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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3209/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3209/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato il 18.3.2025
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. dom. Anna Bulfone, giusto mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) e sono Parte_3 Persona_1 affidate in forma condivisa ai genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a concordare le decisioni di maggior interesse per le figlie ed avranno cura di salvaguardare reciprocamente la posizione genitoriale, onde consentire loro di mantenere con entrambi il più corretto, ampio e SInificativo rapporto;
2) Le figlie manterranno la propria residenza e collocamento principale con la madre nell'immobile di proprietà di quest'ultima, sito in via San Valentino 15 a Udine;
3) Il SI. potrà vedere Parte_2
e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, salvo diversi e più ampi accordi tra le parti e compatibilmente con le eSIenze di studio, di salute e di svago delle figlie;
4) Quanto alle visite padre-figlie durante le festività e le vacanze anche estive il SI. potrà tenere con Parte_2 sé le figlie per due settimane anche non consecutive durante l'estate e per una settimana durante le vacanze natalizie, in modo che le figlie possano trascorrere con ciascun genitore il Natale il primo anno e il
Capodanno il secondo anno, ad anni alterni. Il SI.
[...]
e la SI.ra si accorderanno di volta in Parte_2 Parte_1 volta con congruo anticipo;
5) Le parti concordano che l'assegno unico e universale per le figlie sia percepito interamente dalla SI.ra
[...]
la quale sarà inoltre beneficiaria al 100% delle detrazioni fiscali Pt_1 relative alla prole;
6) Tenuto conto delle attuali rispettive capacità economiche, le parti concordano che il padre versi alla SI.ra , a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile di
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
7) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute per metà ciascuno, secondo quanto stabilito dal regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di famiglia Sezione di Udine, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venuta irrimediabilmente meno, per il progressivo deteriorarsi nel tempo del loro rapporto, la relazione affettiva more uxorio che li aveva uniti e dalla quale erano nati le figlie Parte_3
(25.1.2010) e (25.9.2018), e Persona_1 Parte_1 hanno congiuntamente adito Parte_2
l'intestato Tribunale per sentire omologare l'accordo dagli stessi raggiunto alle condizioni indicate nelle superiori conclusioni, in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle predette figlie e ai contributi economici in favore di queste.
Preso atto che le parti, autorizzate al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.4.2025, hanno ivi ribadito loro volontà di non riconciliarsi e confermato le conclusioni congiunte di cui in premessa, la causa è stata conseguentemente rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio, sul punto, non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che pattuizioni intercorse tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali di Pt_3
e di . Di tali condizioni, così come riprodotte in
[...] Persona_1 dispositivo, occorre quindi prendere atto.
La natura procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, prende atto che l'affidamento ed il mantenimento di e di Parte_3 Persona_1 sono così disciplinati:
1) e sono affidate in forma Pt_3 Parte_3 Persona_1 condivisa ai genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a concordare le decisioni di maggior interesse per le figlie ed avranno cura di salvaguardare reciprocamente la posizione genitoriale, onde consentire loro di mantenere con entrambi il più corretto, ampio e SInificativo rapporto;
2) Le figlie manterranno la propria residenza e collocamento principale con la madre nell'immobile di proprietà di quest'ultima, sito in via San
Valentino 15 a Udine;
3) Il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a Parte_2 fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, salvo diversi e più ampi accordi tra le parti e compatibilmente con le eSIenze di studio, di salute e di svago delle figlie;
4) Quanto alle visite padre-figlie durante le festività e le vacanze anche estive il SI. potrà tenere con sé le figlie per due Parte_2 settimane anche non consecutive durante l'estate e per una settimana durante le vacanze natalizie, in modo che le figlie possano trascorrere con ciascun genitore il Natale il primo anno e il Capodanno il secondo anno, ad anni alterni. Il SI. Parte_2
e la SI.ra si accorderanno di volta in volta
[...] Parte_1 con congruo anticipo;
5) Le parti concordano che l'assegno unico e universale per le figlie sia percepito interamente dalla SI.ra la quale sarà inoltre Parte_1 beneficiaria al 100% delle detrazioni fiscali relative alla prole;
6) Tenuto conto delle attuali rispettive capacità economiche, le parti concordano che il padre versi alla SI.ra , a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
7) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute per metà ciascuno, secondo quanto stabilito dal regolamento dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di famiglia Sezione di Udine, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
COMPENSA tra le parti le spese e le competenze del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 29.5.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria ANTONINI IL GIUDICE RELATORE
dr. Fabio LUONGO