli avvocati Fincati Enrica e Cecchin Enrico, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte in ordine al divorzio
Per i ricorrenti: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
- di avvalersi del solo deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore;
DEPOSITANO con modalità telematiche l'accordo che hanno raggiunto ai fini dello scioglimento del matrimonio, che comprende le seguenti pattuizioni:
1. i ricorrenti vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. si conferma che la casa coniugale così come individuata nelle premesse di fatto, è assegnata con tutti gli arredi alla signora che la deterrà a titolo di residenza familiare Pt_1
per lei e per la figlia minore;
3. il signor conferma di essersi trasferito in Puglia per esigenze lavorative dalla CP_1
settimana successiva alla sottoscrizione del ricorso per la separazione dei coniugi;
4. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso la madre;
5. data la nuova residenza lontana dalla casa coniugale, il padre avrà la possibilità di tenere con sé la figlia tutte le volte in cui gli sarà possibile tornare in Veneto, pur tenendo conto degli impegni ed attività extra scolastiche della minore, sia per quanto riguarda il periodo infrasettimanale sia per quanto riguarda i week end;
6. le vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché eventuali ponti saranno gestiti prevalentemente con il criterio dell'alternanza, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale, salvo eventuali necessità lavorative del padre;
7. le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori;
8. il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore sino al CP_1
raggiungimento della sua autonomia economica corrispondendo, entro il giorno 24 di ogni mese, euro 400,00= mensili a decorrere dal mese di giugno 2024, rivalutabili secondo l'indice Istat;
9. l'assegno unico sarà riconosciuto, a partire da giugno 2024, al 100% in favore della madre. Poiché attualmente l'assegno è percepito dal padre e tale circostanza rimarrà in essere fino a gennaio 2025, il sig. si impegna a versare l'importo dell'assegno CP_1
unico alla signora entro il 24 di ogni mese;
Pt_1
10. la signora si impegna a sostenere la retta scolastica, pari ad €250,00=/mese, così Pt_1
come tutte le spese relative alle utenze domestiche;
11. la signora , inoltre, si impegna a sostenere le spese connesse ad eventuali guasti Pt_1
nonché usura di tutti gli elettrodomestici, arredi ed utensili della casa coniugale;
12. di converso, il signor si farà completamente carico delle seguenti spese: CP_1
12.1. cessione del quinto sub punto x) delle premesse, di €380,00=/mese con scadenza 2030;
12.2. contratto di prestito personale sub punto viii per l'acquisto e installazione del fotovoltaico, con rata di €138,00=/mese con scadenza 2025;
13. le spese mediche relative alla figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori;
14. tutte le altre ed ulteriori spese straordinarie, previamente concordate, (scolastiche, per sport, per vacanze, centri estivi, babysitter, gite e laboratori proposti dalla scuola, ecc.) saranno a carico della madre;
15. entrambi i ricorrenti rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per la figlia);
16. I ricorrenti convengono che il pagamento del mutuo ipotecario, nonché di quello chirografario sia effettuato al 50% da parte di entrambi;
17. entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
18. I ricorrenti dichiarano reciprocamente che: 18.1. non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
18.2. non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione;
19. nella ripartizione e attribuzione dei beni i ricorrenti hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione;
20. in ordine alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i ricorrenti, questi convengono quanto segue: 20.1. i comproprietari provvederanno al pagamento del mutuo residuo per la quota di ½ ciascuno, come già esplicitato al punto 16; 20.2. nel caso di vendita dell'immobile, il ricavato sarà utilizzato innanzitutto per l'estinzione del mutuo residuo;
20.3. qualora dovesse residuare una somma dalla vendita dell'immobile a seguito dell'estinzione del mutuo, il restante verrà diviso al 50%;
21. rimarrà in essere un conto corrente cointestato esclusivamente per il pagamento del mutuo esistente. I ricorrenti si impegneranno a versare propria quota della rata del mutuo entro il giorno 27 di ogni mese”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 18.12.2011 in Bisceglie (BT) trascritto nel relativo registro parte II serie
C n.66 anno 2011.
Con riguardo alla domanda di separazione personale dei coniugi, l'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. si è tenuta il 17.9.2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.532/2024 pubblicata in data 20.9.2024, passata in giudicato.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di divorzio e a tal fine è stata fissata l'udienza del 14.5.2025 di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nonché contenenti le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi con cui dichiarano: • di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la loro partecipazione personale all'udienza; • di essere stati edotti della possibilità di rinunciare alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, atteso che le condizioni previste nel ricorso introduttivo sono state tutte concordate;
• che non intendono riconciliarsi;
• di confermare integralmente le conclusioni congiunte come rassegnate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
In vista dell'udienza del 14.5.2025, le parti hanno depositato le note scritte da esse sottoscritte e contenenti le dichiarazioni richieste con ordinanza 18.9.2024.
Con decreto 14.5.2025 il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio.
Con decreto 28.5.2025, il Collegio, rilevato che né nel ricorso introduttivo né nelle note di trattazione scritta erano state indicate le condizioni del divorzio, ma solo quelle di separazione, ha inviato le parti ad integrare le domande relative al divorzio con nota scritta congiunta.
Le parti, con note depositate in data 30.5.2025, hanno precisato le conclusioni in ordine al divorzio come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis 21 c.p.c. tenutasi in data
17.9.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dalle parti sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia minore, anche in quanto rispettose degli artt.337 ter e ss.
c.c., e pertanto va preso atto delle stesse con riguardo i punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
e 15.
Gli accordi di cui agli ulteriori punti, essendo espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 18.12.2011 in Bisceglie (BT) e trascritto nel CP_1
relativo registro parte II serie C n.66 anno 2011;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 9.06.25
Il Presidente relatore
Chiara-Ilaria Bitozzi