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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8545/2023 promossa da:
, , nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCELLO VESCOVI
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, il ricorrente, cittadino pakistano, nato il [...], ha tempestivamente impugnato il decreto della Questura di adottato in data 27/04/2023 e notificato CP_1 in data 05/06/2023 di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo, in via preliminare, la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, TUI nella formulazione di cui al DL 130/2020. A supporto della domanda il ricorrente ha dichiarato di essere entrato in Italia nel 2015; di svolgere attività lavorativa regolare e di essere autosufficiente.
Il si è costituito in data 23/10/2023 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1 Nel corso dell'udienza del 19/02/2025, tenutasi davanti ad un GOP, delegato al compimento dell'attività istruttoria, si è svolta l'audizione del ricorrente che, in lingua italiana, dimostrandone una sufficiente conoscenza, ha dichiarato: Test Parla italiano?R. Poco.D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?R. Si.D. Da Test quanto tempo è in Italia?R. Mi sembra dal 2015. ha svolto attività di studio e di CP_2 pagina 1 di 5 formazione? R. No, ho imparato da solo e non ho fatto corsi. D. Ha conseguito qualche tipo di patente?R. No.D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in , il settore di occupazione, se l'attività è CP_2 stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.R. Lavoro in campagna a
Reggio Emilia. Ho un contratto a tempo determinato fino a fine aprile. Lavoro da un anno e mezzo in questa azienda agricola e se avrò il permesso di soggiorno mi faranno un contratto lungo. Lavoro otto ore al giorno e mi pagano sette euro all'ora si postapay. D. Le fanno anche pagamenti in contanti?R. No.D. Prima di questo lavoro che lavori ha svolto?R. Ho lavorato in una cooperativa dove stiravo. Mi piaceva. Con il permesso di soggiorno mi piacerebbe tornare a lavorare in questa cooperativa. Non mi hanno tenuto perché non avevo i documenti. D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No.D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in ? CP_2
(comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)R. No. Lavoro e poi resto in casa. Se avrò il permesso di soggiorno vorrei sistemarmi i denti, così non riesco a mangiare. Con i denti a posto riuscirei anche a parlare meglio.Il ricorrente mostra l'arcata inferiore che è quasi totalmente priva di denti. D. Ha dei certificati medici? R. No.D. E' mai stato da un dentista? R. No.D. E' da molto che ha problemi ai denti? R. Si. D. Che problemi ha? R. Non lo so.D. Perché non va da un dentista?R. Perché ho pochi soldi.D. In Italia ha familiari? R. No, in Pakistan c'è mia moglie e i miei quattro figli. Hanno 22, 18,
14 e 12 anni. Da quando sono qua non li ho più visti. Ci sentiamo e vediamo regolarmente al telefono.
D. Manda soldi ai suoi famigliari? R. Si, tutti i mesi 200,00 euro.D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in ?R. Ho cinque amici, lavoriamo e viviamo insieme. Sono pakistani. Ci CP_2 siamo conosciuti in Italia. D. Dove vivete? Chiarisca se in locazione e con che canone. R. Vivo a Reggio Emilia in un appartamento in locazione. Il contratto è a nome di un mio amico. Gli pago
200,00 euro al mese per canone, utenze e cibo. Facciamo una cassa comune.D. Quanti anni ha?R. Ho
48 anni.D. Oltre a sua moglie e ai suoi figli ha altri familiari nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R. No, i miei genitori e mio fratello sono morti.D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Si, ho qualche amico che ogni tanto sento. è venuto direttamente in Persona_1
? R. Si.D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi CP_2 di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)R. No. Senza permesso di soggiorno per me è un problema. Non riesco neanche ad andare a trovare la mia famiglia. Nel corso dell'udienza del 13/03/2025 fissata per la discussione orale, la difesa del ricorrente, riportandosi ai propri scritti, ha insistito nella richiesta di riconoscimento della protezione speciale del suo assistito. Udita la discussione orale, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento
Preliminarmente deve dirsi che la domanda va valutata secondo la disciplina di cui all'art. 19 TUI come modificato dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis considerata la proposizione della domanda amministrativa del richiedente il 16.06.2022, dunque precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023.
Nella fattispecie, dagli atti non emerge alcun rischio ex art. 19, comma 1, TUI che a seguito del suo allontanamento il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Nemmeno sono configurabili fondati motivi di ritenere, ai sensi della prima parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, che il ricorrente corra un concreto e attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a pagina 2 di 5 trattamenti inumani o degradanti oppure che il suo allontanamento comporti la violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano contemplati dall'art. 5, comma 6, TUI.
Ad avviso del Collegio sussistono, invece, le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' [...]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia [...] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato pagina 3 di 5 l'inserimento lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese, ove egli è giunto nel 2015.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività̀ lavorativa in maniera regolare a partire dall'anno 2019.
Dalla documentazione allegata (cfr. doc. nn. 2-3-4) si evince che egli negli ultimi anni ha regolarmente lavorato, come risulta dai redditi dell'anno 2019 pari ad € 7.688, del 2021 pari ad € 7.895, del 2022 pari ad € 8.159. Successivamente è stato occupato presso due cooperative: la Royal Coop Soc. Coop.
e la (doc. nn. 5-6) e attualmente è assunto con Controparte_3 Controparte_4 contratto a tempo determinato dal 12/02/2025 al 30/04/2025 come bracciante agricolo dalla Soc.
Agr. La Vallata con retribuzione di euro 8,54 lordi/orari, con orario di 39 ore settimanali (doc. n. 17). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento.
Il ricorrente ha documentato di disporre di idonea sistemazione abitativa (doc. n. 8).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una sufficiente conoscenza.
Pertanto, è indubbio che nei quasi 10 anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni
– affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra- lavorativo in cui ha vissuto.
Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no reason Per_2 of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Lo svolgimento di attività di lavoro regolare, il conseguimento di un'autonomia economica, la conoscenza della lingua italiana, la presenza di riferimenti affettivi sul territorio sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
In merito, infine, all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, in sede di audizione giudiziale il ricorrente ha dichiarato di avere il padre, tre sorelle e un fratello, con i quali è in contatto regolarmente. Legami, questi, che tuttavia non rilevano negativamente nella valutazione imposta dall'art. 19 comma 1.1 TUI nella formulazione applicabile ratione temporis, in quanto subvalenti rispetto all'accertato consolidamento in della vita privata del ricorrente, trattandosi di legami che la giurisprudenza CP_2 della Corte EDU riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – “further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties” (si vedano inter alia le sentenze della Corte EDU: 7 novembre 2000 e c. Paesi Bassi, Parte_2 Per_3
pagina 4 di 5 App. n. 31519/96; 13 febbraio 2001 c. , App. n. 47160/99, par. 34; 10 luglio 2003 CP_5 Per_4
c. , App. n. 53441/99, par. 36; (GC) 9 ottobre 2003 Slivenko c. Lettonia, App. n. Per_5 Per_4
48321/99, par. 97; 17 settembre 2013 F.N. c. Regno Unito, App. n. 3202/09, par. 36; 30 giugno 2015
A.S. c. Svizzera, App. n. 39350/13, par. 49).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 13/03/2025
Giudice rel. Presidente dott. Emanuela Romano dott. Luca Minniti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8545/2023 promossa da:
, , nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCELLO VESCOVI
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, il ricorrente, cittadino pakistano, nato il [...], ha tempestivamente impugnato il decreto della Questura di adottato in data 27/04/2023 e notificato CP_1 in data 05/06/2023 di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo, in via preliminare, la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito, il riconoscimento del suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, TUI nella formulazione di cui al DL 130/2020. A supporto della domanda il ricorrente ha dichiarato di essere entrato in Italia nel 2015; di svolgere attività lavorativa regolare e di essere autosufficiente.
Il si è costituito in data 23/10/2023 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1 Nel corso dell'udienza del 19/02/2025, tenutasi davanti ad un GOP, delegato al compimento dell'attività istruttoria, si è svolta l'audizione del ricorrente che, in lingua italiana, dimostrandone una sufficiente conoscenza, ha dichiarato: Test Parla italiano?R. Poco.D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?R. Si.D. Da Test quanto tempo è in Italia?R. Mi sembra dal 2015. ha svolto attività di studio e di CP_2 pagina 1 di 5 formazione? R. No, ho imparato da solo e non ho fatto corsi. D. Ha conseguito qualche tipo di patente?R. No.D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in , il settore di occupazione, se l'attività è CP_2 stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.R. Lavoro in campagna a
Reggio Emilia. Ho un contratto a tempo determinato fino a fine aprile. Lavoro da un anno e mezzo in questa azienda agricola e se avrò il permesso di soggiorno mi faranno un contratto lungo. Lavoro otto ore al giorno e mi pagano sette euro all'ora si postapay. D. Le fanno anche pagamenti in contanti?R. No.D. Prima di questo lavoro che lavori ha svolto?R. Ho lavorato in una cooperativa dove stiravo. Mi piaceva. Con il permesso di soggiorno mi piacerebbe tornare a lavorare in questa cooperativa. Non mi hanno tenuto perché non avevo i documenti. D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No.D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in ? CP_2
(comunità religiosa, associazione, teatro, ecc..)R. No. Lavoro e poi resto in casa. Se avrò il permesso di soggiorno vorrei sistemarmi i denti, così non riesco a mangiare. Con i denti a posto riuscirei anche a parlare meglio.Il ricorrente mostra l'arcata inferiore che è quasi totalmente priva di denti. D. Ha dei certificati medici? R. No.D. E' mai stato da un dentista? R. No.D. E' da molto che ha problemi ai denti? R. Si. D. Che problemi ha? R. Non lo so.D. Perché non va da un dentista?R. Perché ho pochi soldi.D. In Italia ha familiari? R. No, in Pakistan c'è mia moglie e i miei quattro figli. Hanno 22, 18,
14 e 12 anni. Da quando sono qua non li ho più visti. Ci sentiamo e vediamo regolarmente al telefono.
D. Manda soldi ai suoi famigliari? R. Si, tutti i mesi 200,00 euro.D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in ?R. Ho cinque amici, lavoriamo e viviamo insieme. Sono pakistani. Ci CP_2 siamo conosciuti in Italia. D. Dove vivete? Chiarisca se in locazione e con che canone. R. Vivo a Reggio Emilia in un appartamento in locazione. Il contratto è a nome di un mio amico. Gli pago
200,00 euro al mese per canone, utenze e cibo. Facciamo una cassa comune.D. Quanti anni ha?R. Ho
48 anni.D. Oltre a sua moglie e ai suoi figli ha altri familiari nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R. No, i miei genitori e mio fratello sono morti.D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Si, ho qualche amico che ogni tanto sento. è venuto direttamente in Persona_1
? R. Si.D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi CP_2 di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)R. No. Senza permesso di soggiorno per me è un problema. Non riesco neanche ad andare a trovare la mia famiglia. Nel corso dell'udienza del 13/03/2025 fissata per la discussione orale, la difesa del ricorrente, riportandosi ai propri scritti, ha insistito nella richiesta di riconoscimento della protezione speciale del suo assistito. Udita la discussione orale, il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita accoglimento
Preliminarmente deve dirsi che la domanda va valutata secondo la disciplina di cui all'art. 19 TUI come modificato dal DL 130/2020, applicabile ratione temporis considerata la proposizione della domanda amministrativa del richiedente il 16.06.2022, dunque precedentemente all'entrata in vigore del DL 20/2023.
Nella fattispecie, dagli atti non emerge alcun rischio ex art. 19, comma 1, TUI che a seguito del suo allontanamento il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Nemmeno sono configurabili fondati motivi di ritenere, ai sensi della prima parte dell'art. 19, comma 1.1, TUI, che il ricorrente corra un concreto e attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a pagina 2 di 5 trattamenti inumani o degradanti oppure che il suo allontanamento comporti la violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano contemplati dall'art. 5, comma 6, TUI.
Ad avviso del Collegio sussistono, invece, le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis, secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' [...]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia [...] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato pagina 3 di 5 l'inserimento lavorativo a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando numerosa documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese, ove egli è giunto nel 2015.
In Italia ha dimostrato di aver svolto attività̀ lavorativa in maniera regolare a partire dall'anno 2019.
Dalla documentazione allegata (cfr. doc. nn. 2-3-4) si evince che egli negli ultimi anni ha regolarmente lavorato, come risulta dai redditi dell'anno 2019 pari ad € 7.688, del 2021 pari ad € 7.895, del 2022 pari ad € 8.159. Successivamente è stato occupato presso due cooperative: la Royal Coop Soc. Coop.
e la (doc. nn. 5-6) e attualmente è assunto con Controparte_3 Controparte_4 contratto a tempo determinato dal 12/02/2025 al 30/04/2025 come bracciante agricolo dalla Soc.
Agr. La Vallata con retribuzione di euro 8,54 lordi/orari, con orario di 39 ore settimanali (doc. n. 17). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento.
Il ricorrente ha documentato di disporre di idonea sistemazione abitativa (doc. n. 8).
Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha reso le dichiarazioni innanzi a questo Tribunale in lingua italiana, mostrandone una sufficiente conoscenza.
Pertanto, è indubbio che nei quasi 10 anni trascorsi dal suo arrivo sul territorio italiano il ricorrente vi abbia costruito una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e per le relazioni
– affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra- lavorativo in cui ha vissuto.
Infatti, va considerato che è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania, “There appears, furthermore, to be no reason Per_2 of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Lo svolgimento di attività di lavoro regolare, il conseguimento di un'autonomia economica, la conoscenza della lingua italiana, la presenza di riferimenti affettivi sul territorio sono indici di una sua consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
In merito, infine, all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, in sede di audizione giudiziale il ricorrente ha dichiarato di avere il padre, tre sorelle e un fratello, con i quali è in contatto regolarmente. Legami, questi, che tuttavia non rilevano negativamente nella valutazione imposta dall'art. 19 comma 1.1 TUI nella formulazione applicabile ratione temporis, in quanto subvalenti rispetto all'accertato consolidamento in della vita privata del ricorrente, trattandosi di legami che la giurisprudenza CP_2 della Corte EDU riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – “further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties” (si vedano inter alia le sentenze della Corte EDU: 7 novembre 2000 e c. Paesi Bassi, Parte_2 Per_3
pagina 4 di 5 App. n. 31519/96; 13 febbraio 2001 c. , App. n. 47160/99, par. 34; 10 luglio 2003 CP_5 Per_4
c. , App. n. 53441/99, par. 36; (GC) 9 ottobre 2003 Slivenko c. Lettonia, App. n. Per_5 Per_4
48321/99, par. 97; 17 settembre 2013 F.N. c. Regno Unito, App. n. 3202/09, par. 36; 30 giugno 2015
A.S. c. Svizzera, App. n. 39350/13, par. 49).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 DLgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 13/03/2025
Giudice rel. Presidente dott. Emanuela Romano dott. Luca Minniti
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