Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5615/2024
Successivamente, all'udienza del 20/02/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte opponente l'avv.
Carpignani e per parte opposta l'avv. Sabina Spadaro, giusta delega in atti.
Il procuratore di parte opponente precisa le conclusioni come da ricorso, ribadendo in particolare la tardività della notifica, avvenuta solo nel giugno 2022, pur essendo le indagini concluse nel dicembre 2021. Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni come da note depositate e si riporta agli atti di causa. Chiede la compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5615/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Verona, Stradone Porta Palio 68, presso lo studio dell'Avv. ZAMBALDO MIRKO che lo rappresenta e difende come da
CARPIGNANI VERONICA;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa in proprio dall'Avv.
SPADARO SABINA, come da delega allegata alla memoria di costituzione, unitamente al Dr. ; Controparte_2
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., a fronte della declaratoria di incompetenza per valore in favore del Tribunale di
Verona, pronunciata con sentenza n. 557/2024 del 20.8.2024, depositata il 27.8.2024, dal Giudice di Pace, ha Parte_1 convenuto in giudizio la , deducendo: (a) che, a Controparte_1 seguito di un'istanza per l'erogazione di assegni per il nucleo familiare (ANF), l' ha versato a favore del ricorrente la somma CP_3 di Euro 3.228,94; (b) che, in data 21.3.2022, Parte_1 avvedutosi del difetto dei requisiti per la fruizione del beneficio, ha spontaneamente eseguito un bonifico di riaccredito della somma percepita;
(c) che, solo in data 17.6.2022, la Guardia di Finanza
Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Verona ha notificato al ricorrente il verbale di contestazione n. GDF 2022 VR120 N. 21, relativo alla violazione dell'art. 316ter, comma 2, c.p.; (d) che, la
, con il provvedimento impugnato, emesso Controparte_1 senza previa audizione del ricorrente e viziato per assoluta carenza di motivazione, ha ingiunto allo stesso il pagamento della sanzione di Euro 8.607,33; (e) che, alla luce del sopravvenuto mutamento della normativa in tema di assegni al nucleo familiare, il ricorrente avrebbe avuto, in ogni caso, diritto alla percezione del beneficio.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto: (a) in via preliminare, la sospensione dell'ordinanza prefettizia relativa al procedimento n.
5221/20211, emessa il 23.3.2023 dalla
[...] (b) nel merito, Controparte_4 in via principale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
(c) nel merito, in via subordinata, la riduzione dell'ammontare della sanzione.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del ricorso e, per l'effetto, la conferma del provvedimento impugnato.
La ha, in particolare, rappresentato (a) che Controparte_1 non sussiste alcun vizio di motivazione, atteso che l'ordinanza impugnata riporta gli estremi della nota dell'organo di Polizia su cui è fondato il provvedimento;
(b) che la mancata audizione del ricorrente non è causa di nullità del provvedimento amministrativo;
(c) che il ricorrente non era in buona fede al momento della condotta contestata, non potendosi configurare né un errore di diritto sulla liceità della stessa né una difficoltà linguistica tale da impedire di avvedersi di non essere in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione del beneficio.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data odierna è stata assunta in decisione.
Ciò posto, vanno innanzitutto dichiarati inammissibili i motivi di ricorso articolati per la prima volta da parte opponente soltanto nell'atto di riassunzione del giudizio avanti a questo Tribunale.
Sebbene, infatti, nel ricorso per riassunzione parte opponente dichiari di “ribadire” l'eccezione di tardività della contestazione, va osservato che detto motivo di impugnazione dell'ordinanza prefettizia non era stato in alcun modo articolato, neppure sommariamente, nel ricorso originario.
La medesima considerazione vale anche per il motivo di censura facente perno sulla illegittimità sopravvenuta dell'ordinanza per mutamento del quadro normativo, dedotto per la prima volta soltanto nell'atto di riassunzione.
Alla luce, dunque, del principio secondo cui l'oggetto del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con i motivi di opposizione, e quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, con l'esclusione del potere del
Giudice di rilevare d'ufficio eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione che non siano state dedotte dalla parte (cfr. ex multiis
Trib. Arezzo 224/22), e del principio secondo cui i motivi di opposizione devono essere enunciati, a pena di decadenza, entro i termini previsti per l'opposizione, i due motivi poc'anzi enunciati devono essere giudicati tardivi e non saranno, pertanto, vagliati in questa sede.
Ciò posto, e passando quindi a considerare i motivi di opposizione ritualmente articolati da gli stessi non meritano Parte_1 accoglimento, alla luce delle ragioni che seguono.
Quanto alla dedotta nullità dell'ordinanza prefettizia per assoluta mancanza di motivazione, e per avere la stessa fatto riferimento per relationem al contenuto della Nota dell'organo di Polizia, non allegata al provvedimento impugnato, va evidenziato come l'ordinanza ingiunzione, con la quale viene irrogata una sanzione amministrativa, è efficace anche se non è motivata analiticamente e dettagliatamente alla stregua di un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte dall'atto di contestazione, già noto al trasgressore, ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (cfr. CdS 8012/21; Trib. Brescia 1245/23).
Pertanto, il provvedimento è annullabile da parte del Giudice dell'opposizione soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione, circostanza che, nondimeno, non ricorre nel caso di specie, poiché il provvedimento fa espresso riferimento al contenuto del verbale di contestazione n. GDF-2022 vr 120 n. 21 del 6.6.2022 e dà atto di avere esaminato il contenuto degli scritti difensivi presentati dal sig. Parte_1 Neppure il secondo motivo di opposizione merita accoglimento, alla luce del principio assolutamente consolidato secondo cui la mancata audizione dell'interessato, nonostante ne abbia fatto richiesta, durante il procedimento amministrativo diretto all'irrogazione di un'ordinanza-ingiunzione, non determina la nullità del provvedimento, in quanto le argomentazioni che questi avrebbe potuto presentare durante l'audizione presso l'Autorità amministrativa possono essere esposte successivamente, durante la fase giurisdizionale (ex multiis, Trib. Agrigento 1271/23; Trib.
Forlì 1201/21).
Da ultimo, non può nemmeno ritenersi sussistente la esimente della buona fede. È noto, infatti, che in tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, è sufficiente la semplice colpa, con la conseguenza che l'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come
“buona fede”, può escludere la responsabilità amministrativa solo se risulta inevitabile, sicché risulta necessario un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, che sia in grado di generare in lui la convinzione della liceità della condotta. Inoltre,
l'autore deve aver fatto tutto il possibile per osservare la legge e non deve essergli imputabile alcun rimprovero, in modo che l'errore sia incolpevole e non prevenibile con l'ordinaria diligenza (Cass.
8588/24).
Ora, è del tutto evidente come – in mancanza di ulteriori allegazioni
– non possa ritenersi che la mera difficoltà linguistica (peraltro neppure dimostrata) sia di per sé sufficiente a scriminare la condotta illecita tenuta dal sig. Parte_1
Alla luce di quanto sino a qui esposto, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, essendosi la CP_1
difesa in proprio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa Camilla
Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin