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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12789 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20620/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20620/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/09/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. CLARY GIANLUCA , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Daphne Letizia la quale si oppone alla produzione di controparte del 5.7.2025 in quanto irrituale e chiede la decisione
Per la PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , con il Procuratore il quale conclude come in atti e chiede la decisione. CP_2
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ssa Francesca Fantilli
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20620 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.9.2025,
e vertente tra , elettivamente domiciliata in Bari, Via Melo da Bari n. 195, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Gianluca Clary che la rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente pro-tempore, domiciliato in Roma, Controparte_3
Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere la condanna al risarcimento dei danni, Controparte_3 previa declaratoria della responsabilità, per non avere attuato nei termini stabiliti le direttive del
Consiglio CEE nn. 362/75, 363/75 e 82/76 in materia di formazione dei medici specialisti e dei relativi corsi di specializzazione.
Parte attrice esponeva che al tempo dell'ammissione alla scuola di specializzazione, la Repubblica
Italiana non aveva ancora trasposto nell'ordinamento interno le direttive comunitarie nn. 362/75,
363/75 e 82/76, contenenti disposizioni per l'adeguamento delle normative degli Stati membri in materia di formazione dei medici specialisti.
Assumeva, in particolare, che, attraverso le predette direttive, era stato riconosciuto il diritto dello specializzando a percepire per tutta la durata del corso, sia nella ipotesi di formazione a tempo pieno che a tempo definito, un'adeguata remunerazione.
Lo Stato, tuttavia, avrebbe omesso di dare attuazione alle direttive entro il termine stabilito (1.1.1983), ed avrebbe recepito la normativa comunitaria solo con il d.l.vo 8.8.1991 n. 257, limitandone illegittimamente l'applicazione ai medici ammessi ai corsi di specializzazione in epoca successiva all'anno accademico 1990-1991.
Parte attrice proseguiva evidenziando di aver proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il quale era rigettato per intervenuta prescrizione quinquennale, che la Corte di Appello con sentenza n. 4455/21 individuava la prescrizione decennale, ma rigettava il gravame per l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, in realtà in atti, e che la Corte di Appello rigettava anche il ricorso per revocazione.
Si costituiva parte convenuta, eccependo il giudicato, la prescrizione, l'infondatezza della domanda, la mancata prova del danno e che non spettava la rivalutazione monetaria.
All'udienza del 18.9.2025 parte ricorrente conclude per la condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, parte resistente per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per rigetto della pretesa ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'eccezione di giudicato merita accoglimento.
La domanda deve dichiararsi improcedibile per il principio del “ne bis in idem” posto dall'art. 39
c.p.c., il quale preclude l'esercizio o la prosecuzione di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Ed invero, in atti vi è la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4455/21 del 17.6.2021 con la quale, tra le medesime parti del presente giudizio, è stata decisa, affrontando, come vedremo, anche il merito della pretesa, domanda identica per “causa pretendi” e “petitum” a quella di cui al presente giudizio.
Tale pronuncia è passata in giudicato e, conseguentemente, alle parti ed a questo giudice è impedita una nuova pronuncia sulla stessa domanda.
Né può ritenersi che questo giudicato non operi in quanto la pronuncia della Corte di Appello si è limitata a dichiarare l'intervenuta prescrizione.
Infatti, solo la pronuncia in rito è inidonea a produrre il giudicato sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio e dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. civ. Sez. III Sent., 16/12/2014, n. 26377), mentre il giudicato si forma sulle pronunce a contenuto decisorio di merito che statuiscono in ordine all'esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite (Cass. civ. Sez. II Sent., 04/07/2014, n. 15383), come è la pronuncia sulla prescrizione, tipica eccezione che attiene al merito della controversia.
Il rigetto della domanda per una questione preliminare, vale a dire l'eccezione di giudicato, e, in una valutazione più ampia, il rigetto della pretesa per intervenuta prescrizione, determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del
19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'eccezione di giudicato;
b) dichiara improcedibile la domanda;
c) compensa le spese.
Roma, 18.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20620/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/09/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per l'avv. CLARY GIANLUCA , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Daphne Letizia la quale si oppone alla produzione di controparte del 5.7.2025 in quanto irrituale e chiede la decisione
Per la PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , con il Procuratore il quale conclude come in atti e chiede la decisione. CP_2
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ssa Francesca Fantilli
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 20620 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.9.2025,
e vertente tra , elettivamente domiciliata in Bari, Via Melo da Bari n. 195, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Gianluca Clary che la rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente pro-tempore, domiciliato in Roma, Controparte_3
Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- convenuto -
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la per ottenere la condanna al risarcimento dei danni, Controparte_3 previa declaratoria della responsabilità, per non avere attuato nei termini stabiliti le direttive del
Consiglio CEE nn. 362/75, 363/75 e 82/76 in materia di formazione dei medici specialisti e dei relativi corsi di specializzazione.
Parte attrice esponeva che al tempo dell'ammissione alla scuola di specializzazione, la Repubblica
Italiana non aveva ancora trasposto nell'ordinamento interno le direttive comunitarie nn. 362/75,
363/75 e 82/76, contenenti disposizioni per l'adeguamento delle normative degli Stati membri in materia di formazione dei medici specialisti.
Assumeva, in particolare, che, attraverso le predette direttive, era stato riconosciuto il diritto dello specializzando a percepire per tutta la durata del corso, sia nella ipotesi di formazione a tempo pieno che a tempo definito, un'adeguata remunerazione.
Lo Stato, tuttavia, avrebbe omesso di dare attuazione alle direttive entro il termine stabilito (1.1.1983), ed avrebbe recepito la normativa comunitaria solo con il d.l.vo 8.8.1991 n. 257, limitandone illegittimamente l'applicazione ai medici ammessi ai corsi di specializzazione in epoca successiva all'anno accademico 1990-1991.
Parte attrice proseguiva evidenziando di aver proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il quale era rigettato per intervenuta prescrizione quinquennale, che la Corte di Appello con sentenza n. 4455/21 individuava la prescrizione decennale, ma rigettava il gravame per l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione, in realtà in atti, e che la Corte di Appello rigettava anche il ricorso per revocazione.
Si costituiva parte convenuta, eccependo il giudicato, la prescrizione, l'infondatezza della domanda, la mancata prova del danno e che non spettava la rivalutazione monetaria.
All'udienza del 18.9.2025 parte ricorrente conclude per la condanna al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, parte resistente per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e per rigetto della pretesa ed il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestale deposito della motivazione.
DIRITTO
L'eccezione di giudicato merita accoglimento.
La domanda deve dichiararsi improcedibile per il principio del “ne bis in idem” posto dall'art. 39
c.p.c., il quale preclude l'esercizio o la prosecuzione di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Ed invero, in atti vi è la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4455/21 del 17.6.2021 con la quale, tra le medesime parti del presente giudizio, è stata decisa, affrontando, come vedremo, anche il merito della pretesa, domanda identica per “causa pretendi” e “petitum” a quella di cui al presente giudizio.
Tale pronuncia è passata in giudicato e, conseguentemente, alle parti ed a questo giudice è impedita una nuova pronuncia sulla stessa domanda.
Né può ritenersi che questo giudicato non operi in quanto la pronuncia della Corte di Appello si è limitata a dichiarare l'intervenuta prescrizione.
Infatti, solo la pronuncia in rito è inidonea a produrre il giudicato sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio e dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. civ. Sez. III Sent., 16/12/2014, n. 26377), mentre il giudicato si forma sulle pronunce a contenuto decisorio di merito che statuiscono in ordine all'esistenza o meno delle posizioni giuridiche soggettive dedotte in lite (Cass. civ. Sez. II Sent., 04/07/2014, n. 15383), come è la pronuncia sulla prescrizione, tipica eccezione che attiene al merito della controversia.
Il rigetto della domanda per una questione preliminare, vale a dire l'eccezione di giudicato, e, in una valutazione più ampia, il rigetto della pretesa per intervenuta prescrizione, determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del
19.4.2018, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'eccezione di giudicato;
b) dichiara improcedibile la domanda;
c) compensa le spese.
Roma, 18.9.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni