Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1277/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
12/03/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERNARDI FAUZIA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le condizioni stabilite nella Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 118/2015 pubblicata in data
15.12.2015 nel procedimento RG 4175/2015 del Tribunale di Mantova disponendo:
- La revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre alla madre con decorrenza dal mese di marzo 2025. I genitori
Le spese relative all'abbigliamento del minore verranno suddivise al 50%.
Ciascun genitore potrà anticipare i relativi importi ove non superiori a 60,00 euro
(in caso di acquisto di abbigliamento di importo eccedente tale somma, esso dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori) e previa esibizione della ricevuta attestante la spesa, chiedere il rimborso della quota del 50% all'altro genitore (rimborso che dovrà avvenire nei 20 gg. successivi alla presentazione Per_ della documentazione attestante la spesa). Anche potrà provvedere autonomamente all'acquisto del vestiario e delle calzature, previo assenso di entrambi i genitori per importi superiori alla sopra indicata soglia di spesa. I genitori provvederanno a sostenere la relativa spesa nella misura del 50% ciascuno.
Parimenti verranno suddivise eventuali voci di spesa relative alla scuola, al materiale di cancelleria acquistato nel corso dell'anno, ai farmaci anche da banco Per_ necessari per nonché alle ricariche telefoniche relative all'utenza in uso allo stesso.
I genitori si prenderanno carico della “paghetta” del minore in misura paritaria mettendo a disposizione del figlio un importo non inferiore a 50 euro mensili ciascuno.
Ogni altra spesa straordinaria verrà equamente suddivisa al 50% secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
•tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
•quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
•quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
2 •tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
•acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
•corredo scolastico;
•spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
•spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
•spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
•spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
•spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma sola-mente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordi-naria di cui a titolo meramente esemplificativo:
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
- per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indif-feribili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
3 - per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
- per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B);
- per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B);
- per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di ade-sione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richie-sta; in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comun-que sostenuta.
La IG.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Controparte_1
Unico per il fi-glio.
-Le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente per pregressi adegua-menti ISTAT o altri titoli economici.
Spese legali compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
4 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
118/2015, pubblicata in data 15.12.2025 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.03.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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