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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 791/2022 R.G. promossa da
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Serino;
Appellante contro
, (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa a termine e differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa depositato il 18.2.2019,
esponeva di avere lavorato per il Parte_1 [...]
(oggi ) in forza Controparte_2 Controparte_1 di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza soluzione di continuità dall'1.7.2001 al 31.8.2018; deduceva di avere svolto le mansioni tipiche dell'assistente tecnico/amministrativo osservando i medesimi orari dei dipendenti a tempo indeterminato e di essere stato sottoposto sin dall'origine al potere direttivo, gerarchico, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Chiedeva al giudice adito di: - accertare che tra esso ricorrente e il CP_1
resistente si era costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL scuola), con decorrenza dalla data di inizio della prestazione (1 luglio 2001) sino alla data del 31/08/2018; - accertare il suo diritto alla percezione delle differenze retributive maturate dall'1/7/2001 al 31/08/2018 con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del
TFR e con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturati in relazione al CCNL tempo per tempo vigente;
- condannare il a CP_1
corrispondere tali importi a titolo di differenze retributive;
- condannare il CP_1
al risarcimento in favore di esso ricorrente del danno subito per effetto dell'abusiva reiterazione del contratto a termine ai sensi dell'art 36 del D.lgs 165 del 2001.
Il tribunale, con sentenza n. 208/2022 del 2.3.2022 accoglieva parzialmente il ricorso;
in particolare riteneva provato lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di assistente amministrativo e la natura subordinata della prestazione;
accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dall'amministrazione e dichiarava prescritti i crediti retributivi vantati dal ricorrente per gli anni relativi al quinquennio antecedente la data di deposito del ricorso introduttivo (18.2.2019); condannava l'amministrazione al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante e la figura dell'assistente amministrativo di ruolo (B1) e i compensi corrisposti al ricorrente in costanza dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti della prescrizione.
Rigettava invece la domanda di risarcimento per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine in quanto il ricorrente era stato stabilizzato a decorrere dall'1.9.2018; compensava le spese processuali. Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
2.9.2022.
Resisteva al gravame il . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dal , ha CP_1
dichiarato prescritti i crediti retributivi antecedenti al 18.2.2014.
Sostiene, in sintesi, che il termine quinquennale della prescrizione decorre solo dall'1.9.2018, data dell'assunzione a tempo indeterminato, essendo precedentemente assente il requisito della stabilità che consente la maturazione del termine di prescrizione in corso di rapporto.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in merito alla domanda di riconoscimento della progressione economica e stipendiale disposta dal CCNL
Scuola per i lavoratori assunti a tempo indeterminato;
evidenzia che dalla accertata natura subordinata dei rapporti di co.co.co. deriva l'applicabilità delle tutele disposte dalla direttiva n. 1999/70/CE e dal D.lgs. 368 del 2001 in tema di parità di trattamento tra lavoratori e tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
1.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa pronuncia in merito alla richiesta di riconoscimento del TFR in relazione all'accertata natura subordinata dei rapporti a termine intrattenuti con l'amministrazione dal 2001 al 2018. Richiama la pronuncia n. 2828/2021 della Suprema Corte, secondo cui il TFR deve essere corrisposto alla cessazione di ogni singolo rapporto di lavoro;
deduce che nella specie i rapporti a tempo determinato sono cessati il 31/8/2018 e, dunque, che va a lui corrisposto il
T.F.R. in relazione al servizio di fatto subordinato prestato dal 1/7/2001 al
31/8/2018, tenuto conto che dalla data del 1/9/2018, in cui è stato stabilizzato, si instaurato un nuovo rapporto di lavoro (a tempo indeterminato). 1.4. Con il quarto motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 36 del D.lgs. n.165/2001; rileva al riguardo che l'assunzione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di una procedura avviata ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e cioè di una vera e propria procedura selettiva basata su titoli e su un colloquio, all'esito della quale è stata stilata una graduatoria di merito per l'assunzione a part-time al 50%.
L'appellante rimarca che tali elementi escludono che l'avvenuta stabilizzazione sia da porsi in relazione immediata e diretta con l'abuso del contratto a termine e che non costituisca una misura energicamente dissuasiva e riparatoria della condotta illegittima dell'amministrazione; insiste nell'accoglimento del chiesto risarcimento del danno da quantificarsi in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
1.5. Censura, infine, il capo della sentenza che ha compensato le spese processuali, evidenziando che nella specie non vi sono i presupposti per una tale statuizione.
2.1. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
2.2. Va innanzi tutto dato atto che nelle note cartolari l'appellante ha rinunciato al primo motivo di gravame relativo alla prescrizione accertata dal giudice di primo grado per i crediti maturati anteriormente al 19.2.2014.
2.3. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, vanno accolti.
Premesso che è ormai coperta da giudicato la statuizione che ha accertato la natura subordinata dell'attività svolta dall'appellante in virtù dei reiterati contratti di collaborazione continuativa e coordinata intrattenuti con l'amministrazione, rileva il collegio che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi circa la progressione stipendiale spettante al dipendente, ed altresì nulla ha statuito sul TFR allo stesso spettante a seguito della cessazione dei rapporti a termine.
La censura è fondata;
il collegio si riporta al principio, ampiamente consolidato, secondo cui, per il personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità maturata in forza della successione di contratti di lavoro a tempo determinato ed il conseguente trattamento retributivo secondo il sistema di progressione stipendiale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo (Cass. n.8915/2023; n.5214/2023; n.14959/2022; n.
17314/2020; n.20918/2019; n.22558/2016).
Sussiste pertanto il diritto dell'appellante alle differenze retributive tra quanto già percepito in virtù dei contratti di collaborazione e il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con la medesima qualifica, ivi compresi gli scatti di anzianità.
È inoltre fondata la domanda relativa al TFR conseguente alla estinzione dei rapporti a termine, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
2828 del 2021, secondo cui: “ …il TFR spetta "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato" (art. 2120 c.c., comma 1), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. All'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano…Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la "cessazione dal servizio" ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale"…”.
Le deduzioni del appellato – circa la necessaria partecipazione al presente CP_1
giudizio dell'ente previdenziale – non appaiono condivisibili, tenuto conto che la corresponsione del TFR è un obbligo del datore di lavoro (si veda Cass. civ. sez. lav.
n.7034/2025: “…Questa Corte ha peraltro chiarito che sussiste litisconsorzio necessario tra il lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art.
102 cod. proc. civ., solo in presenza di una domanda del lavoratore ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi (Cass. n. 701/2024; Cass. n. 8956/2020); l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea
a produrre effetti (Cass. n. 17320/2020). Si è inoltre affermato che il datore di lavoro
è l'unico legittimato all'azione di ripetizione verso l'ente previdenziale, anche riguardo alla quota dei contributi indebitamente versati riferibile al lavoratore, mentre il lavoratore, che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa;
questa azione del lavoratore non richiede che il datore abbia già ottenuto dall'ente previdenziale il rimborso dei contributi versati e non dovuti (v. Cass. n. 8888/2010, la quale ha richiamato Cass. n. 239/2006; Cass. n. 11616/2001; Cass. n. 9470/2001;
Cass. n. 8175/2001; Cass. n. 12936/1999 e Cass. n. 12758/1998)…”.
Pertanto, in accoglimento dei suddetti motivi di ricorso, va dichiarato il diritto di a percepire le differenze tra la retribuzione percepita e la retribuzione Parte_1
dovuta, comprensiva di tredicesima mensilità, per l'attività svolta in virtù del CCNL sulla base dell'inquadramento spettante quale assistente tecnico B1, tenuto conto dell'anzianità maturata e della conseguente progressione economica, nonché il diritto del predetto a percepire il TFR per i rapporti di impiego a termine di fatto svolti.
2.4. E' altresì fondato il quarto motivo dell'appello.
Spetta all'appellante il chiesto risarcimento per il danno conseguente dall'abusiva reiterazione dei contratti a termine, tutti prodotti in atti (cfr. fascicolo di parte di primo grado), conclusi tra il 2001 ed il 2018.
Al riguardo il collegio, così come statuito in altri propri precedenti, richiama ex art. 118 disp att. c.p.c., condividendo la motivazione, la sentenza della Corte di
Cassazione sezione lavoro dell'1/6/2021, n. 15240 (e altre conformi n. 14815/2021,
n. 15353/2020) secondo cui "Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione
e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia
l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando
l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine". Nel caso in esame il appellato non ha fornito la prova che l'assunzione dell'appellante CP_1
sia stata automatica o a seguito di un concorso, pur riservato a coloro che prestavano servizio quali co.co.co, il cui esito potesse ragionevolmente ritenersi ex ante scontato o altamente probabile.
È invero incontestato che l'appellante è stato immesso in ruolo a norma dell'art. 1, comma 619 della legge n. 205/2017 che dispone “Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Controparte_2
indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e
[...]
colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge
3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.”
Non vi è la prova, che avrebbe dovuto fornire l'amministrazione, che l'esito positivo del concorso, pur riservato a coloro che avevano prestato servizio quali co.co.co, indetto ai sensi dell'art. 1, commi 619-621 della legge n. 205/2017, potesse ragionevolmente ritenersi ex ante scontato o altamente probabile, non avendo la parte neppure prodotto il bando di concorso, atto di natura amministrativa per cui non è invocabile il principio iura novit curia.
Alla luce dei suesposti principi, il appellato va condannato, a titolo di CP_1
risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine, al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità che si liquida, in considerazione della durata del rapporto, in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (nella misura spettante secondo la contrattazione collettiva agli assistenti amministrativi), ex art. 32, L. n. 183/2010.
2.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi a carico del appellato, con distrazione in favore dei CP_1
procuratori dell'appellante, che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara che ha diritto alle differenze retributive tra Parte_1
quanto percepito in virtù dei contratti di collaborazione intrattenuti con l'amministrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione, comprensiva della tredicesima mensilità, in virtù del CCNL del comparto scuola, con inquadramento nel livello B1 profilo assistente tecnico, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata e della conseguente progressione economica,
e al TFR maturato in relazione ai singoli rapporti a termine, nei limiti della prescrizione indicata nella sentenza appellata;
- condanna il a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
le somme come sopra determinate, nei limiti della prescrizione indicata
[...]
nella sentenza appellata, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
di un'indennità pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione Parte_1
globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- condanna il appellato al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1
in € 3.809,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 4.996,00 quanto al presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi