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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 12357/2024 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Roveda e Daniela Carlesso, domicilio eletto in Busto Arsizio, via Teano n. 8,
ricorrente contro
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti. Francesco Serafino e Stefano Rovelli,
funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati Controparte_2
Soderini n.24,
resistenti
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, le procuratrici del ricorrente concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: “NEL MERITO: accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della Carta elettronica del valore di Euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 e che il è tenuto al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso a favore del ricorrente per tutti i suddetti anni scolastici;
per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1
del all'attribuzione al Dott. della Carta Controparte_3 Parte_1
elettronica dell'importo di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della Carta elettronica del valore di Euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per
2 l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1 CP_3
al pagamento, in favore del Dott. dei danni per la
[...] Parte_1
compromissione della chance di sviluppo professionale quantificati in complessivi Euro
3.000,00 (Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) o nella diversa somma che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al Contributo Unificato, al rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Si è costituita l'Amministrazione resistente, contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Ha eccepito la prescrizione parziale del diritto con riferimento all'a. s. 2019/20.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, il ricorrente espone di essere un docente supplente fino al termine delle attività didattiche come insegante di sostegno psicofisico su cattedra interno, con contratto decorrente dal 01/09/2024 e sino al 31/08/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo IC Giovanni XXIII Villa
Cortese (doc. 1; doc.2).
Il ricorrente ha prestato servizio quale docente con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nei seguenti periodi e presso le seguenti istituzioni scolastiche:
- Anno scolastico 2019 – 2020 Istituto Comprensivo IC Don BO di NO
(doc. 3)
- Anno scolastico 2020 – 2021 Istituto Comprensivo IC Giovanni XXIII Villa
Cortese (doc. 4)
- Anno scolastico 2021 – 2022 Istituto Comprensivo IC Giovanni XXIII Villa
Cortese (doc. 5)
3 - Anno scolastico 2022 – 2023 Istituto Comprensivo IC Giovanni XXIII Villa
Cortese (doc. 6)
- Anno scolastico 2023 – 2024 Istituto Comprensivo IC Giovanni XXIII Villa
Cortese (doc. 7).
L'odierno ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato non ha beneficiato della carta destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta Elettronica del docente).
Il ricorrente si duole che, per i predetti periodi, mai ha ricevuto la c.d. “carta docenti” prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, finalizzata a sostenere la formazione continua dei docenti ed a valorizzarne le competenze professionali.
In diritto, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Sotto diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per
4 eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i . Controparte_4
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_5
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
5 Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6
rappresentative di categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il CP_7
cui punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo
6 importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni
scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati,
rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da
7 parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che il ricorrente abbia prestato servizio,
quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi. Si
osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato CP_1
né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Va dunque affermato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente
8 medesima, per gli anni scolastici oggetto di domanda, per la complessiva somma di € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Invero, tenuto conto della diffida del 4 marzo 2024 (doc. 11), i termini della prescrizione risultano validamente interrotti con riconoscimento del diritto anche in relazione all'a. s. 2019/20.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad Controparte_1
attribuire al ricorrente il beneficio suindicato, tramite la carta elettronica, per gli a. s. 2019/20, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/24 e 2024/25;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 30/01/2025 Il giudice
Francesca Saioni
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