Sentenza 2 febbraio 2022
Decreto cautelare 16 febbraio 2022
Decreto cautelare 22 marzo 2022
Ordinanza cautelare 15 aprile 2022
Ordinanza cautelare 11 maggio 2022
Parere definitivo 27 aprile 2023
Improcedibile
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/04/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02993/2025REG.PROV.COLL.
N. 02382/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2022, proposto da
Sviluppo Tecniche Ambientali - Stam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Colagrande, Gianfranco Borgani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35b;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Regionale per la Tutela Del'Ambiente Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Arta Abruzzo, Comune di Colonnella, Provincia di Teramo, Ausl di Teramo n. 4, U.T.G. - Prefettura Teramo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 80 del 10 marzo 2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Azienda Regionale per la Tutela dell'Ambiente Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Massimo Santini e preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione degli avvocati Colagrande, Borgani e Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui nel 2021 la Regione Abruzzo ha notificato alla STAM S.r.l. la diffida e la sospensione per 6 mesi dell’autorizzazione AIA rilasciata per l’esercizio di un impianto di produzione di fertilizzante organico nel Comune di Colonnella (TE) per la ritenuta violazione dell’art. 29-decies, comma 9, lett. b), d.l.gs 152/2006.
Il provvedimento di sospensione veniva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo che tuttavia rigettava il gravame.
Tale sentenza formava oggetto di appello sotto plurimi profili.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni regionali in epigrafe indicate per resistere al gravame.
In vista della pubblica udienza la difesa di parte appellante, con nota depositata in data 10 febbraio 2025 (dunque in seguito alla assegnazione della presente causa al relatore in data 5 febbraio 2025), faceva presente che nelle more del giudizio, per il quale non è stata a suo tempo concessa la misura cautelare richiesta, il provvedimento è stato integralmente eseguito da ormai quasi quattro anni e non residua neppure un interesse di natura risarcitoria. Di qui il dichiarato venire meno dell’interesse di STAM S.r.l. alla decisione nel merito del presente appello.
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2025, tenutasi con modalità telematiche, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il collegio non può che prendere atto della comunicazione della difesa di parte appellante e per l’effetto dichiarare improcedibile il presente appello data la conclamata sopravvenuta carenza di interesse al medesimo ricorso in appello.
Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante il complessivo andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO