Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 3494
CASS
Sentenza 11 febbraio 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza n. 7492/2023. Le parti in causa, da un lato, i debitori esecutati, e dall'altro, la Banca di Credito Cooperativo e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, hanno sollevato questioni giuridiche relative all'esecuzione forzata di un mutuo e all'intervento dell'Agente della riscossione. I debitori hanno contestato la legittimità del pignoramento, sostenendo la violazione del termine di iscrizione a ruolo previsto dall'art. 557 c.p.c. e l'illegittimità dell'intervento dell'AdER per prescrizione e nullità dei crediti erariali.

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'inefficacia del pignoramento per tardiva iscrizione a ruolo, ma ha rigettato le censure relative all'intervento dell'AdER, ritenendo che l'opposizione fosse stata erroneamente qualificata. Il giudice ha argomentato che la violazione del termine di cui all'art. 557 c.p.c. comporta un'estinzione tipica del processo esecutivo, non impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma tramite reclamo. Inoltre, ha evidenziato che la questione della prescrizione dei crediti tributari rientra nella giurisdizione del giudice tributario, confermando la correttezza della sentenza di primo grado.

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Massime2

La violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c.

Commentari2

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    FATTI DI CAUSA Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da Alessandra G. nei confronti di Gabriele L. e Angela Teresa S., il giudice dell'esecuzione ha rilevato d'ufficio, alla prima udienza utile, l'inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 557, ultimo comma, c.p.c., per avere il creditore procedente depositato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, nel termine di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento notificato, le copie dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento prive dell'attestazione di conformità agli originali (il titolo esecutivo ne era invece munito) e ha dichiarato l'estinzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 3494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3494
Data del deposito : 11 febbraio 2025

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