Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22231 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'avv. Paolo Galluccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Aversa (CE), Via Giotto n.87;
-ricorrente
E
(P. Iva Controparte_1
) in persona del Direttore Generale p.t., Avv. Anna P.IVA_1
Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura dall'avv. Raffaele Cuccurullo, dall'avv. Rita Castaldo e dall'avv. Anna Rega ed elettivamente domiciliata in CP_1 alla via L. Bianchi;
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la ricorrente ha adito il
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere dipendente dell' con le Controparte_2 mansioni di collaboratore professionale sanitario attuale Ctg. D1, giusta previsione del C.C.N.L. Pubblica e rientrante tra il personale Pt_2 turnista e di aver svolto tale attività lavorativa durante giornate festive indicate in ricorso, in particolare per il periodo compreso tra il 2016 e il
2022.
Ha poi precisato che nonostante la previsione degli artt. 9 e 34 commi 7
– 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché di quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. I°
Settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7 – 8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, i quali espressamente prevedono che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, alla ricorrente non è mai stato mai corrisposto alcunché.
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Incardinatasi la lite, parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato nel merito ed in via gradata di accertare la congruità dei conteggi allegati da parte ricorrente, vinte le spese di giudizio.
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto ad adottare la Determina Dirigenziale n.848 del 21.10.2024, volta al pagamento delle somme oggetto di causa.
Parte ricorrente nelle note scritte del 4.03.2025, ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, in virtù del pagamento effettuato.
Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data 18.10.2024 e notificato il 23.02.2025, mentre la Determina Dirigenziale n. 848 è stata adottata in data 21.10.2024, quindi a distanza di pochi giorni dal deposito del ricorso e prima della notifica dello stesso. Inoltre, dal momento che il pagamento è avvenuto prima dell'udienza di discussione, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio.
Si comunichi.
Napoli, 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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