Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2164/2020.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2164/2020 proposta da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi da Avv. Pasquale C.F._2
Virgilio,
-parte attrice- contro
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._3
Avv.ti Felice Di Chio e Sebastiano Di Chio,
-parte convenuta- nonché contro
Controparte_2
-altra convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., lo svolgimento del processo e le posizioni delle parti possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di essere rispettivamente fratello e nipote ex fratre di (Á: 24.07.1938 – Ω: Parte_3
13.07.2014). Hanno precisato che, anche in forza di un testamento olografo pubblicato il 23.10.2014, i beni del de cuius si sono devoluti alla di lui moglie Controparte_3
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 6
nella misura di due terzi e, per il restante terzo, a loro stessi in parti uguali.
Hanno lamentato che i beni sono rimasti nella piena ed esclusiva disponibilità della vedova successivamente deceduta in data 31.12.2019 lasciando a sé superstiti i germani CP_2
e , convenuti.
[...] CP_1
Hanno concluso domandando: l'accertamento della qualità di eredi di nella misura di due terzi, e di Controparte_3 ed Emanuele, per il restante terzo in parti Parte_1 uguali tra loro;
la condanna dei convenuti al trasferimento in favore degli attori del giusto terzo del patrimonio ereditario;
la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il 05.02.2020).
I.2.- si è costituito in giudizio contestando CP_1 le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di essere unico erede universale di CP_3 in forza di testamento del 28.12.2018.
[...]
Non si è opposto al riconoscimento delle pretese degli attori dichiarandosi disponibile all'attribuzione in loro favore delle rispettive quote.
Ha concluso per: la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di il rigetto delle domande Controparte_2 risarcitorie;
il riconoscimento in proprio favore della misura di due terzi del patrimonio del defunto il Parte_3 rigetto della richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il
27.05.2020).
I.3.- non si è costituita in giudizio e ne è Controparte_2 stata dichiarata la contumacia.
I.4.- Con ordinanza del 22.06.2022 è stato accertato il diritto alla divisione con disposizione di avvio delle operazioni divisionali.
I.5.- Previo svolgimento di una CTU, in data 09.08.2023, è stato depositato un progetto di divisione.
I.6.- Le parti hanno domandato più volte rinviarsi la causa per una definizione bonaria, ma invano. All'udienza del
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 6 R.G. 2164/2020.
18.11.2024 sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: rinuncia alle operazioni di apporzionamento e scioglimento della comunione precisando che la propria domanda deve intendersi limitata al solo accertamento del diritto alla divisione con il riconoscimento delle quote;
chiede la declaratoria dell'obbligo dei convenuti di pagare in favore degli attori l'equivalente in denaro del giusto terzo dell'intera eredità con i relativi frutti;
vittoria di spese di lite;
spese di ctu in proporzione alle quote;
b) parte convenuta: accetta l'avversa rinuncia;
si oppone ad ogni altra domanda.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte convenuta ha depositato comparsa conclusionale;
parte attrice ha depositato memoria di replica.
II.- Deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Infatti, a seguito della rinuncia di parte attrice – accettata dal convenuto costituito – di rinunciare alle operazioni di divisione non residua più alcuna questione controversa atteso che, dopo la pronuncia del diritto alla divisione resa con ordinanza del 22.06.2022, il processo proseguiva per il solo apporzionamento della massa con conseguenti assegnazioni esclusive.
III.- Ciò posto, nelle conclusioni delle parti gli attori hanno avanzato ulteriori due richieste.
III.1.- In primo luogo, gli attori domandano l'accertamento del diritto alla divisione con riconoscimento delle quote in capo agli eredi.
A tal proposito deve preliminarmente condividersi con la
Suprema Corte che «il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Con riferimento alla prima fase
l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 785 c.p.c., disponga la
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 6 R.G. 2164/2020.
divisione, al pari della sentenza che, in base all'ultimo inciso della menzionata disposizione, statuisca in maniera espressa sul diritto allo scioglimento della comunione, ancorché non possieda efficacia di giudicato, preclude un diverso accertamento in altra sede giudiziale, in quanto la non contestazione attribuisce all'esito finale del procedimento, che si concluda con l'ordinanza non impugnabile ex art. 789, comma 3, c.p.c., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza» (Cass. Civ., 07 febbraio 2018, ordinanza n. 2951).
Nel caso di specie l'accertamento sul diritto alla divisione risulta già effettuato con l'ordinanza del 22.06.2022 che in questa sede merita di essere ribadita atteso che, non addivenendo le parti alla conclusione del procedimento mediante declaratoria di esecutività di un progetto di divisione, persiste l'interesse giuridico della parte attrice ad ottenerne una pronuncia con sentenza.
Pertanto, anche in considerazione della non contestazione tra le parti, deve osservarsi che l'eredità del defunto Pt_3
(Á: 24.07.1938 – Ω: 13.07.2014), deceduto senza prole,
[...] si è devoluta in forza del testamento olografo del 21.03.2014
(allegato n. 1 fascicolo attori) con cui il de cuius ha implicitamente disposto nello stesso modo previsto ex lege escludendo tuttavia alcuni dei propri germani.
Pertanto, la sua eredità si è devoluta per due terzi alla vedova e, per il restante terzo, ai soli Controparte_3 parenti non espressamente esclusi ovverosia il fratello e il nipote succeduto per Parte_1 Parte_2 rappresentazione al di lui padre che non Persona_1 poteva accettare l'eredità per essere stato escluso dal de cuius.
In definitiva, eredi di sono Persona_2 Controparte_3 nella misura di due terzi e et Parte_1 Pt_2
nella misura di (1/3/2=) un sesto ciascuno.
[...]
Deve poi darsi atto che il convenuto ha provato CP_1 di essere unico erede testamentario di Controparte_3
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 6 R.G. 2164/2020.
deceduta il 30.12.2019 (all.1 al deposito telematico del
07.12.2020).
III.2.- In secondo luogo, gli attori concludono anche per la declaratoria dell'obbligo dei convenuti di pagare in favore degli attori l'equivalente in denaro del giusto terzo dell'intera eredità con i relativi frutti.
Sennonché a tal proposito si deve osservare che la costituzione di un tale obbligo si sostanzia in un modo di avveramento della divisione, sicché essa si pone in irriducibile contrasto con la rinuncia alle operazioni divisionali da cui deve ritenersi assorbita.
IV.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti. Infatti, sul diritto alla divisione non vi è stata opposizione dei convenuti così come, d'altro canto, essi hanno aderito all'avversa rinuncia alle operazioni divisionali.
IV.1.- Le spese di CTU, già liquidate in solido con decreto del 09.08.2023, nel rapporto interno tra le parti restano a carico di ciascuna in proporzione alle rispettive quote di eredità e, quindi, per due terzi a carico del convenuto e per un terzo a carico degli attori. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 2164/2020 introdotto da e Parte_1 con atto di citazione notificato il Parte_2
05.02.2020 nei confronti di e CP_1 Controparte_2 ogni altra questione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA il diritto alla divisione della massa ereditaria di
(À: 24.07.1938 - : 13.07.2014) tra gli Parte_3 eredi (quale unico erede universale di CP_1
, e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 rispettivamente nella misura di due terzi, un sesto e un sesto;
2) DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra questione;
3) DISPONE la compensazione delle spese di lite tra le parti;
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 6 R.G. 2164/2020.
4) DISPONE che le spese di CTU, nel rapporto interno tra le parti, restano per due terzi a carico del convenuto CP_1
e per un sesto a carico di ciascuno degli attori.
[...]
Così deciso in Bari, 30 maggio 2025. Il Giudice Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 6 di 6