Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1959, n. 1286
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Sentenza 29 aprile 1959

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La grave inadempienza contrattuale, che l'art. 4 d.l. n.157 del 194 5 prevede, alla lett.A) come motivo di esclusione dalla proroga legale dei contratti agrari, deve presentare maggiore gravità di quell'inadempimento che legittima la risoluzione regolata, per la generalità dei contratti dagli artt. 1453 e segg. cod.civile. L'indagine, diretta ad accertare la sussistenza del grave inadempimento, deve, quindi, essere condotta dal giudice con riferimento alle principali obbligazioni del contratto, le cui violazioni siano tali da infirmarne la essenza stessa ed da compromettere la possibilità di prosecuzione di esso. La dismissione del fondo o di parte di esso, avvenuta per effetto di provvedimento giudiziale (nella specie: ordinanza di convalida della licenza), il quale poi sia stato annullato da una sopravvenuta legge di proroga (nella specie: n.765 del 1952),non è più giustificata, ed il conduttore ha diritto ad essere riammesso nel fondo, anche, ove occorra, attraverso l'esecuzioneforzata per la consegna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1959, n. 1286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1286
    Data del deposito : 29 aprile 1959

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