Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
) E C A A CORTE0:34 25 /03 P R I 3 E - D T 1 REPUBBLICA ITALIANA S 2 I E . G C L E I R 9 D 3 A U I D E G E 6 T 4 E PREMA DI CASSAZIONE . N E Ņ T Oggetto S . T E T R Risarcimento danni S A I SEZIONE TERZA CIVILE ( Sentenza giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 1297/01 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 7827 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 02/12/02 Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO - ha pronunciato la seguente SENT EN Z A sul ricorso proposto da: in persona del suo EREDIANA SRL IN LIQUIDAZIONE, Liquidazione, in persona del suo Liquidatore sig. Armando CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IV NOVEMBRE 114, presso 10 studio dell'avvocato CESARE BERTI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in AR OC TERESA, ROMA PZZA C NERAZZINI 5, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PAZIENZA, che lo difende, giusta delega in 2002 atti;
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- controricorrente -
F 1 avversO la sentenza n. 9625/00 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 30/8/2000, depositata il 11/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 8/9 giugno 1994 SA AR NI convenne in giudizio, da- vanti al giudice di Pace di Roma, la società Erediana S. r. 1., ai fini di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni di acqua all'appartamento dell'istante, sito in Roma, alla via G. Casati 39, in- filtrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà della suindicata società. Cancellata dal ruolo, la causa venne, successivamente, riassunta con atto notificato il 25 ottobre 1995 e, poiché, medio tempore, le cause del danno erano state quasi del tutto eliminate, l'attrice chiese la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 300.000, necessarie per la ripulitura dell'appartamento. la convenuta non si Radicatosi il contraddittorio, sentenza depositata costitui ed il giudice adito, con 2 in data 11 settembre 2000, ritenuta provata la respon- sabilità della convenuta, accolse la domanda attorea, condannando la convenuta medesima al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e spese. Per la cassazione di detta sentenza la società Ere- diana S. r.
1. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso SA Ie- lardi NI, illustrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, lamentando vio- lazione e falsa applicazione degli articoli 145, 180 e 101 c. P, C. in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. C., deduce che la sentenza impugnata era affetta da nullità assoluta ed insanabile, in quanto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio era stata eseguita irritual- mente, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 145 c. p. C. T a mani di NC CI, portiere dello stabile in cui era ubicata la sede della società, sog- getto assolutamente estraneo alla società, dalla quale, inoltre, non aveva mai avuto incarico di ricevere Il motivo è infondato. Invero, dall'esame degli atti processuali, consen- tito alla corte trattandosi di un error in procedendo, risulta: a) che l'atto originario di citazione fu ri- tualmente notificato, ex art. 140 c. p. C., in data 8/9 3 giugno 1994, nella sede della società in via Gaetano Casati 39; b) che il successivo atto di riassunzione fu anche esso ritualmente notificato il 25/26 ottobre 1995, ex art. 140 C. p. C. in via Etna 13, abitazione di Armando CI, liquidatore della società convenuta, dopo che in precedenza era stata vanamente tentata una notifica presso la sede della società . Il contraddittorio, pertanto, davanti al giudice di merito fu validamente costituito e la censura va disat- tesa. Con il secondo motivo, la ricorrente lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. e 115 c. p. C. I in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. C / sulla meradeduce che la domanda attorea si fondava apodittica affermazione dell'attrice, in ordine alla proprietà dell'appartamento in capo alla ricorrente, mentre il giudice di pace aveva posto in essere una ma- croscopica violazione dell'art. 115 del codice di rito, che impone al giudice di porre a fondamento della sua decisione le prove offerte dalle parti e non già le lo- ro mere affermazioni. Il motivo è infondato. In ordine al problema della censurabilità in cas- sazione della motivazione della sentenza di equità ri- tiene il collegio che si debba confermare la costante 4 giurisprudenza di questa corte regolatrice, secondo la quale: 1) il vizio di motivazione in diritto è irrile- vante, salvo che non si traduca in inesistenza della (0 motivazione apparente o contrasto ir- motivazione fra affermazioni inconciliabili, tale da riducibile precludere l'identificazione della ratio decidendi;
2) la motivazione sul criterio di equità adottato non può mai rientrare nel sindacato della Suprema Corte, salva l'assenza di motivazione;
3) la pronunzia secondo equi- tà non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 C. p. C. nei casi di inesistenza motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. della C. P. C., allorché l'enunciazione del criterio 5 di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza ° di radicale ed insanabile contraddittorietà della motiva- zione;
4) il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza è ammissibile per violazione di norme proces- suali, posto che l'art. 113, secondo comma, C. p. C. I anche a seguito della novellazione che ha escluso il vincolo per il giudice dei "principi regolatori della materia", impone pur sempre il rispetto delle norme della Costituzione e delle regole di diritto, obbligandolo, comunque, ad Osservare la norma di cui 1 5 all'art. 2697 C. C., stante il richiamo a tale norma contenuto nelle disposizioni del codice di rito, rela- tive all'onere probatorio. Orbene, nel caso di specie, il giudice di pace ha dedotto la prova della responsabilità della convenuta, oltre che dal comportamento processuale della medesi- all'interrogatorio formale ma, dalla mancata risposta dedotto e notificato alla parte contuma- ritualmente ce. Trattasi di motivazione congrua, che, alla stregua dei suindicati principi, si sottrae alle dedotte censu- re, le quali vanno, pertanto disattese, mentre è appena il caso di rilevare che l'eccezione sul difetto di ti- tolarità passiva del rapporto doveva essere dedotta nel giudizio di merito. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in 100,00 euro, oltre onorari liquidati in 800,00 euro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- la il 2 dicembre 2002. ne, Il Consigliere relatore ed і чи мно IL CANCELLIERE C1 Annocenzo Pattista 7 estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 MAR. 2003Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21 (IST.NE GIUDICE DI PACE) N.374