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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4899/23 R.G.
promossa da nato ad [...] l'[...], residente in [...], SP 13 Parte_1
Complesso Ninfo 1, c.f. rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Carola Magistro ed Emanuela Natoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei nominati avvocati sito in Catania, Corso Italia n. 213, giusta procura in atti;
CONTRO
L , con sede Controparte_1 centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale
– presso l' avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura CP_1 generale alle liti del 23.1.2023, (rep.37590/7131), a rogito del Notaio iscritto Per_1 al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
CONTRO
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14 - in Controparte_2 persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Tusa alla Via Antoci n.32 presso lo studio dell'Avv. Angelo Tudisca che La rappresenta e difende per procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239006371175000, ritualmente notificata in data 20 marzo 2023, in uno alla cartella di pagamento n.29320030019335248000 per ruoli formati dall sede di Catania e riferiti a contributi CP_1
S.S.N. e IVS ritualmente notificata in data 10.10.2003.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 1 maggio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato, insorgendo avverso l'intimazione di pagamento numero n. 29320239006371175000, ritualmente notificata in data 20 marzo 2023, cui è sottesa la cartella di pagamento n.29320030019335248000 per ruoli formati dall' sede di Catania e riferiti a contributi CP_1
S.S.N. e IVS notificata in data 10.10.2003, eccepiva l'estinzione per prescrizione delle pretese contributive giacchè, avendosi riguardo alla data della notificazione della cartella di pagamento, era decorso da quella data il termine quinquennale di prescrizione senza il compimento di atti interruttivi, il primo atto essendo rappresentato dalla intimazione di pagamento.
Adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ".. previa sospensione dell'esecuzione dell' atto indicato in narrativa, annullare lo stesso dichiarando l'intervenuta estinzione del credito in esso descritto per intervenuta prescrizione. Si costituiva in giudizio l' con memoria difensiva depositata, chiedendo al Giudice CP_1 adito di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alla porzione di cartella ed inti-mazione afferente il tributo per;
di dichiarare il Controparte_3 difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi CP_1 formali ex art. 617 c.p.c.In via principale: “dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46/1999 e confermare l'intimazione di pagamento impugnata, al netto delle partite debitorie medio tempore oggetto di sgravio e annullamento automatico, ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato;
-in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che non ha diritto a procedere Controparte_4 esecutivamente in forza dell'avviso opposto. Ordinare a Controparte_4 l'esibizione in giudizio delle notifiche degli altri atti esecutivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”. Con memoria di costituzione si costituiva l' in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alla porzione di cartella ed intimazione afferente al tributo per Servizio Sanitario Nazionale;
sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Concessionario della Riscossione, per i motivi esposti in narrativa;
ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibili l'opposizione e le domande proposte dal sig. , per i motivi indicati in narrativa e, precisamente, Parte_1
Pag. 2 di 7 per inammissibilità dell'opposizione per avvenuta decorrenza del termine di quaranta giorni previsto dall'art.24 D.Lgs.46/99, per inammissibilità dell'opposizione per i vizi procedurali poiché proposta oltre il termine di venti giorni;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità dell'estratto di ruolo atteso che le cartelle e gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati. Carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art.100 cpc. e per mancata impugnazione della cartella di pagamento;
rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto;
confermare la validità e la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, al netto delle partite debitorie medio tempore oggetto di sgravio e annullamento automatico, ritenendo e dichiarando che la procedura di riscossione intrapresa dall' Controparte_6
è legittima;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in
[...] favore dell' ; ancora in subordine, condannare l'Ente Controparte_6 impositore - nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli - a rimborsare all la somma anticipata dalla Controparte_6 medesima e di cui potrebbe essere gravata in ragione del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' ; Controparte_6 ancora in subordine compensare le spese di giudizio come da costante giurisprudenza, escludendo in ogni caso la condanna in solido con l'Ente Impositore. La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione e decisione all'udienza del 17.12.2024 sostituita dalle attività di cui all'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite di cui alle note di trattazione depositate secondo la citata disposizione normativa, la causa veniva assunta in decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza conformemente al citato disposto normativo.
***
Va preliminarmente, dichiarato il proprio difetto parziale di Giurisdizione limitatamente alle somme richieste con la cartella di pagamento n.29320030019335248000 sottesa all'intimazione di pagamento avente ad oggetto i tributi dovuti per il Servizio Sanitario Nazionale, di competenza del Giudice Tributario.
Deve ora osservarsi che configura una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. la doglianza, cui unicamente è stata affidata l'opposizione, con la quale parte opponente ha inteso far valere il decorso del termine prescrizionale successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quand'anche regolarmente avvenuta. Essa è svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Pag. 3 di 7 Al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi della d. lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali “l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. Cass. civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacchè neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Ora le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23397/2016 depositata in data 17 novembre 2016 hanno stabilito che la scadenza del termine per impugnare la cartella ha il solo effetto di rendere irretrattabile il credito e non determina l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario.
A questo punto, occorre esaminare dalla documentazione in atti se dalla data di notifica della cartella di pagamento avvenuta il 10.10.2003, sono stati compiuti atti validamente interruttivi della prescrizione. L' ha allegato in giudizio l'istanza di definizione agevolata Controparte_6 (“rottamazione-quater”) che il sig. in data 21.04.2023, dunque, in data successiva Pt_1 alla notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 20 marzo 2023 , avente ad oggetto le somme iscritte a ruolo relative, tra l'altro, alla cartella di pagamento sottostante l'impugnata intimazione di pagamento.
Pag. 4 di 7 L'agenzia con provvedimento n. AT – 29390202301607972180 comunicato al sig. Pt_1 ha accordato positivamente l'istanza di definizione agevolata, tanto è vero che il ricorrente ha pagato delle rate, manifestando in maniera inequivocabile la volontà di adempiere alle proprie obbligazioni. È indubbio, pertanto, che alcun decorso del termine prescrizionale possa essere sollevato da controparte. Mediante l'adesione alla procedura della definizione agevolata, dunque, si è perfezionato tra il ricorrente e la Pubblica Amministrazione una accordo che prevedeva l'assunzione di specifici impegni normativamente previsti da entrambe le parti, tra cui, principalmente, l'obbligo della contribuente di effettuare i versamenti delle somme specificamente indicate nel piano alle scadenze ivi previste e la rinuncia da parte dell'Amministrazione a richiedere il versamento delle sanzioni portate dalle cartelle oggetto della definizione agevolata in conformità alla previsione.
Ne deriva la infondatezza del ricorso con il quale la parte ricorrente ha chiesto di accertare la prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella oggetto del piano di definizione agevolata;
il ricorrente, infatti, nel ricorso non ha impugnato sotto alcun profilo il piano di definizione posto in essere con l'Agenzia né ne ha domandato nelle conclusioni l'annullamento. Ne deriva che il ricorrente non può pretendere in questa sede di ottenere l'accertamento dell' estinzione di quei debiti che costituiscono l'oggetto di una pattuizione posta in essere dallo stesso con l'Agente della Riscossione e quindi con l' , fonte, come detto, di CP_1 precisi diritti ed obblighi delle parti.
Pag. 5 di 7 di definizione agevolata ai sensi dell'art. 2937 c.c.. Tanto si ritiene in conformità all'orientamento della Suprema Corte, applicabile per analogia alla presente Comunque sia, anche volendo entrare nel merito della questione, va evidenziato che l'adesione al piano di definizione agevolata possiede valore di riconoscimento del debito sul piano sostanziale ai sensi dell'art.1988 c.c.. In pratica l'atto di riconoscimento di debito incardinerebbe come conseguenza anche tacita la rinuncia alla prescrizione scaduta (art.2937) e interromperebbe quella ancora in corso.Ma soprattutto va evidenziata la rilevanza dell'adesione al piano di definizione agevolata sul decorso della prescrizione, rilevanza che la stessa normativa ha sottolineato laddove al comma 10 dell'art.3 ha stabilito espressamente che “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione”. Se l'adesione al piano di definizione agevolata per espressa previsione normativa determina la sospensione del decorso della prescrizione in pendenza dei pagamenti rateali, a maggior ragione è corretto affermare che con l'adesione al piano il contribuente rinunci ad avvalersi della prescrizione eventualmente maturata in precedenza per tutti i crediti versati nel piano fattispecie, in merito agli effetti sul piano della prescrizione dell'istanza di rateizzazione per il pagamento di crediti degli enti previdenziali secondo cui l'istanza del contribuente integra una condotta incompatibile con la volontà della parte istante di far valer la prescrizione con riguardo ai crediti già prescritti a quella data .
Ne deriva che avendo il ricorrente manifestato in forma tacita mediante la domanda di definizione agevolata presentata dopo la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la volontà di non avvalersi della prescrizione per i crediti portati dalla cartella oggetto della domanda lo stesso non possa certo dolersi adesso della estinzione per prescrizione di detti crediti.
Né, del resto, la eventuale caducazione della efficacia del piano di definizione, prevista ex lege a seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate stabilite nel piano, è suscettibile di incidere su tale aspetto attesa la diversità dei profili, quello amministrativo della definizione agevolata che viene meno, e quello civilistico della rinuncia alla prescrizione che permane e non ne è inciso.
Da ultimo è intervenuta la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 27504, del
23 ottobre 2024, ha respinto la doglianza rigettando il ricorso avanzato dal debitore sulla base della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della novità delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di giurisdizione parziale limitatamente alle somme richieste con la cartella di pagamento n.29320030019335248000 sottesa all'intimazione di pagamento avente ad oggetto i tributi dovuti per il Servizio Sanitario Nazionale, di competenza del Giudice
Tributario.
Per il resto rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 21.02.2025
IL GIUDICE
Pag. 6 di 7 Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4899/23 R.G.
promossa da nato ad [...] l'[...], residente in [...], SP 13 Parte_1
Complesso Ninfo 1, c.f. rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Carola Magistro ed Emanuela Natoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei nominati avvocati sito in Catania, Corso Italia n. 213, giusta procura in atti;
CONTRO
L , con sede Controparte_1 centrale in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Catania piazza della repubblica n. 26 - avvocatura sede provinciale
– presso l' avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura CP_1 generale alle liti del 23.1.2023, (rep.37590/7131), a rogito del Notaio iscritto Per_1 al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
CONTRO
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14 - in Controparte_2 persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Tusa alla Via Antoci n.32 presso lo studio dell'Avv. Angelo Tudisca che La rappresenta e difende per procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239006371175000, ritualmente notificata in data 20 marzo 2023, in uno alla cartella di pagamento n.29320030019335248000 per ruoli formati dall sede di Catania e riferiti a contributi CP_1
S.S.N. e IVS ritualmente notificata in data 10.10.2003.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 1 maggio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato, insorgendo avverso l'intimazione di pagamento numero n. 29320239006371175000, ritualmente notificata in data 20 marzo 2023, cui è sottesa la cartella di pagamento n.29320030019335248000 per ruoli formati dall' sede di Catania e riferiti a contributi CP_1
S.S.N. e IVS notificata in data 10.10.2003, eccepiva l'estinzione per prescrizione delle pretese contributive giacchè, avendosi riguardo alla data della notificazione della cartella di pagamento, era decorso da quella data il termine quinquennale di prescrizione senza il compimento di atti interruttivi, il primo atto essendo rappresentato dalla intimazione di pagamento.
Adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ".. previa sospensione dell'esecuzione dell' atto indicato in narrativa, annullare lo stesso dichiarando l'intervenuta estinzione del credito in esso descritto per intervenuta prescrizione. Si costituiva in giudizio l' con memoria difensiva depositata, chiedendo al Giudice CP_1 adito di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alla porzione di cartella ed inti-mazione afferente il tributo per;
di dichiarare il Controparte_3 difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi CP_1 formali ex art. 617 c.p.c.In via principale: “dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n.46/1999 e confermare l'intimazione di pagamento impugnata, al netto delle partite debitorie medio tempore oggetto di sgravio e annullamento automatico, ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato;
-in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti, dichiarare che non ha diritto a procedere Controparte_4 esecutivamente in forza dell'avviso opposto. Ordinare a Controparte_4 l'esibizione in giudizio delle notifiche degli altri atti esecutivi ed intimatori computi successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”. Con memoria di costituzione si costituiva l' in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
preliminarmente, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alla porzione di cartella ed intimazione afferente al tributo per Servizio Sanitario Nazionale;
sempre preliminarmente, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Concessionario della Riscossione, per i motivi esposti in narrativa;
ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibili l'opposizione e le domande proposte dal sig. , per i motivi indicati in narrativa e, precisamente, Parte_1
Pag. 2 di 7 per inammissibilità dell'opposizione per avvenuta decorrenza del termine di quaranta giorni previsto dall'art.24 D.Lgs.46/99, per inammissibilità dell'opposizione per i vizi procedurali poiché proposta oltre il termine di venti giorni;
sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per non impugnabilità dell'estratto di ruolo atteso che le cartelle e gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati. Carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art.100 cpc. e per mancata impugnazione della cartella di pagamento;
rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente perché infondate in fatto ed inammissibili in diritto;
confermare la validità e la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, al netto delle partite debitorie medio tempore oggetto di sgravio e annullamento automatico, ritenendo e dichiarando che la procedura di riscossione intrapresa dall' Controparte_6
è legittima;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in
[...] favore dell' ; ancora in subordine, condannare l'Ente Controparte_6 impositore - nell'ipotesi del mancato presupposto per procedere alla riscossione a mezzo dei ruoli - a rimborsare all la somma anticipata dalla Controparte_6 medesima e di cui potrebbe essere gravata in ragione del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' ; Controparte_6 ancora in subordine compensare le spese di giudizio come da costante giurisprudenza, escludendo in ogni caso la condanna in solido con l'Ente Impositore. La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione e decisione all'udienza del 17.12.2024 sostituita dalle attività di cui all'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite di cui alle note di trattazione depositate secondo la citata disposizione normativa, la causa veniva assunta in decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza conformemente al citato disposto normativo.
***
Va preliminarmente, dichiarato il proprio difetto parziale di Giurisdizione limitatamente alle somme richieste con la cartella di pagamento n.29320030019335248000 sottesa all'intimazione di pagamento avente ad oggetto i tributi dovuti per il Servizio Sanitario Nazionale, di competenza del Giudice Tributario.
Deve ora osservarsi che configura una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. la doglianza, cui unicamente è stata affidata l'opposizione, con la quale parte opponente ha inteso far valere il decorso del termine prescrizionale successivamente alla notifica della cartella di pagamento, quand'anche regolarmente avvenuta. Essa è svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Pag. 3 di 7 Al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi della d. lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali “l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. Cass. civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacchè neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Ora le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23397/2016 depositata in data 17 novembre 2016 hanno stabilito che la scadenza del termine per impugnare la cartella ha il solo effetto di rendere irretrattabile il credito e non determina l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario.
A questo punto, occorre esaminare dalla documentazione in atti se dalla data di notifica della cartella di pagamento avvenuta il 10.10.2003, sono stati compiuti atti validamente interruttivi della prescrizione. L' ha allegato in giudizio l'istanza di definizione agevolata Controparte_6 (“rottamazione-quater”) che il sig. in data 21.04.2023, dunque, in data successiva Pt_1 alla notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 20 marzo 2023 , avente ad oggetto le somme iscritte a ruolo relative, tra l'altro, alla cartella di pagamento sottostante l'impugnata intimazione di pagamento.
Pag. 4 di 7 L'agenzia con provvedimento n. AT – 29390202301607972180 comunicato al sig. Pt_1 ha accordato positivamente l'istanza di definizione agevolata, tanto è vero che il ricorrente ha pagato delle rate, manifestando in maniera inequivocabile la volontà di adempiere alle proprie obbligazioni. È indubbio, pertanto, che alcun decorso del termine prescrizionale possa essere sollevato da controparte. Mediante l'adesione alla procedura della definizione agevolata, dunque, si è perfezionato tra il ricorrente e la Pubblica Amministrazione una accordo che prevedeva l'assunzione di specifici impegni normativamente previsti da entrambe le parti, tra cui, principalmente, l'obbligo della contribuente di effettuare i versamenti delle somme specificamente indicate nel piano alle scadenze ivi previste e la rinuncia da parte dell'Amministrazione a richiedere il versamento delle sanzioni portate dalle cartelle oggetto della definizione agevolata in conformità alla previsione.
Ne deriva la infondatezza del ricorso con il quale la parte ricorrente ha chiesto di accertare la prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella oggetto del piano di definizione agevolata;
il ricorrente, infatti, nel ricorso non ha impugnato sotto alcun profilo il piano di definizione posto in essere con l'Agenzia né ne ha domandato nelle conclusioni l'annullamento. Ne deriva che il ricorrente non può pretendere in questa sede di ottenere l'accertamento dell' estinzione di quei debiti che costituiscono l'oggetto di una pattuizione posta in essere dallo stesso con l'Agente della Riscossione e quindi con l' , fonte, come detto, di CP_1 precisi diritti ed obblighi delle parti.
Pag. 5 di 7 di definizione agevolata ai sensi dell'art. 2937 c.c.. Tanto si ritiene in conformità all'orientamento della Suprema Corte, applicabile per analogia alla presente Comunque sia, anche volendo entrare nel merito della questione, va evidenziato che l'adesione al piano di definizione agevolata possiede valore di riconoscimento del debito sul piano sostanziale ai sensi dell'art.1988 c.c.. In pratica l'atto di riconoscimento di debito incardinerebbe come conseguenza anche tacita la rinuncia alla prescrizione scaduta (art.2937) e interromperebbe quella ancora in corso.Ma soprattutto va evidenziata la rilevanza dell'adesione al piano di definizione agevolata sul decorso della prescrizione, rilevanza che la stessa normativa ha sottolineato laddove al comma 10 dell'art.3 ha stabilito espressamente che “A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione”. Se l'adesione al piano di definizione agevolata per espressa previsione normativa determina la sospensione del decorso della prescrizione in pendenza dei pagamenti rateali, a maggior ragione è corretto affermare che con l'adesione al piano il contribuente rinunci ad avvalersi della prescrizione eventualmente maturata in precedenza per tutti i crediti versati nel piano fattispecie, in merito agli effetti sul piano della prescrizione dell'istanza di rateizzazione per il pagamento di crediti degli enti previdenziali secondo cui l'istanza del contribuente integra una condotta incompatibile con la volontà della parte istante di far valer la prescrizione con riguardo ai crediti già prescritti a quella data .
Ne deriva che avendo il ricorrente manifestato in forma tacita mediante la domanda di definizione agevolata presentata dopo la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la volontà di non avvalersi della prescrizione per i crediti portati dalla cartella oggetto della domanda lo stesso non possa certo dolersi adesso della estinzione per prescrizione di detti crediti.
Né, del resto, la eventuale caducazione della efficacia del piano di definizione, prevista ex lege a seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate stabilite nel piano, è suscettibile di incidere su tale aspetto attesa la diversità dei profili, quello amministrativo della definizione agevolata che viene meno, e quello civilistico della rinuncia alla prescrizione che permane e non ne è inciso.
Da ultimo è intervenuta la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 27504, del
23 ottobre 2024, ha respinto la doglianza rigettando il ricorso avanzato dal debitore sulla base della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Ritiene, tuttavia, il decidente che ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in considerazione della novità delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di giurisdizione parziale limitatamente alle somme richieste con la cartella di pagamento n.29320030019335248000 sottesa all'intimazione di pagamento avente ad oggetto i tributi dovuti per il Servizio Sanitario Nazionale, di competenza del Giudice
Tributario.
Per il resto rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 21.02.2025
IL GIUDICE
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