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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. BUCCARELLA ANNA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini dell'ammissione delle prestazioni sanitarie invocate, ovvero sia dell'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L.18/80 e L. 508/88), sia dello status di portatore di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continuativa globale e permanente, ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L.104/92.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta rimandando alle risultanze tutte della consulenza espletata nella fase sommaria.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
CP_ Sempre in via preliminare va precisato che del tutto irrilevante è l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni della ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019;
Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicchè l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr.
CASS. SEZIONI UNITE n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro,
a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' CP_1
(ex multis, Cass., civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, assumendo vizi logici e tecnici non avendo valutato nella dovuta considerazione le patologie sofferte.
Istruita la causa il ctu nominato in sede di opposizione, dott. , alla luce della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del periziando, ha riconosciuto i benefici per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha risposto al quesito formulatogli così come in parte di seguito riportato: “Dalla documentazione agli atti si evince che il periziando è affetto da anni da “Diabete mellito tipo 2 nid. Atrofia corticale diffusa ed atrofia temporo mesiale. Stato ansioso depressivo con tremori essenziali. Adenoma surrenalico” Da anni presenta inoltre una fibrosi polmonare idiopatica per la quale in data 17-05-2023 la Pneumologia
Via Dalmazia Brindisi fece la prima prescrizione di OTLT “ … O2 lungo termine litri 2/m per 12 ore
… “Dopo circa un anno tale patologia appare peggiorata in quanto in data 19-06-2024 la
Pneumologia di Ostuni modificò il piano terapeutico di ossigenoterapia a lungo termine, aumentando la quantità e le ore di erogazione “ … l 2,5/m per ore/die 18 … Diagnosi malattia polmonare interstiziale. Ipossiemia latente … “Sempre in data 19-06-2024 e sempre presso la Pneumologia
Ostuni eseguì il test del cammino “Test effettuato in condizioni basali e positivo per insufficienza respiratoria sotto sforzo” Sulla scorta di quanto esposto e su quanto rilevato all'atto della visita si ritiene il Sig. non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e Parte_2
persona handicappata ai sensi del comma 3 art. 3 Legge 104/92. Circa la decorrenza si indica giugno
2024.”
Lo stesso consulente ha quindi così concluso: “Ritengo l'istante da epoca successiva alla presentazione della domanda nell'impossibilità compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua, stabilendo la data di giugno 2024 quale data di insorgenza del suddetto stato psicofisico rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980.
Ritengo il ricorrente, da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n 104/1992”. Avverso la relazione tecnica, stilata dal consulente del giudice ed inviata in bozza alle parti,
CP_ pervenivano le sole osservazioni dei sanitari dell' che esprimevano parere concorde ed il Ctu rendeva la sua definitiva consulenza confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento nonché delle prestazioni tutte correlate allo stato di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, entrambe con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Entro tali limiti e nei suddetti termini la domanda può essere accolta.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (10.12.2023) e della stessa domanda amministrativa (20.05.2022), considerata altresì la soccombenza reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio, devono esser integralmente compensate. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalido al 100% e che lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione delle prestazioni tutte correlate allo stato di portatore di handicap in situazione di gravità (ex art. 3 comma 3 L. 104/92), con decorrenza dal mese di giugno 2024;
b)- spese di lite compensate;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 08/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio